Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20775 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20775 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/12/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
Il Proc. Gen. chiede la revoca dell’ordinanza pronunciata dalla VII” Sez. Penale della Corte di Cassazione in data 1.2.2023 (Num. Rg. 34351/2023).
udito il difensore .4t~ 9– tArleA,INDIRIZZO,
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28/9/2023 (Num. Racc. Gen. 44874/2023), la Corte di Cassazione, Sezione settima, ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da COGNOME COGNOME e COGNOME NOME avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Brescia a carico dei predetti in data 7/3/2023.
Con ordinanza dell’1/12/2023 (Num. Racc. Gen. 330/2024), la Corte di Cassazione, Sezione settima, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da COGNOME NOME avverso la medesima sentenza della Corte d’appello di Brescia.
L’Ufficio esecuzione della Corte d’appello di Brescia, con nota prevenuta alla Cancelleria centrale della Corte di Cassazione in data 24/1/2024, ha segnalato una duplicazione delle decisioni adottate da questa Corte nei confronti di COGNOME NOME dovuta alla trasmissione differita del ricorso di questi avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia del 7/3/2023.
Ha chiesto, quindi, di provvedere alla revoca della seconda ordinanza.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per la revoca dell’ordinanza den. 330/2024 emessa in data 1/12/2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Dalla lettura degli atti e dalla segnalazione dell’Ufficio esecuzione della Corte d’appello di Brescia risulta come questa Corte abbia emesso due ordinanze d’inammissibilità del ricorso proposto da COGNOME NOME avverso la medesima sentenza di condanna emessa dalla Corte d’appello di Brescia in data 7/3/2023.
Il Collegio ritiene, in virtù della previsione di cui all’art. 625-bis cod.proc pen., commi 1 e 3, cod. proc. pen., di dovere revocare la seconda decisione, in quanto emessa per errore di fatto dovuto a difetto di percezione in ordine all’esistenza di altra precedente ordinanza avente lo stesso oggetto.
Si provvede, pertanto, come da dispositivo.
P.Q.M.
Revoca l’ordinanza di inammissibilità N. Racc. Gen. 330/2024 emessa in data 1 dicembre 2023 dalla Corte di Cassazione, Sez. Settima, nei confronti di COGNOME NOME.
Così deciso il 19 aprile 2024