Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44110 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44110 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Smacchia NOME COGNOME nato a Matera il 22/06/1977
avverso l’ordinanza del 11/07/2024 del Tribunale de L’Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale de L’Aquila, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., disponeva nei confronti di NOME COGNOME COGNOME la sostituzione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria – applicata al prevenuto, con l’originario provvedimento genetico del Giudice per le indagini preliminari, in relazione al reato di detenzione e cessione
di sei panetti di hashish dal peso di 50 grammi ciascuno – con la più grave misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.
Contro tale ordinanza ha proposto ricorso lo COGNOME con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo i seguenti motivi:
2.1. Nullità dell’ordinanza impugnata per inosservanza degli artt. 310, 274 e 275 cod. proc. pen., avendo il Tribunale erroneamente applicato, in parziale accoglimento dell’appello del rappresenta della pubblica accusa e in sostituzione della misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, la misura cautelare dell’obbligo di dimora, senza tenere debitamente conto dei principi inerenti al criterio di scelta delle misure cautelari né della sussistenza delle effettive esigenze cautelari nel caso di specie.
2.2. Nullità del provvedimento impugnato per inosservanza dell’art. 125 cod. proc. pen., in relazione alla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione dell’ordinanza di rigetto, non avendo il Giudice procedente esposto in modo esaustivo le concrete e specifiche ragioni per cui le esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p. non potevano essere soddisfatte con altre misure.
Il procedimento è stato trattato nell’odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da successive disposizioni di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME è formalmente non ammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, ma il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio per impedire che lo stesso venga posto in esecuzione ai sensi del combinato disposto degli artt. 310, comma 3, cod. proc. pen. e reg. esec. cod. proc. pen.
Risulta dagli atti che con provvedimento del 14 novembre 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara ha revocato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione della polizia giudiziaria per sopravvenuta insussistenza delle esigenze cautelari.
Tanto impedisce di mantenere in vigore una ordinanza, quale quella impugnata, con la quale il Tribunale de L’Aquila aveva disposto l’aggravante di una misura cautelare oramai non più efficace.
Al riguardo questa Corte ha, infatti, chiarito che, in materia di impugnazioni incidentali “de libertate”, la revoca della misura cautelare personale in corso determina l’inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso per cassazione proposto dall’imputato avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che aveva disposto una misura cautelare più gravosa in accoglimento dell’appello proposto dal P.M.: detta ordinanza deve peraltro essere annullata senza rinvio, in ragione dell’esigenza di impedirne l’efficacia (così, tra le altre, Sez. 6, n. 46070 del 25/09/2014, Gaudiosi, Rv. 260821 – 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata per essere stato l’imputato rimesso in libertà.
Così deciso il 19/11/2024