Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15394 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15394 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nata a Caserta il DATA_NASCITA
avverso il decreto emesso dalla Corte di appello di Napoli il 28/03/2023;
visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli ha confermato il decreto di rigetto della richiesta d revoca parziale del decreto con cui è stata disposta la confisca di prevenzione di alcuni beni, ritenuti solo formalmente appartenenti a COGNOME NOMENOME NOME di COGNOME NOME, soggetto proposto.
Ha presentato ricorso per cassazione NOME COGNOME articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione.
La Corte avrebbe errato nel ritenere che il Tribunale avesse considerato inammissibile la richiesta di revoca per avere scelto il richiedente in modo inesatto l’istituto a cui riferimento, proponendo cioè la domanda attraverso un incidente di esecuzione.
Assume la ricorrente che il Tribunale non avrebbe dovuto limitarsi al nomen juris del rimedio evocato ed avrebbe dovuto qualificare la richiesta come ric:hiesta di revoca della confisca.
Sotto altro profilo, sarebbe errata l’affermazione della Corte secondo cui quanto dedotto nella richiesta non costituirebbe una prova nuova, trattandosi di documenti preesistenti; si assume invece che prova nuova dovrebbe considerarsi non solo quella sopravvenuta ma anche quella, come nel caso di specie, preesistente e scoperta dopo che la misura ablatoria è divenuta definitiva.
Sotto ulteriore profilo, la Corte non avrebbe preso in considerazione nel merito l’elaborato tecnico prodotto nell’interesse della ricorrente e contenente aerofotogrammi estrapolati dal sito Geoportale nazionale e relativi alla esatta collocazione logisti dell’immobile confiscato, sito in Casal di Principe, alla INDIRIZZO; sarebbe errata, i particolare, l’affermazione secondo cui la retrodatazione della data di costruzione dell’immobile non sarebbe decisiva ai fini di escludere la interposizione fittizia de stesso sulla base degli argomenti sviluppati dal Tribunale.
Le foto, argomenta la ricorrente, attesterebbero invece l’esistenza dell’immobile, ad un solo piano, sin dal 1994 e dunque in un epoca in cui l’edificazione era pienamente compatibile con la provvista economica dei coniugi COGNOME.
Quanto al piano rialzato, esso risalirebbe al 2003 e i coniugi in questione avrebbero avuto la disponibilità per la edificazione avendo nel 2001 ricevuto un indennizzo assicurativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
In via preliminare, va evidenziato come la Corte di appello, diversamente dagli assunti difensivi, abbia spiegato che il Tribunale, pur indicando l’erroneità formale de mezzo giuridico con cui la richiesta è stata proposta, abbia in sostanza riqualificato l domanda in richiesta di revoca e, nondimeno, l’abbia ritenuta inammissibile.
Ciò detto, assume rilievo la sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 57 del 19/12/2006 (dep. 2007), Auddino, Rv 234955, con la quale si è rifedefinito l’ambito applicativo dell’istituto della revoca delle misure di prevenzione di cui all’ar comma secondo, L. 27 dicembre 1956 n. 1423, in origine prevista solo per quelle personali e resa, per via interpretativa, applicabile, in funzione di revisione, anche
quelle patrimoniali, onde riparare la lesione al diritto di proprietà, quale be costituzionalmente protetto.
Con la sentenza in questione la Corte di cassazione ha chirarito che la ragione giustificativa della revoca “ex tunc” della misura di prevenzione patrimoniale è quella di porre rimedio ad un possibile errore giudiziario in ragione di una invalidità genetica de provvedimento.
Le Sezioni unite hanno ritenuto utilizzabile l’art. 7, comma secondo, della legge indicata anche in relazione alla misura prevista dall’art. 2 ter, terzo comma, della legg 31 maggio 1965, n. 575, identificandosi nella revoca in esame un generale mezzo predisposto dal legislatore per adempiere all’obbligo riparatorio prefigurato dall’ultim comma dell’art. 24 della Costituzione.
