Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17536 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17536 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/04/2024
SENTENZA
sul ricorso presentato da NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/04/2024 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli dichiarava sussistenti le condizioni per l’accoglimento della richiesta di consegna di cui al mandato di arresto europeo processuale emesso il 7 marzo 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale spagnolo di Ibiza nei confronti del cittadino
italiano NOME COGNOME, tratto in arresto in Italia il 21 marzo 2024 con provvedimento poi convalidato e con successiva applicazione della misura non custodiale.
Rilevava la Corte di appello come il mandato di arresto europeo fosse stato adottato per dare esecuzione al provvedimento cautelare del 29 febbraio 2024 con il quale il giudice spagnolo aveva contestato al NOME il reato di rapina per essersi impossessato con violenza di un orologio di lusso, sottratto ad una persona presente ad Ibiza.
Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il NOME, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione all’art 16 legge n. 69 del 2005, per avere la Corte territoriale erroneamente disatteso la richiesta difensiva finalizzata all’acquisizione di informazioni integrative in ordin ai dati di conoscenza giustificativi dell’emissione del mandato di arresto europeo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME vada accolto, per le ragioni e con gli effetti di seguito precisati.
Risulta dagli atti l’intervenuta revoca del mandato di arresto europeo, che costituisce elemento sopravvenuto, non imputabile al prevenuto.
La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio per mancanza del presupposto giustificativo della pronuncia di accoglimento della domanda di consegna.
Ai sensi dell’art. 626 vanno dichiarati cessati gli effetti della misura cautelar personale non custodiale alla quale il NOME è stato sottoposto nel presente procedimento. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata dichiarando la perdita di efficacia della misura cautelare dell’obbligo di dimora applicata a NOME.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 626 cod. proc. pen. e 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Così deciso il 30/04/2024