Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23637 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23637 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Erice il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/01/2024 emessa dal Tribunale di Palermo visti gli atti, l’ordinanza e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona della AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, il quale chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Palermo, pronunciando in sede di appello cautelare, rigettava l’impugnazione proposta avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Trapani aveva rigettato l’istanza di revoca della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, avanzata nell’interesse di NOME COGNOME, nell’ambito del giudizio pendente a suo carico per i reati di truffa aggravata,
induzione indebita e falso, commessi con abuso della qualità di agente della Polizia penitenziaria.
Nell’interesse del ricorrente è stato formulato un unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il Tribunale, il quale avrebbe erroneamente ritenuto che l’appello era volto ad ottenere una rivalutazione delle condizioni legittimanti il provvedimento cautelare. Invero, la richiesta di revoca si fondava non già sul mero decorso del tempo, né sul rispetto delle prescrizioni imposte, bensì sulla sopravvenuta dispensa dal servizio datata 20 gennaio 2022 per inidoneità al servizio.
Assume la difesa che il ricorrente aveva anche rinunciato al transito nei ruoli civili dell’amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, il che avrebbe determinato il definitivo venir meno dei presupposti per la reiterazione dei reati della stessa indole di quelli per i quali si procede.
Secondo la prospettazione difensiva, infatti, il ricorrente avrebbe cessato qualsivoglia attività lavorativa, essendo fruitore di trattamento pensionistico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il Tribunale ha escluso la rilevanza dell’esonero dal servizio in relazione al rischio di reiterazione dei reati, limitandosi a rilevare che tale provvedimento era stato già valutato in occasione delle due precedenti ordinanze di sostituzione delle misure cautelari.
Si aggiunge, inoltre, che la dispensa dal servizio attivo non avrebbe comportato la risoluzione definitiva del rapporto di impiego, la cui continuità, anche con mansioni diverse, potrebbe consentire la reiterazione dei reati.
2.1. Le conclusioni cui è giunto il Tribunale palesano il dedotto vizio di contraddittorietà della motivazione, posto che da un lato si dà atto dell’incidenza della dispensa dal servizio sul periculum e, al contempo, si assume che tale provvedimento non escluderebbe in maniera assoluta il rischio di recidiva.
Invero, per giungere a tale affermazione, il Tribunale avrebbe dovuto specificare se alla dispensa dal servizio attivo ha fatto realmente seguito un ulteriore e diverso impiego del ricorrente, ovvero se questi è attualmente in quiescenza, beneficiando del solo trattamento pensionistico.
In buona sostanza, l’ordinanza si fonda sulla pretesa possibilità della prosecuzione del rapporto lavorativo che, tuttavia, viene meramente enunciata, senza che emergano elementi concreti a supporto della stessa.
In considerazione della natura dei reati contestati al ricorrente, invero, la prosecuzione del rapporto di lavoro costituisce il presupposto necessario perché possa concretizzarsi il pericolo di reiterazione, sicché al venir meno di tale requisito dovrà conseguire una motivazione specifica circa le residue ragioni che possono sorreggere la misura cautelare in atto.
Ne consegue che l’ordinanza deve essere annullata con rinvio, dovendo il Tribunale riesaminare l’impugnazione avverso il diniego di revoca della misura, stabilendo se – in concreto e non in via meramente ipotetica – la dispensa dal servizio disposta nei confronti del ricorrente sia suscettibile di consentire un ulteriore e diverso impiego lavorativo dello stesso e, in caso di riscontro positivo, qual(‘ siano le residue esigenze cautelari meritevoli di tutela.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo, competente ai sensi dell’art. 309, co.7, c.p.p.
Così deciso il 2 maggio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente