Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1381 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1381 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME
– Relatore – ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato in ALBANIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 10/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Torino dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha revocato la misura alternativa della semilibertà concessa a NOME;
Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione evidenziando che la conclusione sarebbe generica e manifestamente illogica in quanto fondata su di una unica violazione che non risulta di particolare gravità e che di contro, non si Ł proceduto a una effettiva valutazione del comportamento complessivamente tenuto dal ricorrente nel corso dell’esecuzione della misura;
Rilevato che la doglianza Ł manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, facendo riferimento alla condotta complessivamente e reiteratamente tenuta la sera del 14 maggio 2025, ha dato adeguato conto delle ragioni poste a fondamento della revoca della misura e tale valutazione, coerente e logica, non può essere oggetto di una diversa e alternativa lettura, che non Ł consentita in questa sede;
Ritenuto pertanto che il ricorso Ł inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non Ł consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 04/12/2025
Ord. n. sez. 17489/2025
CC – 04/12/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Il Consigliere estensore NOME COGNOME