Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24037 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24037 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CHIARAVALLE il 10/02/1991
avverso l’ordinanza del 13/03/2025 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE‘ di CATANZARO
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto COGNOME il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Il Tribunale di Catanzaro ha respinto l’appello, proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza con la quale la Corte territoriale, giudice procedente, aveva rigettato l’istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, formulata dall’interessato alla luce, sia del ritenuto ridimensionamento del quadro cautelare conseguito alla sua assoluzione dal reato associativo di cui all’art. 74, d.P.R. n. 309/1990 già in primo grado con conferma in appello, giudizio a seguito del quale è stata ridotta la pena originariamente individuata in anni dodici, mesi dieci di reclusione ed euro 29.733,00 di multa (come indicato alla pag. 2 del ricorso) in quella di anni nove, mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 26.733,00 di multa; nonché del decorso del tempo a far data dall’applicazione della misura in atto. Il giudice dell’appello cautelare ha ritenuto detti elementi di novità intrinsecamente inidonei a fondare l’istanza, atteso che il ridimensionato quadro accusatorio aveva portato a una pena rimasta severa e coerente con il formulato giudizio di proporzionalità, laddove il mero decorso del tempo non potrebbe di per sé giustificare l’attenuazione del rigore carcerario.
La difesa ha proposto ricorso formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto vizio di motivazione carente e apparente, rilevando che l’elemento di novità allegato (assoluzione dal reato associativo di cui all’art. 74, d.P.R. n. 309/1990, peraltro con ruolo preminente), pur nella permanenza del quadro cautelare, ne aveva determinato un affievolimento, sul punto nulla avendo precisato il giudice adito con il gravame, limitatosi ad affermare l’assenza di elementi di novità, a fronte di una completa destrutturazione, nei due gradi di giudizio, dell’accusa originariamente mossa al COGNOME contestando che l’istanza fosse stata formulata solo alla stregua del fattore tempo.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
Erra la difesa nell’affermare che il Tribunale avrebbe valutato solo il fattore temporale per rigettare l’appello, quel giudice avendo di contro esaminato l’elemento di novità agitato a difesa, ritenendolo inidoneo a mutare un quadro cautelare, parametrato su reati che avevano determinato i giudici della cognizione a condannare, all’esito dei due gradi di giudizio, il COGNOME a una pena severa, tale oggettivamente siccome pari a oltre nove anni di reclusione.
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Rispetto a tale argomentare, la difesa si è limitata a sostenere la mancanza della motivazione o la sua apparenza, senza considerare la risposta approntata dal giudice d’appello, non avendo la difesa contestato la razionalità di tale incedere argomentativo e neppure la sua contraddittorietà intrinseca o estrinseca.
La decisione, peraltro, è del tutto coerente con i principi in materia, anche quanto alla valutazione inerente al fattore temporale, rispetto al quale si è già precisato che il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un’attenuazione del giudizio di pericolosità (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, COGNOME, Rv. 282766 – 02). Il giudice, invero, deve dare conto dell’avvenuto apprezzamento di elementi, evidenziati dalla parte o direttamente enucleati dagli atti, significativi in tal senso, afferenti, in specie, alla tipologia del delitto in contestazione, alle concrete modalità del fatto e alla sua risalenza, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero decorso del cd. “tempo silente”, posto che è escluso, in materia, qualsiasi automatismo valutativo (Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024, COGNOME, Rv. 286698 – 01).
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero rispetto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), oltre alla trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito all’art. 94 co. 1 ter disp. att. del c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Deciso il 25 giugno 2025 La Consigliera est. NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
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