Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 48335 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 48335 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nato a Lametia Terme il DATA_NASCITA, contro l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 12.4.2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Con ordinanza del 12.4.2023 il Tribunale di Catanzaro ha respinto l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME contro il provvedimento con il quale il GIP del Tribunale di Lametia Terme aveva applicato, nei suoi confronti, la misura cautelare degli arresti domiciliari avendo ravvisato, a suo carico, gravi indizi di colpevolezza in merito ai delitti di rapina e lesioni personali e, nel contempo, le relative esigenze cautelari stimate non altrimenti fronteggiabili;
ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore che deduce:
2.1 erronea applicazione dell’art. 273 cod. proc. pen. in relazione all’art. 110 cod. pen.; mancanza e manifesta illogicità della motivazione; travisamento della prova: rileva la illogicità della ordinanza laddove il Tribunale ha rinvenuto la gravità indiziaria a carico del ricorrente sulla scorta della sua mera presenza ove è stato commesso il fatto, travisando le dichiarazioni rese da NOME in data 17.2.2023 difformi dal contenuto della denuncia orale de1111.2.2023; ricorda che il NOME, in data 17.2.2023, aveva riferito che tre aggressori si trovavano nel settore ospiti ed altri tre nella tributa dietro a lui precisando che chi gli aveva spaccato in testa la bottiglia indossava una felpa del Corigliano, circostanze del tutto neutre sul piano indiziario; aggiunge che il NOME aveva operato il riconoscimento fotografico di due coindagati e che nemmeno le immagini delle telecamere di sorveglianza avevano consentito di individuare la condotta concorsuale riferibile all’odierno ricorrente;
la Procura Generale ha trasmesso le conclusioni scritte ai sensi dell’art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020, insistendo per l’inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che le doglianze proposte con il ricorso, già sottoposte al Tribunale e confutate dalla ordinanza impugnata, sono formulate in termini non consentiti i questa sede finendo per prospettare una rilettura in fatto dei dati investigativi acquisiti; segnala che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, non emerge alcun travisamento del fatto o della prova, comunque non ritualmente allegate ma, piuttosto, la omessa considerazione, nel ricorso, della ricostruzione fornita dalla persona offesa e delle dichiarazioni degli amici di costui oltre che, infine, dei dati acquisiti con la visione dei filmati tratti dalle videocamere di sorveglianza della zona che sono stati oggetto di un esame globale e unitario; segnala che la ordinanza non ha trascurato di vagliare gli elementi “a favore” dell’indagato che, tuttavia, sono stati valutati alla luce degli ulteriori dati investigativi consentendo di pervenire, con motivazione immune da vizi logici, di concludere nel senso che il ruolo del COGNOME non era riducibile ad una “mera presenza sul posto” avendo invece egli fornito un contributo causale all’azione delittuosa;
la difesa ha trasmesso, in data 31.10.2023, conclusioni scritte in replica a quelle del PG rilevando che al ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, erano state ritualmente allegate le sit della persona offesa ribadendo il travisamento delle dichiarazioni del NOME che aveva portato a ritenere l’esistenza, a suo carico, di una idonea provvista indiziaria sul solo presupposto fattuale della presenza sul posto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Con nota del 26.10.2023, trasmessa a questa Corte in data in data 27.10.2023, CC della Stazione di Lametia Terme hanno fatto presente che, da accertamenti eseguiti, era risultato che la misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata al COGNOME con ordinanza del 18.3.2023, era stata revocata in data 15.7.2023 e sostituita con quella dell’obbligo di presentazione alla PG unitamente all’obbligo di dimora nel Comune di Lannetia Terme; era altresì emerso che il 25 ed il 28 agosto, entrambe le predette misure non custodiali erano state infine revocate.
2. Tanto premesso, sulla scia di Cass. SS.UU., 16.12.2010 n. 7.931, Testini, Rv. 249002, la Corte ha costantemente ribadito che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata, è ammissibile soltanto a condizione che il ricorrente coltivi l’impugnazione ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione e che egli abbia manifestato tale volontà nello stesso ricorso personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale, in quanto la domanda di riparazione è atto riservato personalmente alla parte, come si evince dal combinato disposto degli artt. 315, comma 3, e 645, comma 1, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6, 15.10.2019 n. 48583, COGNOME, Rv. 277567; conf., ancora, Sez. 6, 21.3.2013 n. 19217, COGNOME, P.v. 255135; Sez. 3, 20.3.2013 n. 39071, COGNOME, Rv. 257047, che ha giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto agli artt. 3 e 111 Cost. degli artt. 309, 310, 568, comma secondo, cod. proc. pen. nella parte in cui prevedono – secondo la lettura datane dalla conforme giurisprudenza – in caso di revoca della misura cautelare l’inammissibilità sopravvenuta della richiesta di riesame se non vi sia stata l’espressa manifestazione dell’interessato, personalmente ovvero a mezzo del difensore, della volontà di ottenere una pronuncia utile ai fini dell’esercizio dell’azione per la riparazione da ingiusta detenzione).
Nulla di tutto ciò risulta nel caso di specie ove, pertanto, non si può che prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla pronuncia da parte di questa Corte e, conseguentemente, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 568, comma quarto e 591, comma primo, lett. a), cod. proc. pen..
L’inammissibilità del ricorso dovuta al sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia esclude, peraltro, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre che, in ogni caso, dell’ammenda di cui all’art. 616 cod. proc. pen. (cfr., in tal senso, Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166, massimata nel senso che “qualora il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende richiamata anche da Sez. U -, n. 11803 del 27/02/2020, COGNOME, Rv. 278491 – 01 e che, a sua volta, aveva richiamato Sez. U, Ord. n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168 01 e Sez. U, n. 10 del 24/03/1995, Meli, Rv. 200819 – 01).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 31.10.2023