Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 13397 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13397 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MESAGNE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/09/2023 del TRIBUNALE di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con provvedimento del 12 settembre 2023 ha revocato, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. d), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che era stato adottato il 10 gennaio 2020 in favore, appunto, di NOME COGNOME.
La motivazione del provvedimento di revoca è – testualmente ed integralmente – la seguente:
« vista la nota dell’RAGIONE_SOCIALE con la quale è stato accertato che le situazioni reddituali relative a COGNOME NOME e al suo nucleo familiare, dichiarate con riferimento agli anni di imposte 2018 – 2019 – 2020, superano i limiti di legge per l’ammissione al gratuito patrocinio;
rilevato che non risulta che l’imputato abbia comunicato le variazioni di reddito;
ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 112 comma 1 lett. d) DPR n. 115/2002, debba provvedersi ala revoca del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio essendo stata verificate la mancanza sopravvenuta RAGIONE_SOCIALE condizioni di reddito per poter godere del beneficio; P.Q.M. revoca Li».
Ciò posto, ricorre per la cassazione del provvedimento di revoca NOME COGNOME, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico, complessivo, motivo con il quale, riassunti gli antefatti, denunzia promiscuamente violazione di legge (art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002) e vizio di motivazione, che sarebbe mancante, contraddittoria o manifestamente illogica.
L’effettivo contenuto della nota dell’amministrazione finanziaria su cui il Giudice fonda la revoca è – si assume – diverso da come si legge nel provvedimento, avendo l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fatto riferimento al superamento dei limiti di reddito unicamente per l’anno 2020, non per gli anni 2018 e 2019.
Inoltre, nel 2020, ma già dal 2019, il ricorrente non conviveva più con la madre, sig.ra COGNOME, avendo cessato tale coabitazione ed essendo andato a vivere presso la compagna e poi altrove, in una località differente ove svolgeva attività lavorativa retribuita, come da documentazione che si allega al ricorso.
Si chiede, dunque, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il P.G. della Corte di cassazione nella requisitoria scritta del 21 novembre 2023 ha chiesto qualificarsi il ricorso come reclamo ex art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002 e trasmettersi lo stesso al Presidente del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni.
1.1. Va preliminarmente disattesa la richiesta del P.G. di qualificazione del ricorso come reclamo e trasmissione dello stesso al Presidente del Tribunale: infatti, avendo l’RAGIONE_SOCIALE chiesto la revoca del provvedimento di ammissione, dove trovare applicazione nel caso di specie l’art. 113 del d.P.R. n. 115 del 2002 (secondo cui «Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi della lettera d), comma 1, dell’articolo 112, l’interessato può proporre ricorso per cassazione »), non già l’art. 99 dello stesso.
1.2 Ciò posto, il ricorrente ha rappresentato, mediante allegazione di documentazione che appare congruente, una situazione di fatto differente da quella ritenuta dal Tribunale. In particolare: nel documento n. 3 (nota dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del 16 gennaio 2020) si parla esclusivamente di superamento del limite di reddito nell’anno 2020 e non nelle annualità precedenti, difformemente da quanto si legge nel provvedimento impugnato; dalla lettura dei documenti sub nn. 4-5-6-7 (rispettivamente: provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Lecce del 22-24 settembre 2020; e tre istanze dell’interessato al Tribunale di sorveglianza avanzate il 6 novembre 2019, il 10 giugno 2020 ed il 30 luglio 2020) si ricava che NOME COGNOME negli anni 2019 e 2020 viveva in località diversa da quella ove abita la madre, sig.ra NOME COGNOME.
Si impone, quindi, l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, affinchè il Giudice di merito, eventualmente facendo ricorso ai propri poteri istruttori, accerti quale fosse la situazione reddituale effettiva dell’interessa negli anni in questione.
Discende quindi la pronunzia in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 20/12/2023.