Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43061 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43061 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME NOME a Cossoine il DATA_NASCITA
Avverso la sentenza resa il 28 settembre 2021 dalla Corte di appello di Cagliari sezio distaccata di RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore gener NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugNOME ;
dellAVV_NOTAIO, nell’interesse della parte civile RAGIONE_SOCIALE che ha chiesto il rigetto del ricorso;
dellAVV_NOTAIO per la ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricor l’annullamento senza rinvio della sentenza impugNOME.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugNOME la Corte di appello di Cagliari sezione distaccata di Sassar accogliendo l’appello proposto dal difensore della parte civile costituita RAGIONE_SOCIALE, in riforma della sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 28/9/202 che aveva assolto COGNOME NOME dal reato di appropriazione indebita aggravata, h condannato quest’ultima al risarcimento del danno nei confronti deella suindicat società, da liquidarsi in separato giudizio civile e ha accordato una provvisio provvisoriamente esecutiva di 1.600 C.
2.Avverso la detta sentenza propone ricorso COGNOME NOME, deducendo:
2.1violazione degli articoli 75 e 82 cod. proc.pen. e vizio di motivazione in relazione al trasferimento dell’azione civile nel processo civile e della conseguente revoca della costituzione di parte civile nel processo penale, che comporta la non impugnabilità della sentenza da parte della stessa parte civile. Osserva la ricorrente che la società RAGIONE_SOCIALE si era costituita parte civile nel processo di primo grado e successivamente aveva trasferito l’azione civile in sede civile e nello specifico nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, spiegando domanda riconvenzionale avente ad oggetto la richiesta dei medesimi danni oggetto dell’originaria costituzione di parte civile. Di detto trasferimento dell’azione civile e conseguente revoca della costituzione di parte civile nel processo penale veniva dato atto anche in udienza nel verbale del 9 luglio 2018 dallo stesso procuratore di RAGIONE_SOCIALE , che dichiarava di rimanere nel processo solo come persona offesa. La difesa dell’imputata aveva evidenziato che la persona offesa non più parte civile nel processo non poteva discutere, né concludere per la condanna civile , ma il giudice consentiva alla persona offesa di concludere esclusivamente sulla responsabilità penale e, dopo le conclusioni, assolveva l’imputata con formula ampiamente liberatoria per insussistenza del fatto.
RAGIONE_SOCIALE anziché sollecitare la Procura della Repubblica ad appellare la sentenza di primo grado,presentava essa stessa impugnazione nella dichiarata posizione di parte civile, nonostante il già evidenziato trasferimento dell’azione in sede civile.
L’inammissibilità di questo appello veniva rappresentata dalla difesa dell’imputata in via preliminare, poiché la sentenza di primo grado non era stata appellata dal pubblico ministero, ma la Corte ha ritenuto infondata l’eccezione lprendendo atto che il giudice del lavoro aveva sospeso il giudizio civile, in attesa della definizione di quello penale; riteneva di conseguenza che nessun trasferimento dell’azione civile in altra sede fosse avvenuto e che l’impugnazione della parte civile fosse ammissibile.
Osserva il ricorrente che tale affermazione è erronea poiché ai sensi del secondo comma dell’articolo 82 cod. proc.pen. la costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le conclusioni o se promuove l’azione davanti al giudice civile, e così è stato. La sospensione operata dal giudice del lavoro dimostra proprio il trasferimento di questa azione.
2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’art. 576 cod. proc.pen. poiché l’atto di appello proposto da RAGIONE_SOCIALE presenta altri profili di inammissibilità, in quanto non contiene nessun espresso riferimento agli effetti civili che la parte privata voleva conseguire, essendosi l’appellante limitato a chiedere la condanna in sede penale. Deve dunque ritenersi,come più volte affermato da questa Suprema Corte,che una richiesta riguardante esclusivamente l’affermazione penale di responsabilità dell’imputato prosciolto, priva di qualunque riferimento all’azione risarcitoria e agli effetti civili della condanna, rende inammissibile l’impugnazione della parte civile.
