Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33521 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 33521 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a Cagliari il 04/05/1992
avverso la sentenza emessa il 12 novembre 2024 dalla Corte d’appello di Cagliari
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica del difensore, Avv. NOME COGNOME il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’articolo 337 cod. pen., condanna emessa a seguito della revoca del beneficio della mess a alla prova in conseguenza dell’arresto d i COGNOME, durante il periodo di prova, per il reato per detenzione a fine di spaccio di 800 grammi di marijuana. La Corte territoriale ha ritenuto che, poiché l’impugnazione non aveva ad oggetto la responsabilità dell’imputato, ma
l’ordinanza di revoca della messa alla prova, NOME avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 464octies , comma 3, cod. proc. pen.
NOME COGNOME ricorre per cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza sulla base di tre motivi, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Violazione di legge e vizio di mancanza di motivazione sulla richiesta formulata con l’atto di appello di dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio del contraddittorio in relazione alla revoca della messa alla prova. Sostiene il ricorrente che il Tribunale, pur avendo fissato l’udienza per la revoca del beneficio, non ha dato spazio alle parti, ma si è limitato a chiedere loro se volessero o meno la revoca, revocando de plano il beneficio e pronunciando contes tualmente, all’esito della medesima udienza, la sentenza di condanna.
2.2. Violazione del principio di tassatività delle cause di inammissibilità dell’impugnazione, nonché dell’art. 464 -octies , comma 4, cod. proc. pen. e dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. Rileva il ricorrente che il Tribunale, oltre a non adottare un formale provvedimento di revoca, ha proseguito il processo senza attendere il decorso del termine per l’impugnazione della revoca della messa alla prova e la sua definitività, come prescritto dall’art. 464 -octies, comma 4, cod. proc. pen. Inoltre, la Corte di appello ha individuato una causa atipica di inammissibilità dell’impugnazione , omettendo di considerare l’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. che, come interpretato dalle Sezioni Unite, impone al giudice incompetente investito di una impugnazione erroneamente qualificata, di verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento e la effettiva volontà del ricorrente. Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale avrebbe dovuto trasmettere gli atti alla Corte di cassazione almeno con riferimento alla richiesta di revoca del provvedimento di revoca della messa alla prova. Ciò, come chiarito dal ricorrente, in relazione ai due vizi di legittimità enucleabili dall’impugnazione, consistenti nella violazione dell’art. 168 -quater , comma primo, n. 2 cod. pen. e dell’art. 27 Cost. per avere il giudice di prime cure deciso la revoca della messa alla prova senza procedere a un attento vaglio della consistenza e solidità dell’accusa; nel caso in esame, infatti, il Tribunale ha revocato il beneficio sulla base dell’informativa di reato relativa all’avvenuto arresto del ricorrente per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, reato per il quale lo stesso è stato condannato in primo grado e successivamente assolto in appello, con sentenza definitiva, per insussistenza del fatto.
2.3. Omessa notifica dell’ordinanza che ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione ex art. 591, commi 2 e 3, cod. proc. pen.
Il P rocuratore Generale, nel concludere per l’inammissibilità del ricorso, ha osservato nella sua requisitoria che: a) il Tribunale ha disposto a verbale la revoca della messa alla prova e, in violazione dell’art. 464 -octies cod. proc. pen., ha invitato le parti a concludere; b) in tale sede la difesa non ha eccepito nulla per cui, dovendosi qualificare la nullità conseguente alla violazione del comma 4 dell’art. 464 -octies cod. proc. pen. come nullità a regime intermedio, deve ritenersi che la parte sia decaduta dal diritto di eccepirla. Ad avviso del Procuratore Generale, la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare se qualificare l’impugnazione come ricorso per cassazione avverso il provvedimento di revoca, ma, al riguardo, si evidenzia che tale impugnazione era tardiva atteso che, a fronte di una revoca disposta a verbale all’udienza del 26/4/23, il ricorso doveva essere proposto nei successivi quindici giorni, mentre ne l caso in esame l’impugnazione è stata proposta l’1/8/23.
Il ricorrente, nel replicare alle conclusioni del Procuratore Generale, ha insistito sul fatto che, mancando un autonomo provvedimento di revoca, la stessa o deve considerarsi inesistente, con conseguente inefficacia di tutti gli atti successivi, o incorporata nella sentenza, nel qual caso viene in rilievo una nullità verifica tasi nel corso del giudizio, disciplinata dall’art. 181, comma 4, cod. proc. pen. c he ne prevede l’impugnazione unitamente alla sentenza; in tale ultimo caso, tenuto conto che il giudice ha indicato novanta giorni per il deposito della motivazione, il termine di quindici giorni, previsto dall’art. 585, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. decorreva solo a partire dal 25/7/23 , cosicché l’impugnazione , anche in caso di riqualificazione dell’appello in ricorso per cassazione, doveva ritenersi tempestiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Invertendo l’ordine delle doglianze proposto dal ricorrente, va innanzitutto esaminata la questione processuale dedotta con il terzo motivo.
