Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37100 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37100 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato in Australia il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Lamezia Terme il 18/06/2025 udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lamezia Terme, quale giudice dell’esecuzione, ha revocato, su richiesta del pubblico ministero, l’ordinanza con cui il medesimo Tribunale, in data 13 settembre 2024, in accoglimento dell’istanza avanzata da NOME COGNOME, aveva riconosciuto ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze irrevocabili della Corte di appello di Catanzaro, emesse il 22 gennaio 2015 e il 6 aprile 2023, e rideterminato la pena complessiva in anni 11 e mesi 4 di reclusione ed euro 6.860,00 di multa.
Il Tribunale ha motivato la revoca in ragione della circostanza, non considerata in sede di adozione dell’ordinanza del 13 settembre 2024, che la sentenza del 22 gennaio 2015 non costitutiva più valido titolo esecutivo, in quanto oggetto di provvedimento di riconoscimento della continuazione, emesso ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Catanzaro il 30 gennaio 2019, tra la predetta sentenza e altra sentenza irrevocabile della medesima Corte di appello pronunciata il 10 ottobre 2012.
Avverso l’ordinanza del 18 giugno 2025 NOME COGNOME ha proposto ricorso, con il ministero del difensore di fiducia, articolando tre motivi di censura.
Con il primo motivo ha denunciato l’abnormità del provvedimento di revoca, in quanto rimedio non previsto dal codice di rito avverso un provvedimento del giudice dell’esecuzione divenuto irrevocabile per omessa impugnazione.
Con il secondo motivo ha dedotto l’assenza di elementi di novità che giustificassero la revoca.
Con il terzo motivo ha eccepito la violazione del principio della domanda, non avendo il Tribunale provveduto alla rideterminazione della pena, richiesta dal pubblico ministero con l’istanza di revoca e dal difensore nelle conclusioni rassegnate in udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il primo motivo è assorbente.
Le ordinanze emesse dal giudice dell’esecuzione all’esito dell’udienza camerale, celebrata in contraddittorio tra le parti processuali, sono ricorribili per cassazione ai sensi dell’art. 666, comma 6, cod. proc. pen., mentre non è consentita l’impugnazione innanzi al medesimo giudice che ha emesso il provvedimento.
L’ordinanza impugnata finisce per disconoscere un vincolo di continuazione definitivamente accertato, su richiesta della parte che, intendendo sindacare una decisione ritenuta errata, avrebbe dovuto proporre tempestivo ricorso.
Questa Corte ha stabilito che «il provvedimento, emesso in forma di ordinanza, che decide su situazioni giuridiche con carattere di definitività, e che è soggetto a impugnazione, è suscettibile di divenire irrevocabile, al pari delle sentenze, sicché il giudice che lo ha emesso non può revocarlo o modificarlo» (Sez. 1, n. 425 del 23/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285554 – 01, in un caso di revoca, da parte del giudice dell’esecuzione, dell’ordinanza con la quale quello stesso giudice dell’esecuzione aveva riconosciuto l’istituto della continuazione tra i reati oggetto di diverse sentenze; nello stesso senso, Sez. 1, n. 10107 dell’11/12/2023, dep. 2024, COGNOME, non mass.; Sez. 5, n. 7350 del 12/10/2018, dep. 2019, COGNOME, non mass.).
L’ordinanza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Così deciso il 31 ottobre 2025.