2.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 129 e 529 cod. proc.pen. e sopravvenuta improcedibilità dell’azione per carenza di querela, poiché l’appropriazione indebita, a seguito della riforma del 2018, è un reato perseguibile a querela e,in mancanza di un atto tempestivo,la Corte avrebbe dovuto dichiarare la non procedibilità ex art. 129 cod. proc.pen. Nel caso in esame la querela non è tempestiva poiché nell’atto la persona offesa dichiarava di avere provveduto a contestare gli addebiti alla lavoratrice il 4 giugno 2015, esattamente tre mesi prima della querela presentata il 4 settembre quando il termine di 90 giorni per sporgere querela era già spirato.
2.4 Vizio di motivazione in ordine alla valutazione degli elementi probatori a discarico poiché la Corte ha ritenuto prive di rilievo e inverosimili le dichiarazioni testimoniali senza fornire alcuna motivazione al riguardo.
3.Con memoria trasmessa Il febbraio 2023 l’AVV_NOTAIO nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la conferma delle statuizioni contenute nella sentenza di appello in relazione al risarcimento del danno, osservando che:
3.1 l’imputata non ha impugnato in via incidentale ex art. 595 cod. proc.pen. la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha escluso la parte civile dal giudizio, mentre, secondo consolidata giurisprudenza, l’ordinanza che respinge la richiesta di esclusione della parte civile deve essere autonomamente impugNOME unitamente all’impugnazione della sentenza, sicché la stessa deve ritenersi passata in giudicato nella misura in cui ha statuito che la parte civile non dovesse essere esclusa dal giudizio e che nessuna revoca era intervenuta. Di conseguenza il motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile;
inammissibilità del motivo di impugnazione per violazione dell’art. 581 cod. proc.pen. poiché il primo motivo non contiene l’indicazione specifica del capo della sentenza che intende impugnare. Nel merito le censure mosse dalla difesa dell’imputata devono ritenersi infondate poiché il tribunale civile disponeva la sospensione del giudizio in attesa di quello penale, il quale respingeva l’eccezione della difesa dell’imputata di dichiarare la revoca della costituzione di parte civile ed ammetteva la parte civile alla discussione limitatamente agli aspetti penali della vicenda, escludendo che potesse avanzare richieste risarcitorie,stante la pendenza della causa lavoristica di opposizione a decreto ingiuntivo. Tuttavia non vi era una pronunzia di esclusione della parte civile che ha pertanto impugnato la sentenza di assoluzione resa dal tribunale penale; la Corte di appello ha ritenuto che RAGIONE_SOCIALE avesse pieno titolo ad impugnare essendo rimasta parte civile nel processo penale.
3.2 RAGIONE_SOCIALE quale persona offesa non ha promosso alcuna azione civile davanti al giudice civile, ma si è limitata a proporre opposizione e domanda riconvenzionale in sede di richiesta di decreto ingiuntivo e ciò non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 82 secondo comma cod. proc.pen. Considerata la natura eccezionale e derogatoria della norma prevista dall’articolo 75 comma terzo cod. proc.pen. la stessa va applicata in modo restrittivo alle sole ipotesi esplicitamente disciplinate e quindi
soltanto nel caso in cui la parte civile abbia promosso l’azione dinanzi al giudice civile e non quando la stessa si sia limitata a resistere in giudizio, facendo valere un proprio diritto in via riconvenzionale.
In tali casi ammettere la revoca implicita della parte civile vorrebbe dire costringerla a subire il giudicato penale, senza potervi partecipare, mentre è necessario che possa mantenere le vesti di parte civile. Il passaggio citato dalla difesa avversaria della sentenza n. 13661 del 2019 delle Sezioni unite della Corte di Cassazione non individua alcun automatismo tra sospensione necessaria del giudizio civile ex art. 75 comma 3 cod. proc.pen. e revoca della costituzione di parte civile, ma anzi afferma l’opposto, in quanto precisa che affinché il giudicato penale possa esplicitare i suoi effetti anche sul giudizio civile sospeso è necessario che alla parte civile sia consentito di rimanere nel processo penale, esercitando tutte le prerogative che le spettano. Tale principio è stato ribadito anche dalla recente sentenza n. 1061 del 10 novembre 2020 di questa Sezione. Inoltre la domanda riconvenzionale ha ad oggetto non soltanto l’accertamento della responsabilità dal reato ma la responsabilità contrattuale dell’imputata che ha posto in essere plurime violazioni delle norme in tema di obblighi del prestatore di lavoro subordinato, sicché non vi è perfetta identità tra le due domande, identità che è richiesta dall’articolo 82 per la revoca tacita in assenza di sospensione. La stessa Corte di Cassazione ha precisato che non sussiste identità quanto al petitum e alla causa petendi atteso che nel giudizio civile volto a far valere la responsabilità contrattuale ed extra l’azione è fondata su fatti diversi e più ampi rispetto all’oggetto del processo penale, in quanto il giudice della causa lavoristica è chiamato ad accertare se vi è stata violazione delle regole di diligenza che incombono sul prestatore di lavoro secondo i canoni della responsabilità contrattuale; inoltre mentre in sede penale la COGNOME risponde a titolo di dolo, in sede civile risponde anche per colpa.
Per queste ragioni non è possibile ipotizzare alcuna revoca implicita della costituzione di parte civile.
3.3 Anche il secondo motivo di ricorso deve ritenersi del tutto infondato in quanto l’art. 576 cod. proc.pen. prevede per la parte civile la possibilità di proporre impugnazione ai soli effetti della responsabilità civile contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio e nel caso in esame essendovi stato proscioglimento il giudice di primo grado aveva omesso ogni statuizione civile. Pretendere che l’appellante utilizzi formule che recano l’indicazione che si impugna ai soli fini civili non è solo in contrasto con il tenore letterale della norma, ma equivale a pretendere dalla parte civile, a pena di inammissibilità, un’affermazione pleonastica, visto che l’impugnazione della parte civile non può avere altro effetto che quello di ottenere la riforma della sentenza ai soli effetti civili.
E’ ovvio che la parte civile impugna la sentenza di proscioglimento chiedendone la riforma in punto di responsabilità penale, poiché la domanda risarcitoria di parte civile postula l’accertamento di danni che sono conseguenza del reato. Al riguardo la difesr
richiama la pronunzia delle Sezioni unite della Cassazione penale la quale ha affermato che la precisazione dell’articolo 576 non richiede ulteriori requisiti di forma del ricorso accanto a quelli previsti dall’articolo 591 cod. proc.pen. (Sez.U. 20/12/2012 n.6509 dep. 8/2/2013). Peraltro l’appello deve essere letto in coerenza con le conclusioni scritte rassegnate nel giudizio di secondo grado in cui la parte civile ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni.
3.4 Inammissibilità del terzo motivo di ricorso in relazione alla tempestività della querela e irrilevanza della querela stante la procedibilita d’ufficio del delitto di cui all’articolo 6 cod.pen. aggravato ai sensi dell’art. 61 numero 11 cod.pen. .RAGIONE_SOCIALE ha avuto contezza dell’illiceità della condotta dell’imputata soltanto il 4 settembre 2015, quando l’investigatore ha consegnato la propria relazione. In ogni caso il reato all’epoca era procedibile d’ufficio e solo successivamente è intervenuta la novella che lo ha reso procedibile a querela, e le disposizioni transitorie hanno stabilito che per i reati perseguibili a querela il termine per la presentazione della querela decorre dalla data di entrata in vigore della novella stessa, così sanando ogni eventuale intempestività.
