Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 14809 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 14809 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a GELA il 24/12/1981
avverso l’ordinanza del 18/12/2024 del TRIB. LIBERTA di CALTANISSETTA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
Il Procuratore Generale conclude per l’inammissibilità del ricorso tdimibdiferispre
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Caltanissetta, sez. Riesame, con ordinanza emessa il 19 dicembre 2024, ha rigettato l’appello proposto da NOME NOME COGNOME avverso il provvedimento della Corte d’appello di Caltanissetta, che aveva respinto l’istanza di revoca della misura degli arresti domiciliari a seguito della definizione del giudizio di merito in grado di appello con pena concordata ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. penale.
COGNOME NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione.
Con il primo motivo denuncia vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 274 (.4+-· GLYPH -e 299 ,rnonche di carenza e contraddittorietà della motivazione riguardo agli elementi nuovi sopravvenuti che avevano mutato il quadro cautelare, consistenti nella lontananza nel tempo dai commessi reati, il lungo periodo trascorso in carcere, il percorso rieducativo compiuto durante il regime di detenzione per altra causa, riconosciuto dal Tribunale di sorveglianza di Palermo che aveva concesso una misura alternativa alla detenzione. A detti elementi doveva aggiungersi l’esito del giudizio di appello, che si era concluso con una rilevante riduzione di pena, precisamente da 13 anni e 4 mesi reclusione a 8 anni, la concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti, la scelta processuale del COGNOME, che aveva rinunciato ai motivi di appello relativi alla sua responsabilità penale. La Corte nissena aveva erroneamente definito tali elementi come ” neutri” considerando come la scelta di addivenire a concordato fosse una legittima scelta processuale non sintomatica di resipiscenza. La Corte si era limitata alla valutazione della forma di definizione del giudizio e non aveva invece apprezzato il contenuto della pronuncia di appello, trascurando che l’accordo aveva trovato il consenso del Procuratore generale anche in ordine ai suoi contenuti sostanziali, attinenti in particolare al riconoscimento delle attenuanti generiche in considerazione del comportamento processuale collaborativo.II provvedimento impugnato era stato emesso in violazione di legge, avendo erroneamente ritenuto neutri edrelementi che avrebbero dovuto essere apprezzati come nuovi, omettendo conseguentemente di considerare la concretezza e attualità delle esigenze cautelari. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con il secondo motivo lamenta vizio di violazione di legge in riferimento al principio di proporzionalità di cui all’art. 275 cod. proc. pen. L’ordinanza impugnata, sotto tale profilo, si era limitata a valutare solo nella lontananza nel tempo dai commessi reati, il lungo periodo trascorso in carcere, il percorso rieducativo compiuto durante il regime di detenzione per altra causa, riconosciuto dal Tribunale di sorveglianza di Palermo che aveva concesso una misura alternativa alla detenzione, considerandoli in modo parcellizzato e senza valutare il contenuto della sentenza di appello. Così
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procedendo i giudici di merito non avevano apprezzato l’indubbio affievolimento d quadro cautelare considerando ancora idonea una misura del tutto sproporziona alle esigenze cautelari concretamente in atto.
Con il terzo motivo lamenta violazione di legge per violazione del principi adeguatezza e del minor sacrificio della libertà personale. Misure interdittive restrittive della libertà ben avrebbero potuto essere adeguate ad evita ricaduta nel reato.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibil ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso, che possono esaminarsi congiuntamente, sono manifestament infondati.
E’ invero consolidato il principio secondo cui in sede di appello avverso la ordi di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il Tribunal tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedim restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l’ordinanza gravata sia giuridic corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi f preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il qua probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in r dell’effetto devolutivo dell’impugnazione e della natura autonoma provvedimento GLYPH impugnato GLYPH (Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, GLYPH Antignano, Rv. 266676 – 01; Sez. 6 – , n. 45826 del 27/10/2021, COGNOME, Rv. 28229 01). Ancora, il “fatto nuovo” rilevante ai fini della revoca ovvero della sosti della misura coercitiva con altra meno grave, deve essere costituito da elemen sicura GLYPH valenza GLYPH sintomatica GLYPH in GLYPH ordine GLYPH al GLYPH mutamento delle esigenze cautelari apprezzate GLYPH all’inizio GLYPH del GLYPH trattamento cautelare con riferimento al singolo indagato (od imputato), risultando all’uopo inconfere mero GLYPH decorso GLYPH del tempo dall’inizio GLYPH dell’applicazione GLYPH della GLYPH misura (Sez. 5, n. 16425 del 02/02/2010, GLYPH Iurato, GLYPH Rv. 246868 GLYPH – GLYPH 01; Sez. 2, n. 39785 del 26/09/2007, GLYPH Poropat, GLYPH Rv. 238763 GLYPH – GLYPH 01; Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, imp. K, Rv. 265652 – 01).
L’ordinanza impugnata, facendo corretta applicazione dei principi sopra esposti rilevato l’assenza di elementi sopravvenuti, attinenti alle modalità e circosta fatto ed alla personalità del suo autore, idonei a modificare la prognosi caut Invero, il periodo di tempo trascorso dall’applicazione o dall’esecuzione della m cautelare è fatto che di per sé solo non determina il venir meno delle esig Quanto, poi, gli ulteriori elementi di valenza sintomatica secondo la prospetta del ricorrente, i giudici di merito hanno valutato, con ragionamento privo di a
logiche, che i benefici penitenziari ottenuti dal COGNOME nell’ambito di un d procedimento non costituiscono elemento di novità idoneo a affievolire le esige
cautelari accertate nel procedimento di cui si tratta, per il quale è interven severa condanna anche in secondo grado. Parimenti, con argomentazioni coerenti
conformi ai principi, il Tribunale ha evidenziato che la sentenza di appello emes sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. ha valenza neutra ai fini cautelari, po
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16 la rinuncia ai motivi di appello costituisce una legittima strategia processua
sintomatica di resipiscenza e di un definitivo distanziamento del ricorrente da passato criminale caratterizzato da numerose condanne, anche per reati specifi
trattandosi di una scelta che attiene a legittime logiche difensive, inid spiegare effetti sulla prognosi cautelare.
4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue per legge la condann ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma in fav
della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 marzo 2025