Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37427 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37427 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 22/05/2025 del TRIBUNALE di COGNOME Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, che ha chiesto la riqualificazione del ricorso come opposizione e la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza depositata il 22/05/2025, il Tribunale di COGNOME ha disposto la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio già disposta in favore di NOME COGNOME, nell’ambito del procedimento avente n. 4787/2022 R.G.N.R..
Il giudice procedente ha osservato che, sulla base dei successivi accertamenti compiuti dalla Guardia di RAGIONE_SOCIALE, il ricorrente era risultato proprietario di sei autoveicoli, mentre anche altre due componenti del nucleo familiare risultavano essere titolari di veicoli nonché di un reddito dichiarato; ha quindi osservato che tali mezzi comportavano spese di gestione tali da presupporre un reddito ben superiore rispetto a quello autocertificato, imponendo quindi la revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell’art.112, lett.d), d.P.R. 30 maggio 2002, n.115
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME, in riferimento allo stesso art.112 del TUSG, evidenziando che la valutazione del Tribunale si basava su un dato meramente presuntivo, derivante dalla disponibilità di beni mobili registrati in capo al ricorrente e ai componenti del proprio nucleo familiare; ha osservato che i beni in questione erano vetusti e privi di valore economico, non marcianti e privi di assicurazione, con conseguente sussistenza dei requisiti per l’ammis sione al beneficio.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che l’impugnazione andasse qualificata come opposizione ai sensi dell’art.99 del TUSG, con conseguente trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di COGNOME.
Il ricorso -in relazione al combiNOME disposto degli artt. 112, 113 e 99 del TUSG -va qualificato come opposizione e quindi trasmesso, per competenza, al Presidente del Tribunale di COGNOME.
In ordine al regime di impugnazione del decreto di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, adottato dal giudice procedente ai sensi dell’art.112 del TUSG, questa Corte ha rilevato che il provvedimento è impugnabile negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dall’art. 99, relativo alla decisione sull’istanza di ammissione, poiché il citato testo unico, avendo natura “compilativa”, non ha abrogato i diritti e le garanzie difensive previste dalla previgente disciplina e, quindi, il “ricorso” al presidente dell’ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca e il successivo ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che definisce il predetto “ricorso” (cfr. Sez. U. n. 36168 del 14/07/2004, COGNOME, Rv. 228667).
Su tale assetto è intervenuta la legge 168/05 di conversione del d.l. 115/2015 che ha previsto espressamente la possibilità della revoca d’ufficio da parte del magistrato (art. 112 co. 1 lett. d)) nelle ipotesi di mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92, confermando la ricorribilità diretta del provvedimento che decide sulla richiesta di revoca ai sensi del citato art. 112 co. 1 lett. d) (art. 113).
Così ricostruito il sistema impugNOMErio in esame, punto di partenza è rappresentato dal fatto che il ricorso diretto per cassazione è previsto solo avverso il provvedimento di revoca adottato su richiesta dell’ufficio finanziario e non anche avverso quello adottato d’ufficio dal giudice procedente.
A tale proposito, questa Corte ha affermato il principio in base al quale nel caso di revoca dell’ammissione al beneficio disposta su richiesta
dall’amministrazione finanziaria, l’interessato, ove non intenda proporre opposizione ai sensi dell’art. 99, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ha la facoltà di ricorrere direttamente per cassazione, ai sensi dell’art. 113 d.P.R. cit., per violazione di legge (Sez. 4, n. 11771 del 07/12/2016, dep. 2017, Doratiotto, Rv. 269672); mentre, nel caso in cui la revoca sia stata adottata ex officio il provvedimento di revoca è reclamabile unicamente davanti al Presidente del Tribunale o della Corte di Appello che ha emesso il provvedimento, essendo funzionalmente incompetente qualsiasi altro giudice. (Sez. 4, Sentenza n. 37519 del 03/05/2017, COGNOME, Rv. 270851; Sez. 4, Ordinanza n. 3305 del 17/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282573), mentre non è esperibile il ricorso per cassazione (Sez. 4, Ordinanza n. 47812 del 08/10/2019, COGNOME, Rv. 277558).
Nel caso di specie, si è di fronte a un’ipotesi di revoca disposta d’ufficio a seguito dell’acquisizione di informazioni richieste alla Guardia RAGIONE_SOCIALE, ma non su richiesta della relativa amministrazione.
Il ricorso deve essere, pertanto, qualificato ai sensi dell’art. 99 TUSG, quale opposizione al decreto di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di COGNOME.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come opposizione ai sensi dell’art.99 d.p.r. 115/2002, dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di COGNOME per l’ulteriore corso.
Così è deciso, 30/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME