Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 4357 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 4357 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 31/05/2023 del TRIBUNALE di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto di disporre l’annullamento con rinvio del
provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Firenze ha dichiarato inammissibile l’istanza proposta dal difensore di NOME COGNOME, nell’ambito del procedimento penale n.12758/2019 RGNR, finalizzata alla dichiarazione di illegittimità del decreto emesso dallo stesso Ufficio il 31/05/2023 e con il quale era stata revocata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato già disposta in favore del ricorrente.
Il Tribunale ha motivato la dichiarazione di inammissibilità sulla dedotta esperibilità, quale unico rimedio, del ricorso per cassazione ai sensi dell’art.113 del d.P.R. 30/05/2002, n.115.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto la violazione di legge, oltre che la illogicità e carenza della motivazione del provvedimento impugnato – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – in relazione agli artt. 99 e 113 del d.P.R. n.115/2002.
Ha premesso le circostanze di fatto che erano state poste alla base dell’opposizione avverso il precedente provvedimento di revoca (formulata alla luce dell’art.281decies cod.proc.civ.) e giustificata dall’autorità procedente sulla base delle informazioni inviate da parte dell’amministrazione finanziaria in ordine ai redditi percepiti, nel corso dell’anno 2018, dal padre convivente NOME COGNOME, assumendo che i redditi medesimi non sarebbero stati valutabili ai fini del beneficio del patrocinio a spese dello Stato attesa la situazione di conflittualità sussistente tra i due soggetti e la conseguente non computabilità dell’ulteriore reddito ai sensi dell’art.76 del d.P.R. n.115/2002.
Ha quindi dedotto – in riferimento alla motivazione del provvedimento impugnato – che il ricorso per cassazione non poteva considerarsi come l’unico rimedio esperibile in caso di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio; essendo invece prevista la facoltà di impugnare tale provvedimento, alternativamente, con lo strumento dell’opposizione ai sensi dell’art.99 del d.P.R. n.115/2002, richiamando sul punto la parte motiva della pronuncia n.11771/2017 di questa Corte.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
4. Il ricorso è fondato.
5. Occorre fare riferimento al principio in base al quale, in tema di patrocinio a spese dello Stato, il provvedimento di revoca dell’ammissione ad esso disposto a norma dell’art. 112 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) è impugnabile negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dal precedente art. 99 relativo all’istanza di ammissione, poiché il citato testo unico, avendo natura “compilativa”, non ha abrogato i diritti e le garanzie difensive previste dalla previgente disciplina (ovvero il ricorso al presidente dell’ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca e successivo ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che definisce il predetto ricorso; Sez. U, Sentenza n. 36168 del 14/07/2004, COGNOME, Rv. 228667); tanto in relazione al disposto dell’art.6, comma 4, della I. 30/07/1990, n.217 (istitutiva del patrocinio a spese dello Stato), il quale prevedeva che «Entro venti giorni da quello in cui ha ricevuto l’avviso di deposito di cui al comma 1 ovvero copia del decreto nei casi di cui al comma 2, l’interessato può proporre ricorso davanti al tribunale o alla corte d’appello ai quali appartiene il giudice che ha emesso ill decreto di rigetto dell’istanza. Avverso i provvedimenti emessi dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura o dal pretore il ricorso è proposto al tribunale nel cui circondario hanno sede», disposizione integralmente richiamata dall’art.10, comma 1, nell’ipotesi di revoca del beneficio.
6. Proprio sulla base di tale enunciato, Sez. 4, n. 11771 del 07/12/2016, dep. 2017, Doratiotto, Rv. 269672, ha espressamente stabilito il principio in base al quale il provvedimento di revoca d’ufficio può essere alternativamente – impugnato mediante H ricorso per cassazione per violazione di legge ovvero con l’opposizione regolata dall’art.99 del d.P.R. n.115/2002; argomentazione ulteriormente avvalorata dal tenore testuale della disposizione contenuta nell’art.113, d.P.R. n.115/2002, in base alla quale contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca proveniente dall’ufficio finanziario, l’interessato «può» proporre ricorso per cassazione.
Argomentazione a sostegno della quale tale pronuncia ha sottolineato che il nostro sistema processuale prevede diverse ipotesi di utilizzabilità alternativa del gravame nel merito e della ricorribilità per saltum quali la norma generale di cui all’art. 568 comma 1 co. proc. pen., l’art., ma anche ipotesi specifiche quali l’art. 311 comma 2 che prevede espressamente il
ricorso per saltum per violazione di legge avverso le ordinanze che dispongono una misura coercitiva o l’art. 36 commi 1 e 2 d.lgs, 274 del 2000, in materia di impugnazione del pubblico ministero avverso le sentenze del giudice di pace; premessa in base alla quale deve ritenersi che l’interpretazione secondo cui l’art.113 del d.P.R. n.115/2002 riconosce all’interessato una facoltà alternativa rispetto a quella dell’opposizione deve ritenersi del tutto coerente con una ricostruzione sistematica del nostro sistema delle impugnazioni.
Da ciò ne consegue l’ammissibilità dell’originario rimedio esperito dall’odierno ricorrente, con individuazione del Tribunale di Firenze quale autorità competente a decidere, pure se il provvedimento di revoca era stato adottato su richiesta dell’amministrazione finanziaria.
Pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale suddetto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze per l’ulteriore corso.
Così deciso il 9 gennaio 2024
Il onsigliere estensore
La Presidente