Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 89 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA
Penale Sent. Sez. 4 Num. 89 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2025
QUARTA SEZIONE PENALE
– Presidente –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO del foro di Roma, in difensa del COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello presentato nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale locale con la quale era stato condannato per il reato di cui all’art. 110 e 624 bis, co. 3, cod. pen. in relazione all’art. 625, co. 1 n. 2 cod. pen., commesso il 23 agosto 2024, sul presupposto della mancanza di legittimazione del difensore di fiducia che, alla data di presentazione dell’atto di appello, era stato revocato.
Avverso il provvedimento suddetto Ł stato proposto ricorso affidato ad unico motivo con cui si deduce l’inosservanza o erronea applicazione degli artt. 107, co. 3, cod. proc. pen. con riferimento all’art. 2 cod. pen. e 24 Cost. e vizio di motivazione.
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
UP – 28/10/2025
All’udienza le parti hanno concluso come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł manifestamente infondato.
L’esegesi operata dal giudice di appello Ł, infatti, corretta.
L’appello, dunque, Ł stato ritenuto presentato da un difensore ormai privo della legittimazione a rappresentare l’imputato.
Non rileva, dunque, che la revoca sia portata a conoscenza del difensore, atteso che ciò che rileva Ł che venga assicurata la continuità della difesa in virtø della comunicazione al difensore di fiducia investito del mandato (Sez. 3, n. 7151 del 18/12/2020, Rv. 281878 – 01; Sez. 2, n. 22165 del 08/03/2013, Rv. 255935 – 01) e ciò per l’evidente ragione che il diritto di difesa Ł posto a presidio dell’imputato, e non del suo difensore.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
La Consigliera est.
Il Presidente