Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21917 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21917 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PIEDIMONTE MATESE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/-serrtéte le conclusioni del PG
Letta la requisitoria della dott.ssa NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, su richiesta del Procuratore generale presso la stessa Corte, premesso di avere emesso per mero errore materiale ordinanza di applicazione dell’indulto in favore di NOME COGNOME in relazione alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione inflitta con la sentenza emessa da detta Corte il 17/01/2012, ne disponeva la revoca e nel contempo rimetteva il processo sul ruolo per valutare, nel contraddittorio delle parti, la possibilità di applicare l’indulto in relazione alla pena pecuniaria inflitta al suddetto con la sentenza della stessa Corte in data 24/10/2018.
Avverso detto provvedimento COGNOME propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge processuale in relazione agli artt. 130, 178, comma 1, lett. c), 179, 674 e 666 cod. proc. pen.
Rileva la difesa che in casi come quello in esame non è possibile ricorrere alla procedura di correzione di errore materiale, che presuppone mere omissioni, sviste o disattenzioni riconducibili alla sfera concettuale del lapsus calami, non implicanti una modificazione essenziale dell’atto. Un eventuale errore nell’applicazione del condono sarebbe stato emendabile, secondo il difensore, solo attraverso il riesame del provvedimento operato dal Giudice di grado superiore, investito di impugnazione. Rileva la difesa che l’ordinanza impugnata, pure a volere ammettere la correttezza del ricorso alla procedura ex art. 130 cod. proc. pen., risulterebbe irrimediabilmente viziata dalla mancata instaurazione del contraddittorio, essendo stata emessa de plano, con conseguente lesione del diritto di difesa.
Il difensore per tali motivi insiste per l’annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.
Va, invero, osservato che la procedura di correzione di errore materiale è consentita esclusivamente ove si tratti di rimediare ad una disarmonia tra la formale espressione di una decisione e il suo reale contenuto, mentre, invece, è preclusa ove la correzione si risolva nella sostituzione o nella modificazione essenziale della decisione (Sez. 5, ordinanza n. 11064 del 07/11/2017, depositata il 13/03/2018, COGNOME ed altri, Rv. 272658; in senso conforme Sez. 3, n. 11763 del 23/01/2008, COGNOME, Rv. 239249, secondo cui in tema di correzione degli errori materiali, la modificazione essenziale dell’atto, preclusiva del ricorso a tale procedura, va riferita al cambiamento del contenuto sostanziale del provvedimento, tale da implicare una diversa valutazione del giudice). Va, inoltre, rilevato che, in tema di riesame dei provvedimenti applicativi dell’indulto, il ridimensionamento del detto beneficio, in sede esecutiva, è ammesso quando l’errore sia derivato da difetto di informazione e di conoscenza e non anche allorché esso sia dipeso da inosservanza della normativa che regola il condono, dovendo in tale ipotesi ritenersi che, qualora l’errore non sia stato emendato, attraverso i rimedi appositamente predisposti dalla legge processuale, i predetti provvedimenti siano intangibili perché coperti dal giudicato (Sez. 1, n. 1266 del 15/03/1994, Cellini, Rv. 197528). Va, infine, evidenziato che, in materia di indulto, il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio sulla base della considerazione di una causa ostativa preesistente al riconoscimento del condono, a condizione che la stessa non sia stata nota al giudice concedente e non abbia costituito oggetto di valutazione, anche implicita, da parte di quest’ultimo (Sez. 1, n. 33916 del 07/07/2015, Paesano, Rv. 264865).
Nel caso in esame il Giudice dell’esecuzione ha revocato l’ordinanza di applicazione dell’indulto senza alcuna specificazione al riguardo, limitandosi ad affermare di avere emesso l’ordinanza di applicazione dell’indulto per mero errore, e lo ha fatto de plano, mentre sia per la procedura di correzione di errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen. che per la procedura di revoca dell’indulto ai sensi dell’art. 674, comma 1, cod. proc. pen., avrebbe dovuto provvedere nel contraddittorio delle parti.
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Invero, è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione revochi la concessione dell’indulto con procedura “de plano”, senza avviso alle parti e senza fissazione dell’udienza di comparizione, trattandosi di violazione che attiene alla partecipazione necessaria del difensore (Sez. 1, n. 42471 del 27/10/2009, P.M. in proc. Tozzi, Rv. 245574), nonché anche alla citazione del condannato (si vedano Sez. 1, n. 46704 del 08/11/2013, Rv. 257477 COGNOME, anche se relativa alla diversa, ma assimilabile, ipotesi di riduzione dell’indulto riconosciuto in eccesso, e Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016 – dep. 17/02/2017, COGNOME, nella cui motivazione la Corte precisa che la sanzione processuale di cui all’art. 179 cod. proc. pen. deve essere riferita non già alla sola citazione in giudizio in senso stretto, ma anche a quell’insieme di adempimenti che consente all’imputato, all’indagato o al condannato di partecipare ad una fase processuale che si conclude con una decisione).
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2024.