Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 9216 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 9216 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/02/2026
Con sentenza ex art. 442 cod. proc. pen. del 18 settembre 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha condannato NOME COGNOME in ordine al reato di cui agli artt. 186 commi 1 e 2 lett. c), 2 bis e 2 sexies , 186 bis comma 1 lett. a) e comma 3 d.lgs 30 aprile 1992 n 285 alla pena di mesi 6 di arresto ed euro 1200 di ammenda; con la stessa sentenza ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per la durata di anni 1.
Il G.I.P. ha dato atto che il ricorrente, di età inferiore a ventuno anni, alla guida dell’autovettura Fiat Punto, in orario notturno, aveva perso il controllo del mezzo ed era uscito fuori strada; condotto in ospedale era stato sottoposto ad accertamenti da cui era emerso un tasso alcolemico di 1,86 g/l.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso l’imputato e il sostituto Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna.
2.1. NOME COGNOME, per mezzo del difensore, ha formulato due motivi.
2.1.1 Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Il difensore lamenta che il giudice, nell’applicazione delle circostanze, abbia dapprima operato l’aumento per l’aggravante e solo successivamente ridotto la pena per le generiche, quando invece tale calcolo era corretto in relazione alla circostanza aggravante di cui all’art. 186 comma 2 sexies Cod. Strada, ma non anche in relazione alla circostanza aggravante di cui al all’art. 186 comma 2 bis Cod. Strada.
2.1.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, avendo il giudice omesso di indicare la pena base e l’entità dell’aumento per effetto della applicazione delle circostanze aggravanti.
2.2. Il Sostituto Procuratore Generale ha formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge per avere il giudice applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente in luogo della revoca, unica prevista in relazione all’ipotesi contravvenzionale contestata.
Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza limitatamente alla statuizione relativa alla sospensione della patente di guida e disporsi la revoca della patente di guida.
4 Il difensore d ell’imputato, in data 4 febbraio 2026, ha depositato
conclusioni con cui ha insistito per accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i ricorsi sono fondati.
Il ricorso dell’imputato , nel censurare il calcolo della pena e la mancata indicazione della pena base e degli aumenti per le circostanze aggravanti, coglie nel segno.
2.1.Il reato per cui si procede è quello di cui agli artt. 186 commi 1 e 2 lett. c), 2 bis e 2 sexies e 186 bis comma 1 lett. a) e comma 3 Cod. Strada: guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l , posta in essere dal conducente infraventunenne , aggravata per avere egli provocato un incidente stradale ( art. 186 comma 2 bis ) e per essere stato il reato commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (art. 186 comma 2 sexies ).
Il G.I.P. ha determinato la pena nel modo seguente: pena base anni 1 e mesi 6 di arresto ed euro 2700 di ammenda (comprensiva delle aggravanti contestate), riduzione ex art. 62 bis cod. pen. ad anni 1 di arresto ed euro 2400 di ammenda, ulteriore riduzione per la scelta del rito (della metà ex art. 442 cod. proc. pen.) a mesi 6 di arresto ed euro 1200 di ammenda.
2.2 Preliminarmente si osserva che l’art. 186 comma 2 bis Cod. Strada, nel prevedere che le sanzioni di cui al comma 2 di tale articolo e al comma 3 dell’art. 186 bis sono raddoppiate nel caso in cui il conducente provochi un incidente stradale, ha attratto nella disciplina dell’art. 186 anche la circostanza aggravante di cui al successivo art. 186 bis comma 3, rappresentata dall’essere stato il fatto commesso dal c.d. conducente ‘ a rischio elevato ‘ perché rientrante nella elencazione di cui alle lettere a, b, c, d del primo comma di tale articolo. Ne consegue che, nel caso in cui l’incidente stradale sia stato provocato da un conducente ‘ a rischio elevato ‘ in stato di ebbrezza, deve trovare applicazione solo l’art. 186 comma 2 bis Cod. Strada, in quanto tale ultima norma prevede quale autore del reato, oltre al conducente ‘semplice’, anche tale ultimo soggetto .
2.3. Chiarito, dunque, che la fattispecie che viene in rilievo nel caso in esame è quella di cui all’art. 186 Cod. Strada, aggravata ai sensi del comma 2 bis cod. pen. e del comma 2 sexies, occorre rilevare che la circostanza
aggravante di cui all’art. 186 comma 2 sexies , consistente nell’essere stato il fatto commesso in orario compreso tra le ore 22.00 e le ore 7.00, ai sensi del successivo comma 2 septies è sottratta al giudizio di bilanciamento: le circostanze attenuanti concorrenti con tale aggravante non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena devono operarsi sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.