3.5 Inammissibilità del quarto motivo in ordine alla valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di appello poiché il ricorrente invoca una diversa valutazione di merito che esula dalla competenza della Corte di Cassazione. Inoltre le censure sono reiterati di quelle già sviluppate nel corso del giudizio di appello.
3.6 Inammissibilità della richiesta risarcitoria avanzata dalla COGNOME in quanto l’imputata neppure specifica quale sarebbe il danno subito e in ragione di cosa sicché la richiesta è del tutto generica e inammissibile.
Con memorie trasmesse il 7/9/2023 e il 14/9/2023 l’AVV_NOTAIO ha contestato le conclusioni della parte civile e ha insistito nei motivi di ricorso e in particolare nell dichiarazione di inammissibilità dell’appello proposto.
E’ stata depositata ulteriore memoria da parte dell’AVV_NOTAIO.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è fondato ed impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugNOME.
Nell’ordinamento processuale vigente, l’unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito dall’art. 75 c.p.p., il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia, al quale s’ispirano i rapporti tra i due processi, con il duplice corollario della prosecuzione parallela del giudizio civile e di quello penale, senza alcuna possibilità di influenza del secondo sul primo, e dell’obbligo del giudice civile di accertare autonomamente i fatti. La sospensione necessaria del giudizio civile è pertanto limitata all’ipotesi in cui l’azione in sede civile sia stata propost dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, prevedendosi, nel caso inverso, la facoltà di trasferire l’azione civile nel processo penale, il cui esercizio comporta la
rinuncia “ex lege” agli atti del giudizio civile, ovvero la prosecuzione separata dei due giudizi. (CASS. CIV. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26863 del 22/12/2016, Rv. 641936 – 01). E’ stato autorevolmente osservato che la soluzione scelta dal legislatore penalizza colui che dopo essersi inserito nel giudizio penale , esercita anche l’azione civile poiché questo giudizio rimane sospeso e la costituzione nel giudizio penale si intende revocata.
Ed infatti è stato reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità che la revoca tacita della costituzione di parte civile, di cui all’art. 82, comma 2, cod. proc. pen., opera nel caso in cui l’azione risarcitoria venga promossa “anche” davanti al giudice civile, da parte del soggetto danneggiato, già costituito parte civile, e solo quando sussista una compiuta coincidenza fra le due domande, trattandosi di disposizione finalizzata ad escludere la non consentita duplicazione dei giudizi (cfr., in questi termini: Sez. 5, n. 21672 del 16/02/2018, COGNOME, Rv. 273027-01; Sez. 4, n. 3454 del 19/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 261950-01; Sez. 2, n. 62 del 16/12/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 246266-01), coincidenza che non si configura non solo laddove non vi sia perfetta identità del petitum e della causa petendí, ma anche qualora non vi sia piena corrispondenza tra i soggetti convenuti nelle due diverse sedi (Sez. 4, n. 21588 del 23/03/2007, COGNOME, Rv. 236722-01; Sez. 4, n. 35604 del 28/05/2003, COGNOME, Rv. 226370NUMERO_DOCUMENTO01).
E’ stato precisato al riguardo che la previsione dell’art. 82, comma secondo, cod. proc. pen., secondo cui la costituzione si intende revocata se la parte civile “promuove l’azione davanti al giudice civile” non riguarda l’ipotesi in cui il danneggiato dal reato, esercitata in sede penale l’azione civile ed ivi ottenuto accoglimento della domanda risarcitoria per l’an”, proponga poi davanti al giudice civile domanda per il “quantum”: in tale ipotesi, infatti, non si ha doppio esercizio della stessa azione, ma esercizio di altra azione fondata sulla prima, essendo irrilevante, ai fini della permanenza della parte civile nel processo penale, che la statuizione adottata in sede penale non sia ancora passata in giudicato, comportando ciò solo la conseguenza della sospensione del giudizio civile (Cass. pen. Sez. 4, n. 43374 del 24.5.2007, Rv. 237907; Sez. 5, Sentenza n. 24869 del 24/01/2017).
