Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 10083 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 10083 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Sangermano Vicenzo, nato a Mesagne il 03/05/1986
avverso l’ordinanza del 26/09/2024 emessa dal Tribunale di Taranto;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato, trasmettendo gli atti al Tribunale di Taranto.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Taranto ha revocato la sospensione del procedimento con messa alla prova disposta in favore di NOME COGNOME imputato dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali aggravate commessi a Taranto in data 16 ottobre 2019.
L’avvocato NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso questa ordinanza e ne ha chiesto l’annullamento.
Con unico motivo il difensore deduce la violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 464-octies, comma 2, cod. proc. pen., in quanto il Tribunale ha disposto la revoca della messa alla prova de plano e in un’udienza calendarizzata per altre attività processuali.
Il Tribunale, dunque, non avrebbe previamente fissato un’apposita udienza in camera di consiglio, per verificare la sussistenza dei presupposti per disporre la revoca della messa alla prova, dandone avviso alle parti.
Il difensore rileva, inoltre, che la giurisprudenza di legittimità ritiene nullo provvedimento di revoca della messa alla prova disposto de plano, ovvero in una udienza fissata per una diversa finalità (e cita in proposito Sez. 4, n. 8388 del 27/02/2024, Gentile, non massimata, e Sez. 6, n. 45889 del 08/10/2019, COGNOME, Rv. 277387 – 01).
Secondo il disposto dell’art. 464-octies, comma 2, cod. proc. pen., la fissazione dell’udienza per la revoca del provvedimento di ammissione alla messa alla prova, deve, invece, essere esplicita o, comunque, comprensibile per le parti, per consentire all’imputato di contraddire in ordine alla stessa.
Nel caso di specie, dall’esame del provvedimento di ammissione della sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato, disposto dal Tribunale di Taranto all’udienza del 21 settembre 2023, non emergerebbe che l’udienza di rinvio del 26 settembre 2024 fosse finalizzata alla valutazione dei presupposti della revoca, ma solo a valutare l’effettivo svolgimento delle attività previste.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 13 dicembre 2024, il Procuratore generale, NOME COGNOME ha chiesto di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato, trasmettendo gli atti al Tribunale di Taranto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato, in quanto il motivo proposto è infondato.
Con unico motivo di ricorso, il ricorrente dedotto ha la violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), comma 1, lett. c), e 464-octies, comma 2, cod. proc. pen., in quanto il provvedimento di revoca è stato adottato dal Tribunale senza previa fissazione di una udienza camerale partecipata, con l’indicazione del suo specifico oggetto.
Il motivo è infondato.
3.1. Dall’esame diretto degli atti processuali (ammesso in sede di legittimità quando è censurata una violazione della legge processuale, ex plurimis: Sez. U, n. n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 229092), risulta che il Tribunale di Taranto, all’udienza del 21 settembre 2024, ha disposto la sospensione del procedimento penale pendente nei confronti di NOME COGNOME con messa alla prova per un periodo di dodici mesi e ha rinviato il procedimento all’udienza del 26 settembre 2024 «per la verifica dell’esito della messa alla prova».
A questa udienza, il Tribunale, dato atto della comunicazione del D.A.P. dell’Il settembre 2024, dalla quale risulta che il ricorrente non ha mai svolto i lavori di pubblica utilità prescritti, ha disposto la revoca della messa alla prova.
3.2. L’art. 464-octies, comma 1, cod. proc. pen. sancisce che «La revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta anche d’ufficio dal giudice con ordinanza».
Il secondo di questa disposizione aggiunge che «Al fine di cui al comma 1 del presente articolo il giudice fissa l’udienza ai sensi dell’articolo 127 per l valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima».
3.3. La giurisprudenza di legittimità, nell’interpretare queste disposizioni, costantemente afferma che, in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, il provvedimento di revoca ai sensi dell’art. 464-octies cod. proc. pen. deve assicurare il rispetto del principio del contraddittorio, sicché è affetto da nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. se adottato senza previa fissazione di udienza camerale partecipata, con avviso alle parti del relativo oggetto (v. Sez. 6, n. 45889 del 08/10/2019, COGNOME Rv. 277387 – 01; Sez. 5, n. 57506 del 24/11/2017, COGNOME, Rv. 271875 – 01; conf. Sez. 1, n. 22955 del 30/04/2024, Compiano, Rv. 286414 – 01; Sez. 5, n. 1098 del 29/11/2022, dep. 2023, COGNOME, non massimata; Sez. 3, n. 8565 del 20/01/2022, COGNOME, non massimata).
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, precisato che «non è possibile procedere alla revoca de plano, ovvero senza udienza, ma neppure è possibile disporla in una udienza fissata per una diversa finalità, senza che l’udienza sia stata preceduta da un avviso che consenta alle parti di partecipare al contraddittorio con cognizione di causa in merito alla specifica questione della ricorrenza dei presupposti per la revoca» (Sez. 4, n. 8388 del 27/02/2024, Gentile, non massimata).
3.4. I principi di diritto invocati dal ricorrente, che il Collegio condivide, no sono, tuttavia, conferenti nel caso di specie.
Le sentenze citate, infatti, riguardano fattispecie differenti da quella oggetto del presente ricorso (Sez. 4, n. 8388 del 27/02/2024, Gentile, non massimata, ha
giudicato di un caso in cui la revoca della messa alla prova è stata disposta in ragione della “scoperta” di precedente ammissione alla messa alla prova per altro reato in un’udienza fissata per stabilire le concrete modalità di espletamento dei lavori di pubblica utilità; nel caso giudicato da Sez. 1, n. 22955 del 30/04/2024, Compiano, Rv. 286414 – 01, la revoca della messa alla prova è stata disposta in executivis; nel caso esaminato da Sez. 3, n. 8565 del 20/01/2022, Cabrelle, non massimata, il provvedimento di revoca era stato emesso in un’udienza fissata, a processo sospeso, a seguito di un rinvio interlocutorio da precedente udienza, senza che il giudice avesse avvisato le parti che in quella sede si sarebbe valutata l’eventuale revoca della messa alla prova; Sez. 5, n. 1098 del 29/11/2022, dep. 2023, COGNOME non massimata, ha considerato una revoca disposta in un’udienza fissata per «elaborare il programma MAP e reperire altro ente»; Sez. 6, n. 45889 del 08/10/2019, COGNOME, Rv. 277387 – 01, ha giudicato di un caso in cui la revoca della messa alla prova è stata pronunciata all’udienza fissata per verificare le condizioni di salute dell’imputato a fronte della documentazione prodotta dall’UEPE che attestava la lesione occorsa al predetto imputato con pregiudizio della deambulazione; nel caso esaminato da Sez. 5, n. 57506 del 24/11/2017, Senatore, Rv. 271875 – 01, la revoca è stata disposta de plano).
L’orientamento invocato dal ricorrente, dunque, riguarda casi di revoche disposte de plano o in udienze fissate per altre attività, diverse dalla «verifica dell’esito della messa alla prova», disposta dal Tribunale di Taranto.
L’espressa indicazione della fissazione dell’udienza «per la verifica della messa alla prova» è, invece, pienamente idonea a salvaguardare i diritti di difesa contro l’adozione di un provvedimento di revoca “a sorpresa” e a garantire il contenuto informativo dell’avviso di cui all’art. 464 octies cod. proc. pen.
La nozione di «verifica dell’esito della messa alla prova», nella sua latitudine semantica, prefigura gli opposti epiloghi del procedimento speciale e, dunque, sotto il profilo contenutistico, è pienamente idonea a surrogare l’avviso di cui all’art. 464-octies, comma 2, cod. proc. pen. e a preannunciare alle parti l’eventualità della revoca.
Lo stesso ricorrente, peraltro, non ha dedotto di essere stato colto di sorpresa dal provvedimento di revoca disposto dal Tribunale di Taranto.
3.5. Nessuna nullità, da ultimo, consegue alla mancata notifica di un apposito avviso al ricorrente e al difensore dell’udienza nella quale è stata disposta la revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova.
Il rinvio all’udienza del 26 settembre 2024, disposto all’udienza dibattimentale del 21 settembre 2023, infatti, secondo l’art. 148, comma 2, cod. proc. pen., consentiva di omettere gli avvisi per le parti che erano o dovevano essere presenti all’udienza.
Nessun violazione del diritto di difesa dell’imputato è, dunque, ravvisabile anche sotto questo profilo.
Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere rigettato.
Il ricorrentedeve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 04/02/2025.