Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25490 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25490 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PETRALIA SOPRANA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 05/01/2024 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentile le conclusioni del PG (e;
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Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta di NOME COGNOME di revoca dell’ordinanza di correzione dell’errore materiale resa dal Giudice dell’esecuzione il 10 settembre 2023.
Con precedente richiesta del 27 settembre 2023 NOME COGNOME aveva già richiesto la revoca della ordinanza di correzione dell’errore materiale asseritamente contenuto nella sentenza n. 310/2021 del Tribunale di Termini Imerese del 23 febbraio 2021 relativamente al nome della imputata, in sentenza indicato in COGNOME NOME e corretto in COGNOME NOME.
Si è di fronte ad una richiesta che si limita a reiterare la precedente, rispetto alla quale lo stesso Giudice dell’esecuzione si è dichiarato incompetente a provvedere qualificando l’istanza come ricorso per cassazione, conseguentemente rigettano la richiesta di revoca dell’ordine di esecuzione per la carcerazione.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME, che ha dedotto vizio di violazione di legge. Il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti n. 314/2023 SIEP del 22 novembre 2023 è stato emesso in violazione di legge, perché le sentenze di condanna sono state emesse nei confronti di tale COGNOME NOME e non della ricorrente COGNOME NOME. Non è dato comprendere quali siano state le modalità con cui il nome della condannata COGNOME NOME si sia modificato in COGNOME NOME, dopo l’emissione delle relative sentenze. È pacifico che la correzione e la modifica del nome dell’imputata nelle sentenze di condanna sia stata effettuata in violazione di legge. Non vi è traccia di un regolare procedimento di correzione, perché non è stata fissata udienza camerale e il presunto errore è stato corretto de plano. In tal modo si è impedito alla ricorrente di manifestare le proprie difese e di dimostrare, in udienza, che si è di fronte non ad un errore materiale ma all’individuazione in sentenza di una persona condanna diversa dall’odierna ricorrente, la quale non ha avuto legale conoscenza die procedimenti de quibus.
È palese la nullità della operata correzione del nome delle sentenze. Non è pertanto comprensibile la dichiarata inammissibilità della istanza di revoca del provvedimento NUMERO_DOCUMENTO n. 314/2023 del 22 novembre 2023.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitori scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.
Occorre mettere in evidenza che oggetto del presente ricorso è l’ordinanza che ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta di revoca di una ordinanza di correzione di errore materiale.
Tale ultima ordinanza, seppure impugnabile, non è stata fatta oggetto di ricorso, sicché con la presente impugnazione si persegue all’evidenza la finalità di superare l’ostacolo della inoppugnabilità, per inutile decorso dei termini di legge per reagire alla ordinanza di correzione di errore materiale che è il sostanziale oggetto delle doglianze.
Non è dubbio che sia assolutamente infondata la pretesa che la richiesta di revoca di una ordinanza surroghi l’impugnazione della stessa, soggetta a termini perentori di proposizione. La doglianza sottesa alla richiesta di revoca è del resto la stessa che avrebbe legittimato la proposizione del ricorso per cassazione.
La proposizione di richieste di revoca diventa pertanto uno strumento per una indebita restituzione nel termine per l’impugnazione dell’atto primigenio, in ipotesi causativo della lesione.
Il presente ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 26 marzo 2024
Il co sigliere estensore
Il Preside7tem