Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36649 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36649 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Catania il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza del Tribunale di Catania del 05/06/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania respingeva l’appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 21 marzo 2025, con la quale era stata respinta la sua richiesta di revoca della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla p.g.
Il Tribunale osservava che ostavano alla revoca della misura cautelare in atto le esigenze cautelari, non potendo ritenersi le stesse venute totalmente meno per il solo decorso del tempo ed il rispetto delle prescrizioni, tenuto anche conto che l’appellante (al quale era stata dapprima applicata la misura cautelare della custodia in carcere, poi sostituita con gli arresti domiciliari ed infine quella della presentazione alla p.g., ancora in atto) era stato, nel frattempo, condannato alla pena di anni tre e mesi due di reclusione dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania con sentenza pronunciata il giorno 2 dicembre 2024, in relazione ai reati di cui agli artt. 23 I. n. 110/75 e 648 cod. pen.
Avverso detta ordinanza NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. insistendo per il suo annullamento.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 23, comma 4, I. n. 110/75, 648 cod. pen., 274, comma 1, lett. c), 275 e 299 del codice di rito ed il vizio di motivazione mancante e manifestamente illogica; in particolare, sostiene che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che vi erano già stati due provvedimenti che avevano sostituito la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari e poi applicato l’obbligo di presentazione alla p.g., avendo ritenuto affievolite le esigenze di natura cautelare.
Inoltre, NOME COGNOME deduce l’omessa valutazione del decorso del tempo e del costante rispetto delle prescrizioni da parte sua, circostanze che avrebbero dovuto indurre il Tribunale a revocare la residua misura in atto, stante la dimostrata affidabilità dell’imputato ed il venir meno di qualsivoglia esigenza di natura cautelare.
-» GLYPH 3. Il AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Il procedimento si è svolto in modalità cartolare non essendo stata avanzata, nei termini di legge, richiesta di trattazione in presenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Come noto, in tema di c.d. ‘giudicato cautelare’, la preclusione derivante da una precedente pronuncia del Tribunale del riesame concerne solo le questioni esplicitamente o implicitamente trattate e non anche quelle deducibili e non dedotte; pertanto, detta preclusione opera allo stato degli atti ed è preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento, con la conseguenza che essa può essere superata laddove intervengano elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito. In altri termini, le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva “endoprocessuale” riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in GLYPH esame GLYPH (Sez. 5, n. 27710 del 04/05/2018, GLYPH Rv. 273648 GLYPH – GLYPH 01; Sez. 2, n. 49188 del 09/09/2015, Rv. 265555 – 01).
2.1. Inoltre, il tempo trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell’art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l’ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall’art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o sostituzione della misura (Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, Rv. 268567 – 01).
2.2. Infine, il rispetto delle prescrizioni costituisce un obbligo per la persona sottoposta alla misura cautelare dal quale non discende la possibilità della revoca,
atteso che ciò che rileva è l’eventuale violazione delle prescrizioni ai fini dell’aggravamento della misura stessa.
Ciò posto, nel caso in esame il tema controverso attiene all’idoneità degli elementi di novità sopravvenuti alla formazione del giudicato cautelare ad incidere su entità e pregnanza delle esigenze cautelari. Orbene, il ragionamento svolto, seppure in modo sintetico, dal Tribunale di Catania appare lineare e coerente, perché imperniato, a dispetto di quanto obiettato dal ricorrente, sulla mancanza di significativi nuovi elementi a conferma del venire meno delle residue esigenze cautelari (non potendosi più mettere in discussione i gravi indizi di colpevolezza a carico dell’odierno ricorrente).
3.1. Orbene, l’ordinanza impugnata – con motivazione adeguata ed esente da evidenti vizi logici – ha osservato che il decorso del tempo ed il rispetto delle prescrizioni da parte di NOME COGNOME non costituiscono elementi sufficienti, di per sé soli, a far ritenere venute meno le residue esigenze cautelari che avevano portato all’applicazione della misura in atti, tenuto anche conto che lo stesso imputato non ha indicato (fatta eccezione per il tempo trascorso e l’essersi attenuto agli obblighi impostigli) nuovi e significativi elementi valutabili in tal senso.
Pertanto, il ricorrente – pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione – suggerisce una differente (e non consentita in questa sede) lettura degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente svolta dal Tribunale per respingere l’appello ex art. 310 cod. proc. pen.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2025.