Revoca Misura Alternativa: la Cassazione Spiega i Limiti dell’Impugnazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 48175/2023) offre un importante chiarimento procedurale in materia di esecuzione penale. La questione centrale riguarda l’impugnabilità del provvedimento di revoca di una misura alternativa alla detenzione, quando questa è disposta in via provvisoria dal magistrato di sorveglianza. La Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato: tale atto non è autonomamente ricorribile per cassazione, in quanto la valutazione sulle ragioni della revoca è assorbita nella decisione finale del Tribunale di Sorveglianza.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato riguarda un soggetto che aveva presentato ricorso contro un decreto del Giudice di Sorveglianza di Reggio Emilia. Tale decreto aveva revocato una misura alternativa che gli era stata concessa in via provvisoria. Il ricorrente, ritenendo ingiusta la revoca, si è rivolto direttamente alla Corte di Cassazione per ottenerne l’annullamento.
Tuttavia, un elemento cruciale è intervenuto durante l’iter processuale: prima che la Cassazione potesse decidere sul ricorso, il Tribunale di Sorveglianza, l’organo collegiale competente per la decisione definitiva, si era già pronunciato. Con una decisione successiva, il Tribunale aveva rigettato in modo definitivo le istanze del condannato per l’affidamento in prova e la semilibertà. Questo ha di fatto superato e reso irrilevante la questione della revoca provvisoria.
Il Principio sulla Revoca Misura Alternativa
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha fatto leva su un orientamento giurisprudenziale stabile, citando una precedente sentenza (Cass. n. 33911/2021). Il principio è il seguente: il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza revoca una misura alternativa applicata in via provvisoria non è un’ordinanza autonoma e definitiva. Si tratta, piuttosto, di un atto interlocutorio, la cui validità e fondatezza vengono valutate nel contesto più ampio della decisione finale sulla concedibilità della misura.
L’organo deputato a questa valutazione complessiva è il Tribunale di Sorveglianza. È solo la decisione di quest’ultimo che può essere, eventualmente, oggetto di ricorso per cassazione. Di conseguenza, impugnare separatamente il provvedimento provvisorio del magistrato costituisce un’azione non consentita dalla procedura.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Le motivazioni della Corte sono state lineari e si basano su due pilastri fondamentali. In primo luogo, la natura non autonoma del provvedimento impugnato. La revoca di una misura alternativa provvisoria è una fase di un procedimento più ampio, che culmina con la decisione del Tribunale di Sorveglianza. Pertanto, le ragioni della revoca devono essere discusse e valutate in quella sede definitiva, non in un ricorso separato e anticipato alla Cassazione.
In secondo luogo, la Corte ha rilevato la sopravvenuta carenza di interesse nel ricorso. Poiché il Tribunale di Sorveglianza aveva già emesso la sua decisione finale, rigettando le richieste di affidamento in prova e semilibertà, qualsiasi pronuncia sul precedente provvedimento provvisorio sarebbe stata inutile. La decisione definitiva del Tribunale ha assorbito e superato quella provvisoria, togliendo ogni rilievo all’impugnazione originaria.
Le Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione riafferma una regola procedurale chiara: non è possibile ‘saltare’ un grado di giudizio impugnando direttamente in Cassazione un atto provvisorio del magistrato di sorveglianza. Il condannato deve attendere la decisione del Tribunale di Sorveglianza, che è l’organo competente a valutare nel merito la sua istanza e le eventuali ragioni che hanno portato alla revoca provvisoria. Solo dopo questa decisione definitiva, se ne sussistono i presupposti, sarà possibile presentare ricorso alla Suprema Corte. Questa pronuncia comporta anche una condanna per il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a sottolineare come i ricorsi inammissibili abbiano conseguenze economiche dirette.
È possibile impugnare direttamente in Cassazione la revoca di una misura alternativa disposta in via provvisoria da un magistrato di sorveglianza?
No, secondo l’ordinanza, tale provvedimento non è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione, poiché la valutazione sulle ragioni della revoca è rimessa alla decisione definitiva del Tribunale di Sorveglianza.
Qual è l’organo competente a decidere in via definitiva sulla concessione o revoca di una misura alternativa?
L’organo competente per la decisione definitiva sulla concedibilità della misura è il Tribunale di Sorveglianza, non il singolo magistrato di sorveglianza che può agire solo in via provvisoria.
Cosa succede se, mentre è pendente il ricorso contro la revoca provvisoria, interviene la decisione definitiva del Tribunale di Sorveglianza?
Se interviene la decisione definitiva del Tribunale di Sorveglianza che si pronuncia sulla richiesta della misura, il ricorso contro il provvedimento provvisorio perde ogni rilievo e diventa inammissibile, poiché la decisione finale assorbe e supera quella interlocutoria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48175 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48175 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 19/06/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di REGGIO EMILIA
iato avviso alle parti : :, udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME impugna il provvedimento indicato nell’intestazione;
Rilevato che “in tema di misure alternative alla detenzione, il provvedimento di revoca di quella provvisoriamente applicata dal magistrato di sorveglianza non è, al pari dell’ordinanza concessiva da parte del medesimo, autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione, essendo la valutazione delle ragioni della revoca rimessa al momento della decisione definitiva sulla concedibilità della misura da parte del tribunale di sorveglianza (Sez. 1, Sentenza n. 33911 del 07/07/2021, Di Berardino Rv. 281793); nel caso in esame, peraltro, la decisione del Tribunale di sorveglianza è intervenuta il 6 luglio 2023 e contiene il rigetto dell’istanza di affidamento in prova e di semilibertà, togliendo ogni rilievo alla decisione impugnata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 ottobre 2023.