Revoca misura cautelare: quando un fatto può essere considerato davvero nuovo?
La richiesta di revoca di una misura cautelare rappresenta un momento cruciale nel procedimento penale, basato sulla comparsa di elementi nuovi che modificano il quadro accusatorio iniziale. Ma cosa succede quando il ‘fatto nuovo’ addotto dalla difesa non viene ritenuto sufficientemente rilevante dal giudice? Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sent. n. 3186/2024) offre chiarimenti importanti su questo tema, analizzando il caso di un imputato che chiedeva la revoca dell’obbligo di dimora a seguito dell’arresto della persona offesa.
Il Caso in Esame
Un soggetto, sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Pisa per reati gravi quali tentata estorsione, detenzione e porto illegale di armi, e ricettazione, presentava un’istanza di revoca. Il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell’appello cautelare, respingeva la richiesta, confermando la decisione del giudice di primo grado.
La difesa decideva quindi di ricorrere in Cassazione, basando la propria argomentazione su due punti principali: una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione. Il fulcro del ricorso era rappresentato da un cosiddetto novum, ovvero un fatto nuovo: l’avvenuto arresto della persona offesa. Secondo la tesi difensiva, questo evento avrebbe dovuto essere valutato come una circostanza capace di neutralizzare il pericolo di reiterazione del reato, rendendo la misura cautelare non più necessaria o, quantomeno, non più idonea.
La Decisione della Cassazione sulla revoca misura cautelare
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione, ma si ferma a un livello procedurale, stabilendo che le argomentazioni della difesa non rientravano tra quelle che possono essere esaminate in sede di legittimità.
La Corte ha sottolineato che il ricorso, di fatto, chiedeva una nuova valutazione delle circostanze e degli elementi già esaminati dal Tribunale. Questo tipo di richiesta è precluso in Cassazione, il cui compito non è quello di riesaminare i fatti, ma di controllare la corretta applicazione delle norme di diritto e la logicità della motivazione delle sentenze precedenti.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della sentenza è netta e chiarisce un principio fondamentale. Il Tribunale di Firenze aveva già spiegato, con un ragionamento ritenuto ineccepibile dalla Cassazione, che non era intervenuto alcun “rilevante mutamento della situazione cautelare”.
L’arresto della persona offesa, sebbene un fatto nuovo, è stato qualificato come un “evento transitorio”. In altre parole, non è stato considerato un elemento stabile e definitivo, tale da eliminare permanentemente il pericolo che l’imputato potesse commettere altri reati. Secondo i giudici, questo evento non era idoneo a incidere in modo significativo sul giudizio di pericolosità sociale dell’imputato, che è il presupposto fondamentale per l’applicazione e il mantenimento di una misura cautelare.
La Corte ha ribadito che la valutazione della persistenza delle esigenze cautelari spetta al giudice di merito, che deve considerare tutti gli elementi a disposizione. Il tentativo della difesa di far passare l’arresto della vittima come un fatto risolutivo per la revoca della misura cautelare si è scontrato con la natura stessa del giudizio di Cassazione, che non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul fatto.
Conclusioni
Questa pronuncia rafforza un principio consolidato: per ottenere la revoca di una misura cautelare non è sufficiente presentare un fatto qualsiasi, ma è necessario dimostrare che questo novum abbia un impatto concreto e duraturo sulle esigenze cautelari che hanno originato la misura. Un evento temporaneo, come l’arresto della persona offesa, non è di per sé sufficiente a far venir meno il pericolo di reiterazione del reato. La decisione sottolinea inoltre la netta distinzione tra il giudizio di merito, dove si valutano le prove e i fatti, e il giudizio di legittimità, dove si controlla la corretta applicazione della legge.
Cosa si intende per ‘fatto nuovo’ o ‘novum’ in un procedimento cautelare?
Per ‘fatto nuovo’ o ‘novum’ si intende una circostanza, emersa dopo l’applicazione della misura cautelare, che modifica in modo sostanziale il quadro indiziario o le esigenze cautelari (come il pericolo di fuga, inquinamento probatorio o reiterazione del reato).
L’arresto della persona offesa può essere considerato un motivo valido per la revoca di una misura cautelare a carico dell’imputato?
Secondo questa sentenza, no. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’arresto della persona offesa è un ‘evento transitorio’ e non un mutamento rilevante e stabile della situazione, pertanto non è stato ritenuto idoneo a eliminare il pericolo di reiterazione dei reati da parte dell’imputato.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza entrare nel merito della questione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la difesa non ha lamentato una violazione di legge, ma ha chiesto alla Corte di Cassazione di riesaminare e rivalutare i fatti (le ‘emergenze procedimentali’), un compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale) e non al giudice di legittimità (Cassazione).
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3186 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3186 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 18/09/2023 del TRIBUNALE di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, 8, del d.l. n. 137 del 2020,
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 Tribunale per le misure cautelari personali dì Firenze respingeva l’appello p nei confronti del provvedimento che aveva rigettato l’istanza di revoca della cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Pisa applicata al ricorrente in rela delitti di tentata estorsione, detenzione e porto illegali di armi, e ricettazione.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduc
2.1. violazione di legge (artt. 274 e 275 cod. proc. pen.) e vizio di motivazio sarebbero state valutate le allegazioni difensive e, segnatamente, il novum dedotto con
l’istanza di revoca con la quale si era allegato che la persona offesa era in vincoli e che l’obbligo di dimora era misura non idonea a contenere ipotetici pericoli di reiterazione.
2.1.1. La doglianza non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di una rivalutazione delle emergenze procedimentali poste a fondamento del diniego della modifica della misura in atto che è esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.
Il tribunale, con motivazione che non si presta ad alcuna censura, rilevava che non era intervenuto alcun rilevante mutamento della situazione cautelare già rilevata, tale non potendo essere considerato l’arresto della persona offesa, evento transitorio e non idoneo ad incidere sul pericolo di reiterazione.
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 6 dicembre 2023
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