Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47728 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47728 Anno 2024
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOMECOGNOME nato a Palermo il 17.12.2001;
contro
l’ordinanza del Tribunale di Palermo del 2.7.2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito l’Avv. COGNOME in difesa di NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 2.7.2024 il Tribunale di Palermo ha respinto l’appello che era stato proposto nell’interesse di NOME COGNOME contro il provvedimento con il quale il GIP del Tribunale di Termini Imerese aveva a sua volta rigettato l’istanza di revoca delle misure dell’obbligo di dimora congiunto a quello di presentazione quotidiana alla PG, adottate in data 14.7.2023 nei confronti dell’odierno ricorrente a carico del quale erano stati ravvisati gravi indizi d colpevolezza in ordine al delitto di ricettazione di un motociclo Piaggio Liberty risultato provento di furto;
ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore che deduce:
2.1 illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla documentazione relativa alla frequentazione del SERT: rileva che il Tribunale ha travisato il contenuto della documentazione prodotta all’udienza camerale del 14.3.2024, ed allegata all’appello cautelare, da cui risultava che il programma di recupero presso il SERT non era oggetto di una mera richiesta ma era stato effettivamente intrapreso per un periodo di quattro mesi nel corso del quale il Pagano si era recato per 10 volte presso la struttura per effettuare analisi e colloqui; aggiunge che tale elemento, valutato unitamente al tempo trascorso ed al comportamento osservante gli obblighi, avrebbe dovuto portare ad una rivalutazione delle esigenze.
la Procura Generale ha trasmesso le proprie conclusioni scritte, a valere come memoria, insistendo per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché articolato su una censura manifestamente infondata.
In data 14.7.2023, su richiesta del PM, il GIP di Termini Imerese aveva applicato, a NOME COGNOME congiuntamente, le misure dell’obbligo di dimora e di presentazione quotidiana alla PG, avendo ravvisato, nei confronti dell’odierno ricorrente, gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di ricettazione nonché le esigenze cautelari giudicate non altrimenti fronteggiabili.
In data 30.5.2024 la difesa del COGNOME aveva chiesto a quell’ufficio la revoca delle misure deducendo, tra gli altri motivi, “… la presentazione di una richiesta al SerT di Bagheria per l’ammissione ad un programma di recupero dalla tossico-dipendenza …” (cfr., pag. 2 dell’ordinanza).
Il GIP aveva respinto la richiesta sostenendo, a tal proposito, che “… non risulta provato che l’imputato sia stato preso in carico dal SerT” (cfr., ancora, ivi, pag. 2).
Con l’appello, la difesa del COGNOME aveva fatto presente che il programma era stato invece effettivamente intrapreso.
Il Tribunale di Palermo, dal canto suo, ha ribadito che l’avvio di un programma di recupero risultava “… allo stato di semplice intenzione dell’imputato” (cfr., ivi, pag. 5).
Il ricorso denuncia il travisamento degli atti e, in particolare, della documentazione prodotta all’udienza del 14.3.2024 e già allegata all’atto d’appello “… consistente nel registro delle attività terapeutiche del Ser.T. di Bagheria relative ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2023”.
Tanto premesso, osserva il collegio che la documentazione richiamata dalla difesa era relativa ad un periodo in parte antecedente la stessa adozione della misura cautelare e, comunque, antecedente la decisione assunta in sede di Riesame (cfr., ivi, pag. 3); non poteva perciò rappresentare un elemento di “novità” sopravvenuto e suscettibile di autonoma valutazione ai fini della sua revoca della misura, sicché nessun travisamento ha viziato la decisione dei giudici dell’appello cautelare che, difatti, relativamente alla richiesta al Ser.T addotta a sostegno dell’istanza del maggio del 2024, non potevano certamente indurre il suo accoglimento dalla documentazione relativa al programma che era stato interrotto nel settembre dell’anno precedente.
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo ragioni che consentano di escludere profili di colpevolezza nell’attivare l’impugnazione.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 14.11.2024