Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25492 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25492 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/01/2024 del TRIBUNALE di FERRARA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG GLYPH i
Ritenuto in fatto
Il Tribunale di Ferrara, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di NOME COGNOME volta ad ottenere la dichiarazione di nullità del provvedimento di cumulo n. 331NUMERO_DOCUMENTO22 SIEP della Procura della Repubblica in sede, in quanto asseritamente abnorme.
Il richiedente ha lamentato che un primo provvedimento di cumulo è stato sostituito con un altro, corretto nel merito , ma per lui più sfavorevole.
Siccome, però, il secondo provvedimento è corretto e non esiste alcuna norma che impedisca al pubblico ministero di revocare un precedente provvedimento errato, la richiesta va rigettata.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME (alias NOME), che ha articolato più motivi.
2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. In disparte la natura amministrativa e non giurisdizionale del provvedimento di esecuzione delle pene detentive, la sua modifica o sostituzione ad opera del pubblico ministero che lo ha emesso può trovare giustificazione soltanto per l’insorgenza di fatti nuovi e per esigenze di aggiornamento della posizione processuale del condannato. È invece illegittimo un intervento di modificazione o di sostituzione determinato dall’esigenza di rimediare ad asseriti errori.
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La revoca della sospensione dell’esecuzione, quale effetto della sostituzione del provvedimento di esecuzione, è intervenuta al di fuori dei casi previsti dalla legge e quindi in modo del tutto illegittimo.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La premessa, condivisa anche dal ricorrente, della natura amministrativa e non giurisdizionale del provvedimento di cumulo non giustifica la conclusione di una revocabilità limitata alla sopravvenienza. Se pure il dato nuovo sopravvenuto possa costituire la ragione più frequente di revoca del provvedimento, nulla impedisce di ritenere la piena legittimità di una revoca motivata dalla necessità di
rimediare ad un errore. Non può dirsi, come invece si argomenta in riguardo ai provvedimenti aventi natura giudiziaria, che l’emissione di un atto di natura amministrativa consumi il potere provvedimentale impedendo, fuori dei casi di sopravvenienze, un ri-esercizio del potere per mezzo di una nuova adozione dello stesso atto emendato da un precedente errore.
L’emissione del provvedimento di cumulo non spoglia ipertanto, il pubblico ministero del potere di provvedere, sicché non è affetto da alcuna invalidità un successivo provvedimento adottato per eliminare, nel precedente, errori o incompletezze.
Vale, anche in questa ipotesi, il principio di diritto per il quale ” provvedimento di cumulo, emesso a norma dell’art. 663 cod.proc.pen., ha natura amministrativa e non giurisdizionale e, pertanto, è suscettibile d’essere revocato o rimosso, al fine di tenere costantemente aggiornata la posizione processuale del condannato, e non diventa mai definitivo, salvo che su di esso si sia pronunciato il giudice dell’esecuzione, il cui intervento può essere richiesto dal condannato senza limiti di tempo” – Sez. 1, n. 26321 del 27/5/2019, Rv. 276488; Sez. 1, n. 36236 del 23/9/2010, Rv. 248298; Sez. 1, n. 9708 del 9/1/2007, Rv. 236240 -.
Il ricorso, per quanto esposto, va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 26 marzo 2024
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