Revoca misura cautelare: quando l’istanza è inammissibile?
La richiesta di revoca misura cautelare rappresenta un momento cruciale nel procedimento penale, specialmente quando si intreccia con procedure complesse come l’estradizione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 47797/2023) offre chiarimenti fondamentali sui requisiti necessari per ottenere una modifica delle misure restrittive, sottolineando che non basta addurre generiche difficoltà personali.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un’istanza presentata da una persona, soggetta alla misura cautelare dell’obbligo di firma, nell’ambito di una procedura di estradizione richiesta dalla Repubblica di Albania. La richiedente mirava a ottenere la revoca o la sostituzione della misura, motivando la sua richiesta con la difficoltà a svolgere la propria attività lavorativa a causa delle restrizioni imposte. L’istanza non presentava, tuttavia, ulteriori elementi a sostegno.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato l’istanza inammissibile. Secondo i giudici, la richiesta non poteva essere accolta perché non erano stati forniti elementi concreti e nuovi, capaci di sovvertire la valutazione precedentemente effettuata dalla Corte del merito riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari. La decisione è stata ulteriormente consolidata dal fatto che, nella stessa giornata, la Corte aveva accolto la domanda di estradizione, confermando implicitamente la solidità del quadro accusatorio e la persistenza del pericolo di fuga.
Le motivazioni della decisione sulla revoca misura cautelare
La Corte di Cassazione ha articolato le sue motivazioni su alcuni pilastri giuridici essenziali.
Mancanza di Elementi Nuovi
Il punto centrale della decisione è l’assenza di “ragioni concrete o elementi nuovi”. La richiedente si era limitata a lamentare una generica difficoltà lavorativa, senza però allegare prove o circostanze sopravvenute che potessero dimostrare un affievolimento delle esigenze cautelari. Per ottenere la revoca misura cautelare, è indispensabile che la richiesta si fondi su motivi concreti, come la sopravvenuta inefficacia della misura o l’insussistenza delle ragioni che l’avevano giustificata, in particolare il pericolo di fuga.
Il Principio Giurisprudenziale Consolidato
I giudici hanno richiamato un importante precedente delle Sezioni Unite (sentenza n. 26156 del 2003), secondo cui la richiesta di revoca o modifica di una misura coercitiva, nel contesto di un procedimento incidentale “de libertate” come quello in esame, deve necessariamente basarsi su elementi nuovi. La piena efficacia della misura in essere e la mancanza di nuove allegazioni idonee a modificare il quadro cautelare impediscono l’accoglimento dell’istanza. Le semplici difficoltà personali, se non supportate da prove concrete di un mutamento della situazione, non sono sufficienti a giustificare una riconsiderazione da parte del giudice.
Le conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale in materia di misure cautelari: la stabilità delle valutazioni giudiziarie. Una volta che le esigenze cautelari sono state accertate, spetta alla parte interessata fornire la prova di un cambiamento sostanziale della situazione per poterne chiedere la modifica. Non è sufficiente appellarsi a disagi o difficoltà, anche se legittimi, se questi non incidono direttamente sulle ragioni fondanti della misura, ovvero il pericolo di fuga, di inquinamento probatorio o di reiterazione del reato. La decisione sottolinea, quindi, l’onere dell’istante di presentare argomentazioni solide e documentate, specialmente in contesti delicati come le procedure di estradizione, dove il rischio di fuga è presunto con maggiore intensità.
È sufficiente addurre difficoltà lavorative per ottenere la revoca di una misura cautelare come l’obbligo di firma?
No, la Corte ha stabilito che limitarsi a evidenziare una difficoltà a espletare attività lavorativa, senza prospettare ragioni concrete o elementi nuovi, non è sufficiente per ottenere la revoca o la sostituzione della misura.
Cosa è necessario dimostrare per ottenere la revoca di una misura cautelare durante un procedimento di estradizione?
È necessario che la richiesta si fondi su motivi attinenti alla sopravvenuta inefficacia della misura o all’insussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riguardo al pericolo di fuga, allegando elementi nuovi e concreti idonei a sovvertire le precedenti valutazioni.
Qual è stata la decisione finale della Corte riguardo all’istanza?
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’istanza inammissibile e ha condannato la richiedente al pagamento delle spese processuali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47797 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 47797 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
Sull’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare in atto proposta da COGNOME NOME, nata a Durazzo il DATA_NASCITA
visti gli atti ed esaminata la richiesta; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
OSSERVA
L’istanza, proposta da NOME COGNOME, tesa ad ottenere la revoca o la sostituzione della misura cautelare dell’obbligo di firma, non può essere accolta.
L’estradanda si è limitata ad evidenziare una difficoltà ad espletare attività lavorativa in ragione della misura applicatale ma non ha prospettato ragioni concrete o elementi nuovi, specificamente idonei a modificare le contrarie valutazioni in ordine alle esigenze cautelari, ritenute esistenti dalla Corte del merito.
Occorre altresì rilevare che, con sentenza pronunciata in data odierna, questa Corte ha definito la procedura di estradizione in senso favorevole, accogliendo la domanda avanzata dalla Repubblica di Albania. Tale situazione, pur non preclusiva ai fini del controllo giurisdizionale sulla richiesta di revoca o di sostituzione della misur
coercitiva nell’ambito del procedimento incidentale “de libertate”, presuppone necessariamente che la richiesta, avanzata dell’estradando, si fondi su motivi attinenti alla sopravvenuta inefficacia della misura o all’insussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riguardo al pericolo di fuga (Sez. U, n. 26156 del 28/05/2003, COGNOME, Rv. 224613 – 01): condizioni, queste, che non possono ravvisarsi nella specie, stante, per un verso, la piena efficacia della misura coercitiva in essere e considerato, per altro verso, il difetto di allegazione circa la presenza di elementi nuovi, in concreto idonei a sovvertire il quadro delle precedenti valutazioni cautelari.
Ne discende, conseguentemente, la declaratoria di inammissibilità dell’istanza con la condanna di NOME COGNOME al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile l’istanza e condanna l’istante al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 16 novembre 2023 GLYPH