Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 48801 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48801 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 del GIP TRIBUNALE di AREZZO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. dei PG in persona del Sostituto P.G. NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il proposto ricorso.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza con cui il GIP presso il Tribunale di Arezzo in data 1/7/2023,, gli ha applicato la pena di mesi otto di arresto ed euro 1600 di ammenda, con revoca della patente di guida, per i reati di cui agli artt. 186, co. 1, 2 lett. c) e 2bis e 187 co. 1 e cod. strada per avere circolato, in Arezzo il 13/1/2023, in stato di ebbrezza alcolica, con valore superiore a 1.50 g/I, e in stato di alterazione da sostanze stupefacenti, provocando un incidente stradale.
Il difensore dell’imputato avverso la sentenza ex art. 444 cpp rappresentando due motivi, entrambi concernenti la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, lamentando: a. il difetto, sul punto, di qualsivoglia motivazione; b. lamentando la mancata sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte Costituzionale a seguito di questione sollevata da Corte di appello di Milano con ordinanza 14 luglio 2022.
Chiede, pertanto annullarsi la sentenza impugnata.
Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.
I motivi sopra illustrati sono manifestamente infondati e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Quanto al primo, è priva di fondamento la doglianza concernente il difetto di motivazione posto che le disposizioni di legge di cui all’imputazione (186 co. 2 bis e 187 co. 1 bis cod. strada) impongono, data la condotta tenuta, che il giudice provveda alla revoca della patente, in assenza di qualsivoglia discrezionalità. Nessun onere motivazionale era pertanto sussistente.
Ad analoga conclusione deve giungersi quanto al secondo motivo di ricorso in quanto nessuna questione di costituzionalità è stata proposta nell’ambito del presente procedimento, con conseguente obbligo di pronuncia in tal senso, e perciò l’omessa sospensione è, evidentemente, dovuta alla circostanza che il decidente ha ritenuto, implicitamente, di non considerare ia questione fondata. In altre parole nessun obbligo di motivare e nessun obbligo di sospendere risultava in capo al GIP del Tribunale di Arezzo.
Peraltro, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 194 del 27/10/2023, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 186, c 2-bis, cod. strada, in riferimento agli artt. 13, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, e non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, co. 2-bis, cod. strada, in riferimento all’art. 3 Cost., sollev dalla Corte d’appello di Milano, con l’ordinanza del 14/7/20202 di cui in ricorso.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della c:ausa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2023
Il Cqnigliere estensore
Il Presidente