Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37103 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37103 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Piedimonte Matese il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 26/02/2025 della Corte di appello di Napoli udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore generale NOME
COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 26 febbraio 2025 la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta formulata dal Procuratore generale presso la stessa Corte, per l’applicazione ad NOME COGNOME del beneficio ex art. 1 legge 31 luglio 2006, n. 241, nella misura di anni 1 e mesi 8 di reclusione, in relazione alla pena detentiva irrogata con sentenza irrevocabile della medesima Corte di appello del 17 gennaio 2012, ricompresa nel provvedimento di cumulo di pene concorrenti emesso dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli il 20 aprile 2023.
Il giudice dell’esecuzione ha giustificato il diniego in ragione dell’avvenuta concessione al COGNOME dell’indulto nella misura massima consentita di tre anni di reclusione in relazione ad altra sentenza irrevocabile di condanna pronunciata dalla Corte di appello di Napoli il 30 aprile 2015, anch’essa contenuta nel provvedimento di unificazione di pene concorrenti del 20 aprile 2023.
L’ordinanza impugnata è stata emessa a seguito di annullamento senza rinvio da parte di questa Corte, di pregressa ordinanza, datata 20 luglio 2023, con cui la Corte di appello di Napoli, su richiesta del Procuratore generale, aveva revocato de plano, adducendo un errore materiale, l’ordinanza del 19 giugno 2023 di applicazione dell’indulto per anni 1 di reclusione ed euro 800,00 di multa sulla pena oggetto del menzionato provvedimento di cumulo del 20 aprile 2023.
Avverso l’ordinanza del 26 febbraio 2025 NOME COGNOME ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, eccependo violazione della legge processuale e mancanza di motivazione.
Ha dedotto che il thema decidendum del procedimento innanzi al giudice dell’esecuzione era delimitato dall’iniziale richiesta di revoca dell’indulto presentata dalla Procura Generale in relazione alla pena irrogata con la sentenza del 17 gennaio 2012.
Dato atto dell’annullamento senza rinvio dell’ordinanza di revoca dell’indulto emessa de plano il 20 luglio 2023, ha dedotto ulteriormente che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto concentrarsi sul tema della legittimità del ricorso della procedura ex art. 130 cod. proc. pen. per la revoca del beneficio già concesso con decisione non attinta da impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il procedimento trae origine dalla domanda di revoca dell’indulto sulla pena detentiva di anni 1 e mesi 8 di reclusione irrogata con la sentenza della Corte
d’appello di Napoli del 17 gennaio 2012, formulata nel provvedimento di cumulo del 20 aprile 2023 dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, che contestualmente chiedeva l’applicazione del medesimo beneficio sulla pena pecuniaria di euro 800,00 di multa, inflitta con altra sentenza irrevocabile.
Su tale richiesta la Corte di appello di Napoli provvedeva con ordinanza del 19 giugno 2023, dichiarando condonata la pena di anni 1 di reclusione ed euro 800,00 di multa.
Su impulso del Procuratore generale, che il 5 luglio 2023 reiterava, per quanto interessa in questa sede, la domanda di revoca dell’indulto sulla pena detentiva, l’ordinanza del 19 giugno 2023 era revocata de plano dalla Corte di appello il 20 luglio 2023, perché emessa per mero errore materiale.
Il provvedimento di revoca era annullato senza rinvio da questa Corte, con sentenza n. 21917 del 27 febbraio 2024, in quanto affetto da nullità assoluta, a cagione dell’omessa instaurazione del contraddittorio.
Restituiti gli atti alla Corte di appello di Napoli, con l’ordinanza oggetto del presente ricorso il giudice dell’esecuzione, passate in rassegna le pregresse scansioni procedimentali e dato atto dell’intervenuto annullamento senza rinvio dell’ordinanza di revoca del beneficio concesso il 19 giugno 2023, ha ritenuto «di dover decidere in merito all’istanza originaria di condono formulata dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Napoli», rigettandola.
Si tratta di una motivazione criptica e assertiva, che non esplicita le linee argomentative correlate alla statuizione decisoria.
La Corte di appello ha rigettato la domanda rivolta alla concessione dell’indulto in relazione alla pena detentiva irrogata con la sentenza del 17 gennaio 2012 a fronte di una richiesta del pubblico ministero di revoca del medesimo beneficio, che ne postulava l’avvenuta concessione.
La decisione palesa prima facie un difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in spregio al principio della domanda che informa il procedimento esecutivo (cfr. Sez. 1, n. 46405 del 17/10/2012, Pariota, rv. 254095, secondo cui «il procedimento di esecuzione, pur non avendo natura di giudizio di impugnazione e caratterizzandosi, invece, come procedimento di prima istanza in cui non vige il principio devolutivo, deve rispettare il principio della domanda e, quindi, porsi come lo strumento attraverso il quale il giudice si limita a decidere sulla richiesta dell’istante»).
3. Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli affinché provveda a colmare le segnalate lacune motivazionali.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Napoli. Così deciso il 31 ottobre 2025.