Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8007 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8007 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GERMANÒ NOME, nato a Gioia Tauro il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/07/2023 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 21/07/2023, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava l’appello che era stato proposto, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., da NOME COGNOME contro l’ordinanza del 29/06/2023 del G.i.p. del Tribunale di Palmi che aveva rigettato la richiesta di revoca, che era stata avanzata dallo stesso COGNOME, della misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l’attività di agente intermediario assicurativo.
Tale misura che era stata applicata ad NOME COGNOME con ordinanza del 30/01/2023 del G.i.p. del Tribunale di Palmi sul presupposto della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza dei reati di associazione per delinquere (capo A dell’imputazione provvisoria), truffa continuata e aggravata in concorso (capo B
dell’imputazione provvisoria) e truffa aggravata in concorso (capo C dell’imputazione).
2. Avverso l’indicata ordinanza del 21/07/2023 del Tribunale di Reggio Calabria, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME, affidato a un unico motivo, con il quale deduce: in relazione alla lett. b) del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 299, comma 3 -ter, dello stesso codice; in relazione alla lett. c) del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen., l’inosservanza degli artt. 125, comma 3, e 178, comma 1, lett. c), dello stesso codice; in relazione alla lett. e) d l comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente premette che: a) poiché la propria richiesta di revoca dell’applicata misura interdittiva era basata su elementi nuovi e diversi rispetto a quelli già valutati nella fase genetica della vicenda cautelare – costituiti, particolare: dalle sommarie informazioni che erano state assunte dal difensore; dalla denuncia che era stata sporta dallo stesso ricorrente nei confronti della persona offesa NOME COGNOME; dall’interrogatorio che era stato reso, ai sensi dell’art. 415-bis cod. proc. pen., dal coindagato NOME COGNOME (fratello del ricorrente) – aveva richiesto al G.i.p. del Tribunale di Palmi, ai sensi del comma 3 -ter dell’art. 299 cod. proc. pen., di assumere il proprio interrogatorio; b) con l’ordinanza del 29/06/2023, il G.i.p. del Tribunale di Palmi aveva rigettato tale richiesta, con la seguente motivazione: «rilevato che l’istanza non si fonda su prove nuove ma su una mera rivisitazione del contenuto delle sommarie informazioni rese dalle persone offese sopra menzionate e che le investigazioni difensive, sostanziatesi nell’acquisizione delle sommarie informazioni degli agenti non assumono valore dirimente ai fini della decisione; rilevato che non si verte in un’ipotesi di istanza fondata su elementi di prova nuovi o diversi idonei a determinare l’obbligatorietà dell’interrogatorio». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ciò premesso, il COGNOME rappresenta che, con il proprio atto di appello contro la suddetta ordinanza del 29/06/2023 del G.i.p. del Tribunale di Palmi, si era doluto «anche delle determinazioni adottate sulla richiesta di interrogatorio avanzata ai sensi dell’art. 299 comma 3 ter c.p.p.», per il motivo che «on si comprende quale sia il ragionamento su cui si fonda l’asserzione secondo cui l’istanza difensiva non risulta fondata su elementi di prova nuovi».
Tutto ciò premesso e rappresentato, il ricorrente lamenta che il Tribunale di Reggio Calabria avrebbe del tutto omesso di motivare in ordine a tale motivo di appello, così incorrendo «nel vizio di “mancanza fisica di motivazione”».
Il COGNOME lamenta comunque altresì che, anche a voler ipotizzare che il Tribunale di Reggio Calabria «abbia operato un implicito rinvio con inespressa
condivisione delle asserzioni formulate dal Gip sul punto, permarrebbe la palese violazione del dettame normativo» di cui al comma 3-ter dell’art. 299 cod. proc. pen.
3. L’unico motivo è manifestamente infondato.
Secondo lo stesso ricorrente, il motivo di appello rispetto al quale egli lamenta la mancanza di motivazione da parte del Tribunale di Reggio Calabria era così articolato: «on si comprende quale sia il ragionamento su cui si fonda l’asserzione secondo cui l’istanza difensiva non risulta fondata su elementi di prova nuovi».
Si trattava, perciò, all’evidenza, di un motivo del tutto generico, atteso che, con lo stesso, l’appellante aveva completamente omesso di indicare quali sarebbero stati gli elementi nuovi o diversi sui quali si basava la propria istanza di revoca e di operare, sul presupposto degli stessi elementi, una critica argomentata all’ordinanza del G.i.p. sul punto.
Si deve inoltre osservare che il Tribunale di Reggio Calabria ha in realtà escluso la novità o diversità, rispetto a quelli già valutati, degli elementi sui qua era stata basata l’istanza di revoca della misura – novità o diversità che devono essere intese in senso “qualitativo”, cioè come idoneità a determinare la necessità di una rivalutazione del compendio probatorio, e non meramente “quantitativo” con riferimento, in particolare, sia alle sommarie informazioni che erano state assunte dal difensore dell’indagato (in quanto relative al dato che il COGNOME avrebbe operato nel ramo “vita” del settore assicurativo, circostanza già ritenuta non rilevante dal G.i.p.), sia alla denuncia che era stata sporta dallo stesso COGNOME nei confronti della persona offesa NOME COGNOME (in quanto frutto di una mera prospettazione dell’indagato, soggetta al vaglio dell’autorità giudiziaria investita del procedimento nei confronti dello stesso COGNOME).
In generale, il ricorrente ha in realtà omesso di chiarire le ragioni per le quali le menzionate sommarie informazioni e denuncia, nonché l’interrogatorio del fratello NOME COGNOME, per il loro contenuto, si dovessero ritenere elementi nuovi o diversi – nell’indicato senso “qualitativo” – e, quindi, tali da imporre G.i.p., ai sensi del secondo periodo del comma 3-ter dell’art. 299 cod. proc. pen., di assumere l’interrogatorio dell’indagato che ne aveva fatto richiesta.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de ammende.
Così deciso il 09/01/2024.