Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16875 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16875 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANZARO il 23/11/1977
avverso l’ordinanza del 10/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
che Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha confermato il decreto
Rilevato del Magistrato di Sorveglianza di Catanzaro e ha, pertanto
/
revocato la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale a far data dal 21 ottobre 2024 e ha
disposto che la l’espiazione della pena inflitta nei confronti di NOME COGNOME prosegua in regime di detenzione carceraria;
Rilevato che con il ricorso e con la memoria pervenuta il 12 febbraio 2025 si deduce la
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di legge e il vizio di motivazione in relazione quanto revoca della
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o
misura dell’affidamento in prova, nonché d-eifart.
51-ter ord. pen.
che le censure dedotte nel ricorso, oltre che reiterative di profili già
Ritenuto affrontati dall’ordinanza in esame, sono manifestamente infondate, in quanto il
Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, confrontandosi con tutti i rilievi difensivi svolti in quella sede, ha correttamente osservato che il condannato non ha dato prova di
una fattiva partecipazione all’opera di rieducazione, considerato che: -in più occasioni veniva sorpreso in compagnia di soggetto pregiudicato; – in una pluralità di occasioni
veniva rilevata la mancata adesione al programma terapeutico; – molteplici sono anche le irregolarità nella frequenza dell’attività di volontariato a sfondo riparativo.
Ritenuto che / in tal modo il Tribunale ha dato adeguato e corretto conto della conclusione cui è pervenuto nel senso che il comportamento tenuto dal ricorrente è indice dell’assoluta inaffidabilità del condannato e del fallimento del percorso rieducativo così che questo appare del tutto incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa alla detenzione e idoneo a giustificare la revoca ex tunc della stessa.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2025.