Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18918 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18918 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ESTE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/09/2023 del TRIBUNALE di PADOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIONOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 31/01/2018, il Tribunale di Padova in composizione monocratica ha ritenuto NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) e comma 2 -sexies d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e, per l’effetto, lo ha condannato alla pena di mesi tre di arresto ed euro duemila di ammenda; nel contempo, il Tribunale ha disposto la conversione della pena in mesi tre e giorni otto di lavori di pubblica utilità, da svolgersi presso il Centro Clinico “Stella Polare” ed ha incaricato l’U.E.P.E. di Padova per le necessarie verifiche. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Padova revocato la sopra detta conversione e ha ordinato il ripristino della pena originariamente irrogata, per avere il condannato omesso di prendere contatti – in assenza di qualsivoglia giustificazione – con l’ente sopra detto.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti, entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att, cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità o di decadenza, a norma degli artt. 186, comma 9 -bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, 127 e 666 cod. proc. pen. Non sono state rispettate le formalità dettate dall’art. 666 cod. proc. pen., nel senso che sarebbe stato necessario procedere alla convocazione di udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen. Il Tribunale, quindi, non avrebbe potuto provvedere senza l’instaurazione di un regolare contraddittorio.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 186, comma 9 -bis d.lgs. n. 285 del 1992. Non era onere del condannato attivarsi per dare esecuzione alla suddetta sanzione sostitutiva, spettando in tal caso all’autorità giudiziaria l’onere di dare impulso all’esecuzione del provvedimento giurisdizionale.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnato provvedimento, in accoglimento del primo motivo.
Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, che ha valenza assorbente rispetto alla ulteriore doglianza.
Giova ricordare che l’art. 186, comma 9-bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 stabilisce che il giudice proceda alla revoca della pena sostitutiva a norma dell’art. 666 cod. proc. pen., ossia attenendosi all’iter ordinario, costituito dalla fissazione dell’udienza camerale, con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore. Nel caso di specie, il Tribunale di Padova ha omesso tali adempimenti, provvedendo alla revoca della conversione della pena in lavoro di pubblica utilità de plano, dunque senza l’instaurazione del contraddittorio fra le parti. L’impugnata ordinanza, assunta all’esito di tale errata procedura, è quindi affetta da nullità di ordine generale e di carattere assoluto, ai sensi degli artt. 178, comma 1 lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 44536 del 24/10/2012, COGNOME, Rv. 254045; Sez. 1, n. 26791 del 18/06/2009, COGNOME, Rv. 244657).
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Padova.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Padova per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, 08 marzo 2024.