Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20749 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20749 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ASSISI il 19/10/1992
avverso l’ordinanza del 02/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME per mezzo del suo difensore avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso contro l’ordinanza emessa in data 02 gennaio 2025 con cui il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare a lui applicata in data 3/10 ottobre 2024 indicando il domicilio in Bastia Umbra INDIRIZZO presso il fratello NOMECOGNOME per avere egli più volte violato l’obbligo di trattenersi nell’abitazione, nonostante le diffid dei Carabinieri e del magistrato di sorveglianza, e per avere minacciato gli operatori che gli notificavano la diffida del magistrato stesso, così dimostrando la propria inaffidabilità;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, per avere il Tribunale errato nell’individuare il luogo della detenzione, essendosi egli trattenuto sempre al medesimo indirizzo, pur recandosi nella abitazioni di altri familiari, residenti nella medesima proprietà, ed avendo il magistrato di sorveglianza delimitato il luogo della detenzione all’appartamento in uso al fratello NOME solo con un provvedimento emesso in data 05 dicembre 2024 e comunicato al ricorrente l’11/12/2024, e per avere revocato la misura alternativa senza valutare la gravità delle pretese violazioni e il comportamento complessivo del condannato, e la conseguente incompatibilità della prosecuzione della stessa;
ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, perché il Tribunale ha dichiarato la cessazione della misura alternativa non per avere ritenuto il ricorrente colpevole di alcun reato, quali l’evasione o la minaccia contro un pubblico ufficiale, ma perché ha valutato, con motivazione approfondita e logica, la sua manifesta incapacità di rispettare le prescrizioni della misura stessa, nonostante le diffide ricevute, in particolare quella di trattenersi esclusivamente nell’abitazione del fratello NOME incapacità giunta al punto da reagire in modo minaccioso e offensivo nei confronti dei militari che provvedevano a notificargli una diffida emessa in forma scritta dal magistrato di sorveglianza;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile anche per mancanza di specificità, dal momento che non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato e non attacca la sua ratio decidendi, continuando a sostenere che l’obbligo di trattenersi nell’abitazione si riferiva a tutti gli allog presenti all’indirizzo indicato, laddove ‘l’ordinanza ha evidenziato che il provvedimento genetico indicava chiaramente il luogo di detenzione presso il
fratello NOME, e quindi solo nell’appartamento da questi occupato, e contesta la mancanza di una valutazione circa la gravità delle violazioni commesse,
mentre il Tribunale ha esplicitamente affermato che le varie violazioni, di cui la minaccia contro i Carabinieri riveste una gravità ancora maggiore, dimostrano la
totale inaffidabilità del ricorrente;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, non sussistendo alcun vizio dell’ordinanza, con la conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13
giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in
euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 08 maggio 2025
Il Consigliere estensore
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