Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 8388 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 8388 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GENTILE NOME nato a BARLETTA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/11/2023 del TRIBUNALE di TRANI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PG, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Trani – in composizione monocratica – ha revocato l’ordinanza di ammissione alla messa alla prova già disposta nei confronti di NOME COGNOME, già ammessa dallo stesso Tribunale alla precedente data del 13/06/2023, nell’ambito di un procedimento penale incardinato per il reato previsto dall’art.186 del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.
Il giudice monocratico, nella motivazione della predetta ordinanza, aveva evidenziato che l’imputata aveva già beneficiato della messa alla prova per reato di analoga oggettività giuridica nell’anno 2014 e che la relativ fattispecie non poteva essere posta in rapporto di continuazione con quella per cui si procedeva o comunque in qualsiasi correlazione di collegamento; ha quindi rigettato l’istanza di messa alla prova.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione AVV_NOTAIO COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e) cod.proc.pen. – ha dedotto l’errata applicazione dell’art.464octie cod.proc.pen. e dell’art.178, lett.c), cod.proc.pen..
Ha premesso che l’istanza di messa alla prova era stata formulata all’udienza del 07/03/2023 e che, all’udienza del 13/06/2023, la stessa era stata accolta, con contestuale trasmissione degli atti al giudice onorari monocratico presso lo stesso Tribunale, con provvedimento non fatto oggetto di impugnazione; che, all’udienza del 22/11/2023, il giudice procedente aveva quindi revocato la precedente ordinanza ammissiva.
Ha quindi dedotto che la revoca era stata disposta in assenza di elementi nuovi, essendosi creata sull’ordinanza di ammissione la condizione del giudicato ed essendo la revoca medesima stata fondata su un elemento ovvero la precedente ammissione alla messa alla prova per altro reato – già valutato dal precedente magistrato assegnatario; ha altresì dedotto una violazione di tipo processuale derivante dalla mancata fissazione dell’udienza camerale richiesta dall’art.464octies, comma 2, cod.proc.pen., essendo la decisione stata adottata in assenza di previo avviso alle parti e di indicazio del relativo oggetto; evidenziava come l’udienza del 22/11/2023 non fosse stata fissata per la eventuale discussione della revoca della messa alla prova ma soltanto per la definizione del periodo e delle modalità di esplicazione della stessa.
Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in ordine al secondo profilo di diritto dedotto in sede di impugnazione; con conseguente assorbimento dell’esame del primo profilo.
Sulla base degli atti esaminabili, risulta che – nei confronti dell’odiern ricorrente – il Tribunale procedente aveva disposto l’ammissione alla messa alla prova con ordinanza emessa all’esito dell’udienza del 13/06/2023, con contestuale trasmissione degli atti al giudice onorario monocratico presso lo stesso Tribunale al fine di stabilire il periodo di messa alla prova e pronunciare la relativa sentenza in caso di esito positivo della medesima.
La predetta ordinanza non risulta essere stata oggetto di ricorso per cassazione ai sensi dell’art.464quater, comma 7, cod.proc.pen. (rimedio esperibile avverso la sola ordinanza di accoglimento della relativa istanza, Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, Rv. 267237).
Ciò posto, deve quindi dedursene che l’ordinanza impugnata in questa sede – concretizzando una revoca di ordinanza ammissiva della messa alla prova – sia stata emessa in relazione all’art.464octies cod.proc.pen., ai sens del quale (comma 1) la sospensione del procedimento può essere revocata dal giudice anche d’ufficio e con ordinanza.
Peraltro, il comma 2 dello stesso art.464octies cod.proc.pen. stabilisce che «Al fine di cui al comma 1 del presente articolo il giudice fissa l’udienza ai sensi dell’articolo 127 per la valutazione dei presupposti della revoca dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima».
In riferimento al disposto del predetto comma, questa Corte – con argomentazioni che in questa sede si ritiene di dovere integralmente condividere – ha rilevato che il giudice può procedere alla revoca dell’ordinanza di sospensione e messa alla prova solo previa interlocuzione con le parti, vale a dire con udienza camerale partecipata, fissata ai sens dell’art. 127 cod.proc.pen., previo avviso alle medesime parti (Sez. 6, n. 45889 del 08/10/2019, Tenneriello, Rv. 277387); conseguendone che non è quindi possibile procedere alla revoca de plano, ovvero senza udienza, ma neppure è possibile disporla in una udienza fissata per una diversa finalità,
senza che l’udienza sia stata preceduta da un avviso che consenta alle parti di partecipare al contraddittorio con cognizione di causa in merito alla specifica questione della ricorrenza dei presupposti per la revoca.
Nell’enunciare tale principio si è altresì rilevato che – analogamente a quanto già affermato da questa Corte con riferimento ad altri procedimenti camerali fissati per l’adozione di provvedimenti aventi una rilevante efficacia sulla posizione processuale dell’interessato (ad es. in tema di revoca della sospensione condizionale della pena) – si deve ritenere che anche nel procedimento fissato per la revoca della sospensione con messa alla prova ai sensi dell’art. 464octies cod. proc. pen., sia quindi affetto da nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. il provvedimento di revoca se l’avviso di udienza non contiene l’indicazione, sia pure in forma succinta, di tale oggetto del procedimento, per la necessità di assicurare il rispetto del principio del contraddittorio.
Nel caso in esame sebbene il rinvio da altra udienza abbia consentito di omettere gli avvisi per le parti che erano o dovevano essere presenti all’udienza precedente del 13/06/2023, emerge dagli atti che il rinvio non fosse stato disposto per decidere sulla revoca della sospensione del procedimento ai sensi dell’art.464octies, cod.proc.pen., ma solo per stabilire le concrete modalità di espletamento della messa alla prova.
Va quindi rilevato che la violazione del contraddittorio si realizza, infatti anche ove non sia stato consentito alle parti di conoscere l’oggetto della decisione che andava adottata nell’udienza fissata a tal precipuo fine con l’obbligo di darne loro avviso almeno dieci giorni prima.
Ciò comporta la conseguente nullità in relazione all’art. 127, comma quinto, cod. proc. pen. del provvedimento di revoca, direttamente incidendo sulla salvaguardia dei diritti di difesa dell’imputato, in relazione ad un esi processuale che ha riflessi sulla ripresa del procedimento per l’irrogazione della sanzione penale e che impone che le parti, ovvero imputato e persona offesa, ricevano avviso della fissazione dell’udienza per la valutazione dei presupposti della revoca medesima.
Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato senza rinvio, per essere stato emesso in violazione del contradditorio, e va disposta per l’effetto la trasmissione degli atti al Tribunale di Trani, per l’ulteriore cor
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Trani per l’ulteriore corso.
Il Consigliere estensore
Così deciso il 13 febbraio 2024
Il Presidente