In merito alle modalità con cui operare il giudizio di bilanciamento nel caso in cui le circostanze attenuanti concorrano con una aggravante soggetta a giudizio di comparazione e una aggravante che non lo ammette in modo assoluto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che le circostanze attenuanti devono essere previamente sottoposte a tale giudizio: se ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta per il reato aggravato dalla circostanza “privilegiata”, senza tener conto delle stesse (Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021, Rv. 282096 -01 in relazione alle circostanze aggravanti sottratte al bilanciamento nel delitto di cui all’art. 624 bis cod. pen.). Le circostanze aggravanti privilegiate, dunque, sono sottratte al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti, le quali comporteranno una diminuzione della pena prevista per il reato aggravato, solo se, all’esito del giudizio di bilanciamento con le altre circostanze aggravanti, siano state ritenute prevalenti. Del resto, nel caso di un giudizio di equivalenza, gli elementi mitigatori che sono stati riconosciuti quali circostanze attenuanti generiche “neutralizzate” dalla aggravante ad effetto speciale concorrente, «possono pur sempre trovare considerazione nell’ambito dei criteri di commisurazione della pena di cui all’art. 133 cod. pen., quando il giudice ritenga che il giudizio di equivalenza non abbia esaurito la portata attenuatrice delle circostanze riconosciute all’imputato nel caso specifico» (Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021 cit.).
2.4. Sempre in linea generale, si osserva che le circostanze di cui agli artt. 186 comma 2 bis e 186 comma 2 sexies Cod. Strada sono entrambe ad effetto speciale: gli aumenti di pena devono essere effettuati secondo il criterio stabilito dall’art. 63, comma 4 cod. pen. (Sez. 4, n. 17821 del 13/12/2013, dep. 2014, Rv. 258897). Nel ribadire tale principio, questa Corte ha precisato che «il giudice, una volta operato il raddoppio della pena detentiva e di quella pecuniaria ai sensi del comma 2 bis dell’art. 186 Cod. strada, dovrà motivare l’eventuale decisione di applicare l’ulteriore aumento fino a un terzo che dovrà investire anch’esso entrambe le pene, avendo poi cura di convertire il “quantum” di aumento relativo all’arresto nella corrispondente pena pecuniaria, secondo il criterio di ragguaglio stabilito dall’art. 135 cod. pen., in ossequio ai principi di legalità della pena e “favor rei”» (Sez. 4, n. 42500 del 25/09/2018, Rv. 274348
– 01).
2.5. Nel caso in esame, il giudice, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha indicato la pena base in anni 1 e mesi 6 di arresto ed euro 2700 di ammenda, dando atto che essa era già comprensiva dell’aumento per effetto delle circostanze aggravanti contestate (senza indicare in quale misura la pena sia stata aumentata per effetto dell’una e dell’altra aggravante) e su tale pena ha operato la diminuzione per le riconosciute circostanze attenuanti generiche.
Sulla base dei principi su indicati, invece, una volta operato il bilanciamento fra le circostanze attenuanti generiche e la circostanza di cui all’art. 186 comma 2 bis Cod. Strada in termini di prevalenza (come sembra doversi dedurre dalla diminuzione di pena operata nel calcolo su indicato), avrebbe dovuto muovere dalla pena di cui all’art. 186 comma 2 lett. c), aggravata ai sensi del comma 2 sexies Cod. Strada, e sulla stessa operare la riduzione per le circostanze attenuanti generiche.
Ne consegue che la sentenza deve essere annullata quanto alla determinazione della pena con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, che nel nuovo giudizio, dovrà attenersi ai principi su indicati, tenendo conto che la statuizione sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in difetto di impugnazione della parte pubblica sul punto, è diventata intangibile.
3.Il ricorso del Procuratore Generale, con cui si censura l’applicazione della sospensione della patente di guida in luogo della revoca, è fondato.
3.1. Ai sensi del dell’art. 186 comma 2 bis Cod. Strada la patente di guida è sempre revocata qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1).
Nel caso in esame, dunque, in cui il conducente ha provocato un incidente ed è stato accertato un tasso alcolemico pari a 1, 86 g/l, il giudice avrebbe dovuto applicare la sanzione della revoca della patente di guida e non già quella della sospensione.
Tanto ritenuto, deve osservarsi che questa Suprema Corte ha chiarito che va annullata senza rinvio la sentenza con la quale il giudice ha illegittimamente applicato la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida in misura inferiore al minimo stabilito dalla legge ovvero in luogo della revoca della medesima patente (Sez. 4, n. 1880 del 19/11/2015, dep. 2016, Rv. 265431 -01; Sez. 3, n. 29210 del 13/05/2004, Rv. 229466). Si è, infatti, osservato che la sentenza di annullamento risolve ed esaurisce il “thema decidendum” e che il provvedimento consequenziale può essere adottato dalla Corte di Cassazione in
quanto compatibile con la sua cognizione di mera legittimità, non essendo necessario un giudizio di merito che involga accertamenti e valutazioni di circostanze controverse.
4.In conclusione la sentenza impugnata va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte di appello di Bologna che nella determinazione della pena dovrà attenersi ai principi su indicati.
La medesima sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione con la quale è stata illegittimamente applicata la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, in luogo della revoca della patente, che deve essere disposta.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Bologna. Annulla senza rinvio la medesima sentenza limitatamente alla statuizione concernente la sospensione della patente di guida, statuizione che elimina. Dispone la revoca della patente di guida.
Deciso in Roma il 10 febbraio 2026.
Il Consigliere est. Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME