Revoca Messa alla Prova: Quando è Possibile Ricorrere in Cassazione?
L’istituto della messa alla prova rappresenta una fondamentale alternativa al processo penale tradizionale, ma cosa accade quando viene revocato? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Num. 24955/2024) fa luce sui limiti del ricorso contro un’ordinanza di revoca messa alla prova, chiarendo quali motivi possono essere validamente presentati davanti ai giudici di legittimità. La decisione sottolinea una distinzione cruciale tra “violazione di legge” e “vizi di motivazione”.
I Fatti di Causa: La Decisione del Tribunale
Il caso ha origine dal ricorso di un imputato avverso l’ordinanza del Tribunale di Taranto, con cui era stato revocato il provvedimento di sospensione del procedimento con messa alla prova. A seguito della revoca, il Tribunale aveva disposto la ripresa del procedimento penale. L’imputato, non condividendo la decisione, ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando principalmente vizi nella motivazione del provvedimento impugnato.
La Decisione della Cassazione sulla revoca messa alla prova
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo chiarimenti essenziali sui confini dell’impugnazione in questa specifica materia.
I Limiti del Ricorso: Solo Violazione di Legge
Il punto centrale della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 464-octies del codice di procedura penale. Secondo i giudici, questa norma limita espressamente i motivi di ricorso per cassazione contro l’ordinanza di revoca alla sola “violazione di legge”. Di conseguenza, le censure relative a presunti vizi di motivazione, come la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità del ragionamento del giudice, non sono ammesse in questa sede.
La Discrezionalità del Giudice di Merito
La Corte ha ribadito un principio consolidato: in tema di revoca messa alla prova, il giudice di merito gode di un’ampia discrezionalità. Questo potere non è assoluto, ma è circoscritto alla valutazione dei presupposti previsti dalla legge. Il giudice ha l’onere di motivare specificamente la sua decisione, ma tale motivazione può essere contestata in Cassazione solo se si traduce in una palese violazione di una norma giuridica, e non per un semplice disaccordo sulla valutazione dei fatti.
Le Motivazioni
La Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato anche nella parte in cui lamentava una violazione di legge. Secondo gli Ermellini, le argomentazioni del ricorrente non si confrontavano adeguatamente né con il contenuto dell’ordinanza impugnata, né con la giurisprudenza consolidata della stessa Corte (richiamando la sentenza n. 28826 del 2018). Il ricorso, di fatto, tentava di ottenere un riesame nel merito della decisione, mascherando critiche sulla motivazione come presunte violazioni di legge, un tentativo non consentito dalla normativa specifica. L’incapacità di indicare una precisa norma violata, limitandosi a criticare il ragionamento del giudice, ha portato inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità.
Conclusioni
La pronuncia in esame conferma un orientamento rigoroso e offre un’indicazione pratica fondamentale: chi intende impugnare un’ordinanza di revoca messa alla prova deve concentrare le proprie difese sulla dimostrazione di una chiara e specifica violazione di legge. Non è sufficiente contestare l’adeguatezza o la logicità della motivazione del giudice, poiché tale aspetto non rientra tra i motivi ammessi per il ricorso in Cassazione in questa materia. La conseguenza di un ricorso inammissibile, come in questo caso, è la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È possibile impugnare un’ordinanza di revoca della messa alla prova per vizi di motivazione?
No, l’ordinanza chiarisce che, ai sensi dell’art. 464-octies del codice di procedura penale, il ricorso per cassazione avverso la revoca della messa alla prova è consentito solo per violazione di legge, non per vizi di motivazione.
Quale potere ha il giudice nel decidere la revoca della messa alla prova?
Il giudice ha un potere discrezionale, limitato all’apprezzamento dei presupposti stabiliti dalla legge. È tenuto a fornire una specifica motivazione per la sua decisione, ma questa non può essere contestata in Cassazione per presunti difetti logici.
Cosa succede se il ricorso per cassazione contro la revoca della messa alla prova è dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24955 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24955 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a MANDURIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/02/2024 del TRIBUNALE di TARANTO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di Taranto con la quale è stato revocato il provvedimento di sospensione del procedimento con messa alla prova e disposta la ripresa del procedimento in corso.
Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia vizi di motivazione in relazione al provvedimento impugnato non sono consentiti in sede di legittimità perché, ai sensi dell’art. 464 octies cod. pen. avverso l’ordinanza di revoca può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge.
Considerato che gli stessi motivi nella parte in cui lamentano violazione di legge sono manifestamente infondati in quanto non si confrontano con il contenuto dell’ordinanza e con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice è titolare di uno spazio di discrezionalità, limitato al solo apprezzamento dei presupposti di legge, che gli impone uno specifico onere di motivazione dell’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 464-octies cod. proc. pen., censurabile in sede di ricorso per cassazione (Sez. 6, n.28826 del 23/02/2018, Rv. 273655).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 giugno 2024 Il consigli GLYPH esten re
Il Presidente