Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4305 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 4305  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALMI nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a GIOIA TAURO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/05/2023 del TRIBUNALE di PALMI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato;
dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha annullato in parte il provvedimento di esecuzione pene concorrenti emesso nei confronti di NOME COGNOME dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi in data 24 gennaio 2019 n. 30.233/2018 R.E.S., ordinando la rimozione dallo stesso del riferimento alle sentenze del G del Tribunale di Palmi in data 23 gennaio 2008, irrevocabile 1’8 luglio 2008 della Corte d’appello di Reggio Calabria in data 19 settembre 2007, irrevocabile 27 maggio 2008, perché il rapporto esecutivo si era già esaurito.
Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi ch denuncia la violazione di legge poiché l’inserimento delle indicate sentenze provvedimento di cumulo era obbligatorio, alla luce dell’art. 663 cod. proc. pe in considerazione della sopravvenuta revoca dell’indulto concesso anche i relazione alle indicate sentenze.
3.  Il ricorso è fondato.
3.1. Il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti n. 30233 del 2018 R.E.S. della Procura di Palmi è fondato sul principio dell’unità del rapp esecutivo che si riferisce soltanto alle pene comminate per reati commessi prim dell’inizio della detenzione (Sez. 1, n. 13985 del 25/02/2020, COGNOME, R 278939; Sez. 1, n. 32896 del 30/06/2014, Facella, Rv. 261197).
Detto provvedimento, infatti, tiene conto, per espressa previsione di legg del provvedimento di revoca dell’indulto emesso in data 17 maggio 2018 dalla Corte di appello di Ancona, in funzione di giudice dell’esecuzione.
L’indulto, effettivamente, era stato considerato nel provvedimento di cumulo n. NUMERO_DOCUMENTO che riguarda le due sentenze oggetto del provvedimento del giudice dell’esecuzione di Palmi, sicché è dei tutto legittimo che le sentenze in quest siano nuovamente poste in esecuzione.
3.2. L’ordinanza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio perché emessa in violazione di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore – generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pe
Così deciso il 15 dicembre 2023.