Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 17738 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17738 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Potenza il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/09/2023 del Tribunale di Potenza lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 19/09/2023, il Tribunale di Potenza, decidendo sull’appello ex art. 310 cod.proc.pen. proposto nell’interesse di COGNOME NOME, avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Potenza in data 24 aprile 2023, dichiarava il proposto gravame inammissibile, quanto all’istanza di revoca della misura cautelare del divieto di dimora nella Regione Basilicata, ed infondato quanto all’istanza di sostituzione della misura.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 278 e 307 cod.proc.pen. e vizio di motivazione, lamentando che erroneamente il Tribunale aveva rigettato l’istanza di sostituzione della misura cautelare dando rilievo all’intervenuta condanna anche per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, che non aveva costituito titolo cautelare.
Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 299, comma 3 e 300, comma 4, cod.proc.pen., lamentando che erroneamente il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l’istanza di revoca della misura cautelare evidenziando che la richiesta non era stata proposta preventivamente, trattandosi di inefficacia della misura rilevabile anche d’ufficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Secondo il consolidato orientamento di legittimità, la decisione del giudice sull’appello avverso l’ordinanza emessa a seguito di istanza di revoca o sostituzione di una misura cautelare è vincolata – oltre che dall’effetto devolutivo proprio di siffatto tipo di impugnazione, che circoscrive la cognizione entro i confini tracciati dai motivi – anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all’ordinanza impositiva della misura.
Invero, in sede di appello avverso l’ordinanza emessa a seguito di istanza di revoca o sostituzione di una misura cautelare personale, al Tribunale non può essere chiesto di riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificar apprezzabilmente il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esigenze
cautelari, in ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione e della n autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Rv. 266676, N. 1134 del 1995 Rv. 201863, N. 961 del 1996 Rv. 204696, N. 43112 del 2015 Rv. 265569).
Il Tribunale, con argomentazioni congrue e logiche, ha fatto buon governo de suesposti principi, rimarcando che l’imputato non aveva addotto elementi nuov idonei a scalfire il quadro cautelare e che l’intervenuta condanna per il reato all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 d.P.R., pur non avendo costituito titolo caut supportava ulteriormente la valutazione di persistenza delle esigenze cautel palesando la personalità negativa del ricorrente.
Va ricordato che l’art. 274 lett. c) cod.proc.pen, prevede, tra gli eleme considerare per valutare la pericolosità sociale dell’indagato, anche personalità.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Il Tribunale ha valutato anche nel merito la richiesta di revoca della mi cautelare, rilevandone l’infondatezza in ragione del fatto che i termini di misura coercitiva in atti, essendo intervenuta in data 23 gennaio 2023 sente di condanna in primo grado, scadranno nel luglio 2024 (artt. 303 lett e) n. 1 e 308 cod.proc. pen.); il ricorrente non si confronta con tali argomentazioni, conf doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., per la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedime oggetto di ricorso (cfr Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.2244 del 08/05/2009, Rv.244181.
Trova, dunque, applicazione il principio, già affermato da questa Cort secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi de ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni po fondamento del provvedimento impugnato (Sez.2, n.19951 del 15/05/2008, Rv.240109;Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez.2, n.11951 del 29/01/2014, Rv.259425).
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’art. 616 proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella a pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de Ammende.
Così deciso il 23/01/2024