La richiesta di rimozione del provvedimento definitivo in tema di misure di prevenzione, hanno osservato le Sezioni unite, deve avere un ambito applicativo conforme al solco dei limiti di rivedibilità del giudicato di cui agli artt. 630 e ss. proc. pen., con postulazione, dunque, di prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento, escludendo dal relativo novero “gli elementi già considerati nel procedimento di prevenzione o in esso deducibili” e giudicando esplicitamente prove nuove anche “quelle non valutate nemmeno implicitamente”, secondo un approdo ormai raggiunto, in tema di elaborazione delle condizioni per la revisione in generale, da Sez. U., 26 settembre 2001, Pisano).
Gli elementi dedotti devono cioè essere diretti, nella utilizzazione dell’art. 7 dimostrare l’insussistenza di uno o più dei presupposti del provvedimento reale e, pertanto, in primo luogo la pericolosità del proposto, ma anche, unitamente o separatamente, la disponibilità diretta o indiretta del bene in capo a questi.
Dunque, una prova sopravvenuta ovvero una prova preesistente e non deducibile nel senso che la parte non aveva potuto a suo tempo portarla alla cognizione del giudice per causa di forza maggiore o per fatto del terzo o perché materialmente “scoperta” successivamente – « indipendentemente dalla circostanza che l’omessa conoscenza da parte di quest’ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante, tale profilo, solo ai fini del diritt riparazione dell’errore giudiziario»”, ovvero, ancora, una prova dedotta ma nemmeno implicitamente valutata.
Sotto altro profilo, ai fini della revoca della misura di prevenzione, la prova, oltre essere “nuova” deve possedere il necessario requisito della “dimostratività” ai fini dell’accertamento dell’errore di giudizio da rescindere.
Il “novum” posto a base di tale giudizio deve’ cioè, presentarsi, nel quadro di un ponderato scrutinio che tenga conto anche delle prove a suo tempo acquisite, come un fattore che determini una decisiva incrinatura del corredo fattuale sulla cui base si è pervenuti al giudicato oggetto di revisione, dal momento che, ove così non fosse,
qualsiasi elemento in ipotesi favorevole potrebbe essere evocato a fondamento di un istituto che, da rimedio straordinario, si trasformerebbe ineluttabilmente in una non consentita impugnazione tardiva.
In tema di revisione, la valutazione sull’ammissibilità della richiesta, proposta sul base dell’asserita esistenza di una prova nuova, deve avere ad oggetto, oltre che l’affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisit in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione, tra prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta. (Sez. 1, n. 34928 del 27/06/2012, Conti Mica, Rv. 253437).
Tale affermazione assume valenza ulteriore ove si considerino le peculiarità che caratterizzano il procedimento di prevenzione rispetto al processo penale “ordinario”, proprio sul versante dei profili “dimostrativi” e delle particolari regole di giudizio de in tema di apprezzamento del materiale probatorio, che, evidentemente, influiscono (accrescendolo) sul quantum necessario per asseverare Terrore” del giudizio di prevenzione da revocare.
Si tratta di principi in parte rivisti in relazione alla definizione di prova nuova rile ai fini dell’istituto della revocazione della misura ablatoria ai sensi dell’art. 28 del d 6 settembre 2001, n. 159, individuata sia in quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva- mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell’ambito del suddetto procedimento, salvo che l’interessato dimostri l’impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore (Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, COGNOME, Rv. 283707).
Nel caso di specie, sia che si voglia fare correttamente riferimento al sistema previgente alla entrata in vigore dell’istituto della revocazione della confisca ai sen dell’art. 28 d. Igs n. 159 del 2011, sia che invece si voglia ritenere applicabile l’art cit., nondimeno il motivo di ricorso è inammissibile.
La richiesta di revoca è sostanzialmente basata su una consulenza tecnica contenente degli aereo-fotogrammi preesistenti da anni: non si tratta, dunque, né di una prova sopravvenuta, né di una prova preesistente e non deducibile – nel senso che la parte non aveva potuto a suo tempo portarla alla cognizione del giudice per causa di forza maggiore- e neppure di una prova “scoperta” solo in seguito.
Né, sotto altro profilo, è stato chiarito, al di là di affermazioni generiche, quando prospettata prova nuova sarebbe stata scoperta, perché non è stata dedotta nel procedimento, e, soprattutto, perché, rispetto alla trama argomentativa posta a fondamento del provvedimento ablatorio, la prova in questione avrebbe una valenza disarticolante al punto da far venire meno i presupposti legittimanti la disposta confisca.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2024.