Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4873 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4873 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORREMAGGIORE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza del 23 febbraio 2023 del Tribunale di sorveglianza di Bari che ha dichiarato la cessazione della misura alternativa della detenzione domiciliare, precedentemente a lui concessa con ordinanza del 27 ottobre 2022 con riferimento alla residua pena di unni uno, mesi tre e giorni ventidue di reclusione, di cui alla sentenza del G.u.p. del Tribunale di Foggia del 18 settembre 2019.
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 298, comma 2, cod. proc. pen., perché il Tribunale di sorveglianza non avrebbe effettuato una rivalutazione dei presupposti per la prosecuzione della misura alternativa della detenzione domiciliare sulla base dei nuovi elementi emersi, ma ha direttamente dichiarato la cessazione della misura della detenzione domiciliare, “atteso che la sussistenza della misura cautelare della custodia in carcere rende ineseguibile la detenzione domiciliare”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto in quanto il sopraggiungere di una nuova misura cautelare impone al giudice di esprimere una valutazione sulla meritevolezza della misura alternativa, soprattutto se i fatti per i quali sopraggiunta sono antecedenti a quelli in esecuzione (Sez. 1, n. 23190 del 10 maggio 2002, COGNOME, Rv. 221640; Sez. 1, n. 38453 del, 01/10/2008, Imperatori, Rv. 241308).
Non sussiste alcun rapporto automaticamente consequenziale tra un provvedimento custodiale emesso a carico del condannato e la revoca della misura alternativa in esecuzione, in quanto per disporre la stessa il Tribunale deve valutare l’incidenza che il comportamento contestato all’interessato abbia sulla perdurante idoneità del beneficio concesso a perseguire i fini rieducativi e preventivi ad esso connessi, a tal fine apprezzando sia la natura della contestazione, che le sue modalità di commissione con particolare riguardo al tempo della sua verificazione (anteriormente o posteriormente all’applicazione del beneficio) per potere formulare un ponderato giudizio di eventuale incompatibilità della prosecuzione della misura alternativa con la nuova situazione verificatasi.
Tale interpretazione è confortata da precisi dettati legislativi, laddove si prevede che la sospensione dell’esecuzione della misura, provvisoriamente disposta dal magistrato di sorveglianza, perda di efficacia, pur perdurandone la causa genetica, nella ipotesi che il Tribunale di sorveglianza non intervenga entro il trentesimo giorno dalla ricezione degli atti (art. 51 -ter ultimo periodo legge 354/1975) e che la sua revoca automatica è prevista soltanto per la condanna – e non per la sola contestazione, sia pure mediante misura custodiale – per il delitto di evasione ex art. 385 cod. pen. (art. 47 -sexies, comma 3, legge 354/1975): norme significative della volontà del legislatore di escludere ogni automaticità, al di fuori della ipotesi di condanna per evasione, tra emissione di un provvedimento custodiale e revoca del beneficio, postulando, invece, che lo specifico comportamento realizzato dal condannato possa produrre tale effetto qualora il Tribunale di sorveglianza ne accerti l’incompatibilità, siccome non più idonea a perseguire i fini ad essa connessi, con la prosecuzione dell’esecuzione della misura alternativa.
L’ordinanza impugnata, non essendosi attenuta al principio di diritto sopra evidenziato, deve essere annullata con rinvio degli atti allo stesso giudice, il quale, provvederà ad esaminare, congruamente motivando sul punto, se nel caso concreto la condotta realizzata dall’odierno ricorrente, così come contestatagli con !’ordinanza custodiale emessa nei suoi confronti, sia tale da comportare la revoca della misura alternativa alla detenzione concessagli.
Nel caso in esame, il Tribunale ha revocato la misura alternativa in atto omettendo di rivalutare la congruenza della stessa rispetto alle finalità perseguite dalla detenzione domiciliare alla luce dei nuovi fatti emersi.
In conseguenza dell’accoglimento del ricorso deve essere disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Bari.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bari.
Così deciso il 26/10/2023