Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 15952 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 15952 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da NOME, nato a Caserta il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 3/10/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 3/10/2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord applicava ad NOME COGNOME e NOME COGNOME – ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. – la pena di due anni, otto mesi di reclusione e 12mila euro di multa ciascuno con riguardo al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Propongono congiunto ricorso per cassazione i due imputati, deducendo con unico motivo – la violazione degli artt. 178, lett. c), 179, 185, 446-458 cod. proc. pen. Nonostante gli stessi avessero nominato due difensori, gli AVV_NOTAIO COGNOME e COGNOME, il decreto di fissazione dell’udienza per l’applicazione della pena, a seguito di notifica del decreto di giudizio immediato, sarebbe stato notificato al solo AVV_NOTAIO, così come il rinvio alla data del 3/10/2023, disposto fuori udienza. Sarebbe evidente, pertanto, il vulnus nella difesa degli imputati e la nullità di tutti gli atti successivi, compresa la sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi risultano manifestamente infondati.
In primo luogo, il Collegio osserva che ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ebbene, nessuna di queste ipotesi, di stretta interpretazione, è contemplata nel caso in esame, nel quale – a fronte di una manifestazione della volontà ritualmente espressa, al pari del consenso del pubblico ministero – si contesta soltanto che uno dei due difensori fiduciari non avrebbe ricevuto notifica del decreto di fissazione dell’udienza camerale, fissata per decidere la richiesta di cui all’art. 444 cod. proc. pen.
Nel merito, peraltro, il Collegio – come da verifica degli atti – osserva che, in effetti, alla data di emissione del decreto di giudizio immediato (14/7/2023) i due imputati risultavano assistiti di fiducia dagli avvocati COGNOME e COGNOME. Con richiesta depositata il 17/7/2023, tuttavia, gli stessi ricorrenti formulavano domanda di applicazione della pena, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., con atto sottoscritto dal solo AVV_NOTAIO; alla richiesta, infatti, erano allegate le procure speciali rilasciate dagli stessi COGNOME e COGNOME, con le quali questi ribadivano la nomina fiduciaria del solo citato AVV_NOTAIO, “con revoca di ogni altra nomina”, conferendo allo stesso legale, per l’appunto, procura speciale anche per il “patteggiamento”.
5.1. L’avvenuta, espressa revoca della nomina fiduciaria dell’avvocato COGNOME, pertanto, ha giustificato la notifica del decreto di fissazione dell’udienza (per il 27/9/2023) all’unico difensore ormai incaricato, AVV_NOTAIO, così come la notifica dell’avviso di rinvio della stessa udienza al 3/10/2023.
I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2024
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