La revoca della costituzione di parte civile, prevista per il caso in cui l’azione venga promossa anche davanti al giudice civile, si verifica solo quando sussiste coincidenza fra le due domande, ed è finalizzata ad escludere la duplicazione dei giudizi. (Nella fattispecie, relativa ad infortunio sul lavoro, la Corte ha ritenuto coincidenti “causa petendi” e “petitum” in quanto, con la domanda risarcitoria avanzata nel giudizio civile, era stato invocato nuovamente l’accertamento della responsabilità dei convenuti per i fatti già oggetto del processo penale). (Sez. 4, Sentenza n. 3454 del 19/12/2014)
Quello che conta è l’oggetto specifico delle domande eventualmente avanzate dalla parte civile nel procedimento civile, in sé considerate.
In sostanza, la questione va risolta verificando la fondatezza dell’allegazione, da parte del difensore di parte civile, della diversità del petitum “penale” nel confronto con le
domande formulate dalla società nel separato procedimento civile di opposizione a decreto ingiuntivo ,che è stato sospeso dal giudice del lavoro in attesa del giudizio penale.
Deve a questo punto rilevarsi che in sede civile, la società si è opposta all’azione monitoria intrapresa nei suoi confronti dalla RAGIONE_SOCIALE per crediti di lavoro, non limitandosi a dedurre il proprio credito per i prelievi abusivi della ricorrente nei termini d un’eccezione di compensazione e, quindi, esclusivamente per resistere alla pretesa di controparte, ma proponendo domanda riconvenzionale, innestata sull’eccezione di compensazione,per una parte eccedente il credito vantato dalla RAGIONE_SOCIALE e fondata sui medesimi danni patrimoniali e morali cagionati dal reato e quantificati nella medesima misura di quanto indicato nell’atto di costituzione di parte civile.
Sussistendo perfetta coincidenza tra le domande proposte dalla società in sede civile, e la domanda di danni formulata nel giudizio penale, la Corte di Appello non avrebbe potuto che prendere atto della duplicazione dei giudizi, che la norma dell’art. 82 cod. proc. pen. è intesa ad escludere (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 62 del 16/12/2009 Ud. (dep. 05/01/2010 ) Rv. 246266), dichiarando l’intervenuta revoca ope legis della parte civile. Ed infatti va osservato che il trasferimento dell’azione civile comporta la revoca della costituzione di parte civile e l’estinzione del rapporto processuale civile nel processo penale, impedendo al giudice penale di ulteriormente decidere sulle statuizioni civili di una sentenza relativa a un rapporto processuale ormai estinto. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile avverso il provvedimento del giudice di merito che aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello dalla stessa proposto, in quanto era stata intentata una causa civile per i medesimi fatti). (Sez. 5, Sentenza n. 38741 del 10/07/2019 Cc. (dep. 19/09/2019 ) Rv. 276649 – 01)
Risulta pertanto irrilevante che il tribunale abbia ammesso il difensore della parte civile a concludere “in ordine ai danni da illecito”, come emerge dal verbale di udienza, in quanto il difensore in sede civile aveva chiesto non soltanto i danni patrimoniali derivanti dalle appropriazioni contestate, ma anche i danni morali derivanti dal reato e quindi, a prescindere dalle formulate conclusioni, GLYPH la parte civile non era più nel processo, avendo azionato le medesime pretese in sede civile. Ne consegue che certamente non era legittimata ad impugnare la sentenza del tribunale.
Si impone, di conseguenza, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugNOME, poiché l’appello della parte civile era inammissibile per difetto di legittimazione.
Ne deriva il passaggio in giudicato della pronunzia assolutoria e la eliminazione delle statuizioni civili.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento degli altri.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugNOME per difetto di legittimazione del soggetto appellante ex art. 82 comma 2 cod. proc.pen.
Roma 19 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME