Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 22920 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 22920 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla parte civile
Repubblica Federale della RAGIONE_SOCIALE
nel procedimento nei confronti di
COGNOME NOME, nato a Cagliari il DATA_NASCITA
NOME COGNOME, nato a Piazza Armerina il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Vicenza il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Milano il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Milano il DATA_NASCITA
NOME, nato in RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Domodossola il DATA_NASCITA
NOME COGNOME, nato in Azerbaigian il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato in Canada il DATA_NASCITA
NOME COGNOME, nato in Gran Bretagna il DATA_NASCITA
NOME NOME, nato in Australia il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato in Gran Bretagna il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato in Gran Bretagna il DATA_NASCITA
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza del 11/11/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la parte civile, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata, quanto alla condanna alle spese, e l’accoglimento dell’istanza di estinzione; uditi i difensori, AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO (per NOME), che ha rilevato la irregolarità della procura speciale rilasciata dalla parte civile e ha concluso chiedendo di procedersi oltre; AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (per COGNOME), AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (per COGNOME, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME), AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO COGNOME (per COGNOME), AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (per COGNOME), AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (in sostituzione dei difensori AVV_NOTAIO NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOMECOGNOME per NOME, NOME, COGNOME, COGNOME, Collegate, RAGIONE_SOCIALE:th RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE), che hanno concluso
COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME associandosi alle richieste del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza dell’Il novembre 2022, la Corte di appello di Milano dichiarava inammissibile, per rinuncia, l’appello del Pubblico Ministero e rigettava l’appello della parte civile, Repubblica Federale della RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 17 marzo 2021, che aveva assolto gli imputati in epigrafe indicati ed escluso la responsabilità dec;ili enti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE perché il fatto non sussiste, rigettando per l’effetto le domande sulle questioni civili.
Gli imputati COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME erano stati rinviati a giudizio in ordine al reato di corruzione internazionale, mentre i due enti sopra indicati erano stati chiamati a rispondere dell’illecito amministrativo di cui al d.lgs n. 231 del 2001.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cessazione la parte civile, Repubblica Federale della RAGIONE_SOCIALE, denunciando, a mezzo di difensore e
C
procuratore speciale, i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 360 cod. proc. pen., quanto ai parametri di valutazione dell’appello della parte civile e alle doglianze proposte dalla parte civile.
La difesa, richiamando a sostegno la sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, sostiene che la Corte di appello non abbia fatto corretta applicazione del diverso standard probatorio previsto laddove venga in esame in sede penale soltanto la responsabilità civile.
Disposta la trattazione orale del procedimento, a seguito di richiesta formulata nei termini previsti sia dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in sede sia da alcune parti private, con successiva comunicazione del 16 novembre 2023, il difensore e procuratore speciale della parte civile ricorrente, ha depositato l’atto di revoca a sua firma della costituzione di parte civile nei confronti di tutte le contropart processuali.
In data 15 aprile 2024 il medesimo difensore ha rappresentato alla Suprema Corte che, a seguito della suddetta revoca, è venuto meno l’interesse alla trattazione orale in precedenza richiesta e ha chiesto che sia dichiarata la estinzione del rapporto processuale relativo alle statuizioni civili.
A seguito di tali comunicazioni, i difensori di NOME COGNOME e di NOME COGNOME hanno chiesto alla Suprema Corte di dichiarare d’ufficio l’estinzione del rapporto processuale e conseguentemente cancellare dal ruolo l’udienza fissata in data 7 maggio 2024; i difensori di RAGIONE_SOCIALE:RAGIONE_SOCIALE, di NOME COGNOME, di NOME COGNOME, di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, di RAGIONE_SOCIALE, di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE hanno dichiarato di accettare la rinuncia alla trattazione orale del presente procedimento e hanno formulato le loro conclusioni, chiedendo che la Corte di cassazione pronunci la inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per la intervenuta revoca della costituzione della parte civile.
Va preliminarmente ribadito il principio, già affermato in tema di disciplina emergenziale Covid-19, secondo cui la rinuncia alla richiesta di discussione orale, formulata ai sensi dell’art. 23, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, non determina il mutamento del rito in quello cartolare, sicché la parte non rinunciante
ha diritto di concludere oralmente in udienza (in motivazione la Corte ha precisato che, ove si consentisse il mutamento del rito per effetto della rinuncia unilaterale alla discussione, verrebbero leso il diritto di difesa delle altre parti che hanno riposto legittimo affidamento sulla possibilità di rassegnare conclusioni orali, non provvedendo al deposito di conclusioni scritte). (Sez. 6, n. 22248 del 18/05/2021, Rv. 281520).