Si tratta di una doglianza manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello, non con procedura de plano , ma all’esito di una udienza a trattazione orale. La sentenza, inoltre, risulta depositata entro il termine indicato in dispositivo. Ne consegue, pertanto, che alcuna notificazione spettava al ricorrente.
I primi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, sono infondati.
2.1. Ai sensi dell’art. 464 -octies , comma 3, cod. proc. pen., avverso l’ordinanza di revoca del beneficio della messa alla prova può essere proposto ricorso per cassazione per violazione di legge. Durante la pendenza del termine per la presentazione di tale impugnazione e lo svolgimento dell’eventuale giudizio di legittimità, il processo di cognizione rimane sospeso. Il successivo quarto comma della norma in esame prevede, infatti, che quando l’ordinanza diviene definitiva (evidentemente per l’inutile decorso del termine per l’impugnazione o a seguito della decisione della Corte di cassazione), il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l’esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti.
Questa Corte si è già pronunciata sulla natura della nullità che consegue alla violazione delle disposizioni contenute all’art. 464 -octies cod. proc. pen., ravvisando nell’ipotesi di adozione del provvedimento di revoca de plano , in violazione del principio del contraddittorio e senza la fissazione dell’apposita udienza camerale partecipata, una nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che può essere fatta valere con l’impugnazione del provvedimento con ricorso per cassazione nel termine di quindici giorni dal momento in cui l’imputato ne ha avuto notizia (Sez. 6, n. 45889 del 08/10/2019, COGNOME, Rv. 277387; Sez. 5, n. 57506 del 24/11/2017 Senatore Rv. 271875). Ad analoghe conclusioni si è pervenuti nell’ipotesi in cui l’ordinanza di revoca sia adottata a seguito di un’udienza fissata per una diversa finalità, in assenza di avviso contenente l’indicazione, sia pure in forma succinta, dell’oggetto del procedimento (Sez. 4, n. 10031 del 16/01/2025, COGNOME, Rv. 287725 -02).
2.2. Nel caso in esame, invece, la revoca del beneficio è stata adottata a seguito della fissazione dell’apposita udienza camerale prescritta dall’art. 464 -octies cod. proc. pen., ma il processo ha ripreso contestualmente il suo corso senza attendere le definitività di detto provvedimento.
Ritiene il Collegio che anche l’ error in procedendo verificatosi nella fattispecie in esame ha inciso sul diritto di intervento dell’imputato, privandolo dello spatium deliberandi previsto dalla legge per valutare se proporre o meno impugnazione e, in caso positivo, della possibilità di ottenere, a processo ancora sospeso, una diversa valutazione in sede di legittimità.
Si tratta, in ogni caso, di una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., che, in quanto avvenuta in udienza, alla
presenza delle parti, doveva essere immediatamente eccepita dal ricorrente (art. 182 cod. proc. pen.).
Oltre alla intervenuta decadenza del ricorrente dal potere di eccepire tale nullità, va considerato che, poiché con riferimento al segmento processuale in esame non opera l’art. 586 cod. proc. pen., stante la disciplina speciale contenuta all’art. 464 -octies cod. proc. pen., tale vizio (in caso di rigetto dell’eccezione) , unitamente all’ulteriore doglianza dedotta dal ricorrente nel secondo motivo di ricorso, avuto riguardo alla mancata valutazione della consistenza dell’accusa formulata nel diverso procedimento in cui NOME è stato tratto in arresto, doveva essere valere con il ricorso per cassazione da presentare entro i successivi quindici giorni dall ‘udienza in cui è stata disposta la revoca ed emessa la sentenza.
La sentenza impugnata ha, dunque, correttamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dal ricorrente sulla base di doglianze che investivano esclusivamente l’ordinanza di revoca della messa alla prova e ciò in ragione della autonoma impugnabilità di siffatto provvedimento.
Proprio in considerazione delle rilevate anomalie procedurali, l’imputato avrebbe, dunque, dovuto, in prima battura, eccepire immediatamente in udienza la nullità e, successivamente, attivare due separati rimedi impugnatori: il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di revoca e l’atto di appello avverso la sentenza di condanna.
2.3. Va, infine, aggiunto, che, stante la presentazione dell’atto di appello fuori dal termine di quindici giorni per la presentazione del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di revoca, alcun rilievo può essere mosso alla sentenza impugnata in relazione all’omessa valutazione della possibilità di conversione dell’atto di appello in ricorso per cassazione .
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23 settembre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME