Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33512 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 33512 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Soriano Calabro il 24/10/1997
avverso l’ordinanza dell’11/3/2025 emessa dal Tribunale di Vibo Valentia visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Vibo Valentia revocava la sospensione del procedimento con messa alla prova, sul presupposto che l’imputato si fosse reso responsabile del reato di resistenza a pubblico uffici data MV/2025.
Nell’interesse del ricorrente è stato formulato un unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione degli artt. 168-quater cod. pen. e 464octies cod. proc. pen..
Sostiene la difesa che il Tribunale si sarebbe limitato a prendere atto della comunicazione della notizia di reato da parte delle forze dell’ordine, ritenendo per ciò solo di revocare la sospensione con messa alla prova, omettendo qualsivoglia valutazione nel merito dei fatti.
Nel caso di specie, invero, sussisterebbero elementi idonei ad escludere in radice l’ipotesi di reato, posto che il ricorrente non aveva affatto omesso di fermarsi ad un posto di blocco, tanto meno si era dato ad una fuga con modalità tali da poter costituire un pericolo per gli inseguitori e per gli ulteriori utenti d strada.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Occorre premettere che avverso l’ordinanza di revoca dell’ammissione alla messa alla prova, è esperibile il ricorso per cassazione solo per dedurre il vizio di violazione di legge, ex art. 464-octies, comma 3, cod. proc. pen.
Il ricorrente, pur formalmente deducendo la violazione di legge, in concreto censura la ricostruzione in punto di fatto dell’episodio qualificato in termini di resistenza a pubblico ufficiale, peraltro ipotizzando uno svolgimento del fatto alternativo rispetto a quello descritto nell’ordinanza impugnata.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
° COGNOME Così deciso 1’11 settembre 2025 s- GLYPH Il Consigliere estensore COGNOME