Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41142 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 2 Num. 41142 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
– Relatore – ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica Presso Il Tribunale TRIBUNALE DI IMPERIA nel procedimento a carico di: NOME NOME nato a SANREMO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 31/10/2025 del GIP TRIBUNALE di Imperia udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
a seguito di trattazione con procedura de plano .
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia impugna l’ordinanza in data 31/10/2025 del G.i.p. del Tribunale di Imperia, che ha disposto la revoca della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME.
Il pubblico ministero ricorrente intitola l’impugnazione quale ‘ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari in sede esecutiva’.
Con un unico motivo denuncia la violazione di legge e l’abnormità del provvedimento.
Il pubblico ministero ricorrente premette che l’atto impugnato Ł stato pronunciato in sede esecutiva e ritiene che esso sia abnorme perchØ il G.i.p. ha disposto la revoca della misura cautelare quando NOME era già stato condannato in via definitiva, con sentenza passata in giudicato.
In tal senso osserva che il passaggio in giudicato della sentenza traccia la linea di demarcazione tra il procedimento di cognizione e quello di esecuzione.
«Acclarato ciò -scrive il pubblico ministero- si palesa l’abnormità del provvedimento censurato, quand’anche lo si voglia ascrivere al giudice dell’esecuzione, non avendo questi alcuna specifica attribuzione normativa per adottare provvedimenti in materia di misure cautelari personali, quali la revoca della custodia cautelare in carcere ».
Ciò premesso, il ricorso deve essere convertito in opposizione al giudice dell’esecuzione, con trasmissione degli atti davanti allo stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
2.1. Va evidenziato che il provvedimento di revoca della misura cautelare Ł stato pronunciato dal G.i.p. dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ma prima che la pena con essa inflitta venisse mandata in esecuzione.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 18353 del 31/03/2011 (Confl. comp. in proc. Maida, Rv. 249481) nel risolvere un conflitto di competenza sulle decisioni delle questioni relative alle misure coercitive, hanno chiarito che nel periodo intercorrente fra
Ord. n. sez. 2046/2025
CC – 18/11/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
il passaggio in giudicato della sentenza e l’inizio della fase di esecuzione della pena, le misure cautelari in atto subiscono una diversa sorte a seconda se abbiano natura detentiva o non detentiva.
Invero, mentre queste ultime perdono efficacia di diritto al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, senza che sia necessario alcun provvedimento giurisdizionale che ne dichiari la cessazione, le misure custodiali rimangono efficaci sino all’emanazione dell’ordine di esecuzione che le converte nella pena, secondo la regola fissata dall’art. 656 cod. proc. pen..
In relazione alle misure custodiali, infatti, Ł stato specificato che «il passaggio in giudicato della sentenza di condanna non determina l’interruzione automatica della custodia cautelare in corso, la quale prosegue fino a trasformarsi in detenzione espiativa della pena al momento in cui viene disposta l’esecuzione di quest’ultima » (Sez. 6, n. 34531 del 21/09/2011, Baratta, Rv. 250842 – 01).
La mancanza di una caducazione automatica della misura cautelare e la sua sostanziale ultrattività fino al momento in cui la pena viene mandata in esecuzione sollevano il problema della individuazione del giudice competente a decidere sulle questioni afferenti alla misura cautelare che dovessero insorgere in questa fase, ivi compresa quella dell’eventuale sopravvenire di una causa di sua inefficacia o estinzione, come nel caso in esame.
Proprio a tale proposito le Sezioni Unite, con la sentenza già menzionata, hanno spiegato che «nel periodo intercorrente fra il passaggio in giudicato della sentenza e l’inizio della fase di esecuzione della pena, la decisione sulle questioni relative alle misure coercitive non custodiali Ł di competenza del giudice dell’esecuzione» (Sez. U, n. 18353 del 31/03/2011, Rv. 249481 – 01, cit.).
Con l’ulteriore precisazione che per giudice dell’esecuzione deve intendersi lo stesso G.i.p. che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di precisare ( Sez. 2, n . 45413 del 19/09/2019, COGNOME, non massimata) che «una volta riconosciuta la competenza del giudice dell’esecuzione, a decidere in ordine alle questioni relative alle misure cautelari detentive ancora in corso insorte dopo il passaggio in giudicato della sentenza e prima che sia emesso l’ordine ex art. 656 cod. proc. pen.» la procedura che il G.i.p. deve seguire deve «essere quella de plano prevista dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., che Ł richiamata dall’art. 676 stesso codice per i casi in cui il giudice debba pronunciarsi sulla “estinzione della pena”», categoria nella quale rientra a pieno titolo l’ipotesi che qui ci occupa, visto il giudice ha rilevato d’ufficio l’esistenza della causa di estinzione della misura prevista dall’art. 300, comma 4, cod. proc. pen..
Per come osservato nella sentenza ora citata, i provvedimenti emessi dal G.i.p., quale giudice dell’esecuzione, sono suscettibili di opposizione davanti allo stesso giudice entro quindici giorni dalla sua comunicazione o notificazione, ai sensi dell’art. 667 comma, 4 cod. proc. pen..
Da ciò discende che l’odierna impugnazione deve essere convertita in opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e trasmessa al GIP del Tribunale di Imperia comee giudice dell’esecuzione.
P.Q.M
Qualificato il ricorso come opposizione ex articolo 667, comma 4, c.p.p., dispone la trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione del Tribunale di Genova.
Così Ł deciso, 18/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME