Revoca Indulto: La Cassazione Annulla se la Pena Viene Ridotta
La revoca indulto è un istituto delicato che interviene quando un soggetto, già beneficiario di un atto di clemenza, commette un nuovo reato. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 22635 del 2024, chiarisce un punto fondamentale: il giudice dell’esecuzione, prima di disporre la revoca, deve basare la propria valutazione sull’entità definitiva della pena inflitta per il nuovo reato, anche se questa è stata ridotta in un momento successivo alla condanna originaria. Vediamo nel dettaglio la vicenda.
I Fatti del Caso
Un individuo aveva ottenuto il beneficio dell’indulto su una pena di sei mesi di reclusione e 1.200 euro di multa, inflittagli dal Tribunale di Paola nel 2005. Successivamente, nel 2007, veniva condannato dal Tribunale di Napoli alla pena di due anni di reclusione per un altro reato.
In base a questa nuova condanna, la Corte d’Appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, disponeva la revoca dell’indulto precedentemente concesso. Tuttavia, un elemento cruciale non era stato considerato: la pena di due anni era stata successivamente rideterminata da un altro provvedimento della stessa Corte d’Appello, e ridotta a un anno e sei mesi di reclusione.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha quindi presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la pena effettiva e definitiva, essendo inferiore alla soglia legale, non giustificava più la revoca del beneficio.
La Decisione della Cassazione sulla revoca indulto
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Gli Ermellini hanno stabilito che l’ordinanza della Corte d’Appello era viziata, poiché si basava su un dato non più attuale. Il giudice dell’esecuzione, infatti, ha l’obbligo di esaminare tutti i titoli in esecuzione e di considerare lo stato giuridico e fattuale del condannato al momento della sua decisione.
La Corte ha quindi annullato l’ordinanza impugnata e ha rinviato il caso allo stesso giudice dell’esecuzione per un nuovo esame, che dovrà tenere conto della pena effettivamente ridotta.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione si fonda su un principio di legalità e di completezza dell’accertamento. La legge n. 241 del 2006, che disciplina l’indulto, prevede la revoca di diritto se il beneficiario commette, entro cinque anni, un delitto non colposo per cui riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a due anni. Nel caso di specie, la condanna originaria era di due anni, ma quella definitiva, a seguito di rideterminazione, era scesa a un anno e sei mesi, quindi al di sotto del limite legale.
L’errore del giudice di merito è stato quello di fermarsi al primo provvedimento di condanna senza verificare l’esistenza di successive modifiche. Il provvedimento di rideterminazione della pena, essendo anch’esso un titolo esecutivo, doveva essere necessariamente preso in considerazione. Ignorarlo ha portato a un’applicazione errata della norma sulla revoca indulto, violando i diritti del condannato.
Le Conclusioni
Questa sentenza riafferma un principio cruciale nella fase di esecuzione della pena: le valutazioni del giudice devono essere sempre aggiornate e basate sulla situazione giuridica complessiva e definitiva del condannato. Non è ammissibile un’applicazione automatica delle norme senza una verifica scrupolosa di tutti i provvedimenti giudiziari intervenuti. Per i cittadini, ciò rappresenta una garanzia fondamentale che le decisioni che incidono sulla libertà personale siano prese sulla base di dati corretti e completi, evitando ingiuste conseguenze derivanti da valutazioni parziali o superate.
Quando scatta la revoca di un indulto?
La revoca avviene di diritto se la persona che ha beneficiato dell’indulto commette un nuovo delitto non colposo entro un certo periodo (cinque anni nel caso di specie) e viene condannato a una pena detentiva superiore a una soglia specifica, che la legge del 2006 fissava in due anni.
Cosa deve fare il giudice se la pena del nuovo reato viene modificata dopo la prima condanna?
Il giudice dell’esecuzione ha l’obbligo di considerare la pena così come è stata rideterminata in via definitiva. Se la pena finale scende al di sotto della soglia prevista per la revoca, quest’ultima non può essere disposta sulla base della condanna originaria più grave.
Qual è stato l’errore commesso dalla Corte d’Appello in questo caso specifico?
L’errore è stato non tener conto che la pena di due anni, posta a fondamento della revoca, era stata successivamente ridotta a un anno e sei mesi. Basando la propria decisione su un dato superato, la Corte ha applicato erroneamente la norma sulla revoca dell’indulto, poiché la pena effettiva era inferiore al limite di legge.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22635 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22635 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio limitatamente alla revoca dell’indulto riconosciuto con sentenza del Tribunale di Napoli in data 17/12/2007;
dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha, per quanto qui interessa, revocato il beneficio dell’indulto concesso a NOME COGNOME in relazione alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.200 di multa inflitta con sentenza del Tribunale di Paola in data 2 febbraio 2005, irrevocabile il 18 luglio 2006, beneficio concesso con ordinanza del Tribunale di Paola in data 16 novembre 2006, rilevando che il condannato aveva subito, nel termine di legge, una condanna ad anni due di reclusione (sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 17 dicembre 2007).
Ricorre NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento all’articolo 1, comma 3, legge 31 luglio 2006, n. 241, perché, a seguito di provvedimento di rideterminazione della pena pronunciato dalla Corte d’appello di Napoli in data 24 aprile 2020, la sanzione inflitta con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 17 dicembre 2007 è stata ridotta ad anni uno e mesi sei di reclusione, cioè al di sotto del limite di legge per la revoca di diritto del beneficio dell’indul
3. Il ricorso è fondato.
3.1. Il giudice dell’esecuzione, nell’ordinare la revoca dell’indulto, non ha tenuto conto che il provvedimento preso a riferimento per l’applicazione della revoca di diritto prevista dall’articolo 1, comma 3, legge 31 luglio 2006, n. 241, ha concretamente irrogato una sanzione pari ad anni uno e mesi sei di reclusione, inferiore a quella prevista dalla richiamata disposizione, sicché il provvedimento risulta, sotto tale profilo, viziato.
3.2. L’ordinanza impugnata va, quindi, annullata con rinvio al giudice dell’esecuzione perché, nella piena libertà delle proprie valutazioni di merito ed esaminando tutti i titoli in esecuzione, proceda a nuovo giudizio sulla domanda di revoca dell’indulto concesso con ordinanza del Tribunale di Paola in data 16 novembre 2006 a NOME COGNOME in relazione alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.200 di multa inflitta con sentenza del Tribunale di Paola in data 2 febbraio 2005, irrevocabile il 18 luglio 2006.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Napoli.
Così deciso il 30 aprile 2024.