Nel caso in esame, risulta che solo le parti private hanno rinunciato alla trattazione orale del procedimento, ragion per cui si è proceduto in udienza pubblica.
Quanto all’atto di revoca della costituzione di parte civile, va rilevato che è stata depositata in atti la procura speciale rilasciata il 16 novembre 2023, con atto pubblico notarile, dall’Ambasciatore di RAGIONE_SOCIALE in carica in Italia all’AVV_NOTAIO al fine di provvedere alla revoca della costituzione della parte civile nei confronti di tutte le parti processuali (persone fisiche e giuridiche) del procedimento pendente presso la Corte di cassazione R.G. n. 23920/23.
Pertanto, trattandosi di atto compiuto in Italia (presso lo studio del notaio), secondo le forme previste dal nostro ordinamento, non sono pertinenti i rilievi sollevati in sede di discussione dalla difesa di NOME, che riguardano il diverso tema della legalizzazione o del ricorso ad altre formalità (le cosiddette “apostille”) previste per validità in Italia di “atti rilasciati da autorità straniere”.
La procura speciale inoltre è stata rilasciata in Italia dall’Ambasciatore dello Stato della RAGIONE_SOCIALE ovvero da autorità che, secondo pacifica giurisprudenza, ha la funzione di rappresentare ad ogni effetto il proprio Stato presso quello straniero dove è accreditato, non esaurendosi la sua attività nel campo strettamente politico e pubblico, ma estendendosi altresì – senza che vi osti alcuna norma di diritto internazionale -, ad ogni altro campo, compreso quello privatistico, nel quale sia necessario tutelare gli interessi dello Stato rappresentato; con la conseguenza che l’ambasciatore è legittimato, in quanto tale, a rappresentare il proprio Stato nei giudizi in cui questa sia parte ancorché relativi a rapporti privatistici, come quello in materia di risarcimento dei danni da fatto illecito, senza bisogno di alcun atto autorizzativo particolare, svolgendosi il potere rappresentativo attraverso un rapporto di compenetrazione organica (tra tante, Sez. civ. 3, n. 2041 del 29/01/2010, Rv. 611266; Sez. 1 civ., n. 12951 del 05/12/1992, Rv. 479916).
Stante pertanto la regolarità della revoca della costituzione di parte civile presentata dal procuratore speciale, nonché difensore AVV_NOTAIO, va rammentato che tale atto comporta l’estinzione del rapporto processuale civile nel processo penale, impedendo, ex art. 82, comma 3 cod. proc. pen., al giudice penale di
decidere ulteriormente sulle statuizioni civili di una sentenza relativa a un rapporto processuale ormai estinto (Sez. 5, n. 38741 del 10/07/2019, Rv. 276649).
Ne consegue quindi che la revoca della costituzione di parte civile, intervenuta dopo la presentazione del ricorso per cassazione, determina l’inammissibilità del ricorso stesso per la sopravvenuta estinzione del rapporto processuale civile in sede penale.
Non essendoci statuizioni civili da eliminare, non può essere accolta la richiesta formulata dalla parte civile di annullamento della sentenza impugnata.
Né la revoca della costituzione di parte civile può comportare l’annullamento della condanna pronunciata dalla Corte di appello nei confronti della parte civile al pagamento delle spese processuali, dovute all’amministrazione della giustizia, ai sensi dell’art. 592, comma 4 cod. proc. pen. 31 capo della decisione che condanna alle spese del processo anticipate dallo Stato non riguarda infatti l’azione civile, né la responsabilità civile dell’imputato, ma solo la diversa responsabilità della parte privata per le spese del processo conseguenti all’esercizio del potere di impugnazione (così Sez. U, n. 41476 del 25/10/2005, COGNOME).
Conclusivamente, sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile.
La parte ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Considerata la causa della inammissibilità, il Collegio ritiene che non vi sia ragione per disporre la condanna alla sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per la rinuncia alla costituzione della parte civile, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il NUMERO_TELEFONO.