Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3697 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 1 Num. 3697 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/12/2022 del TRIBUNALE di PESCARA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in preambolo, il Tribunale di Pescara ha rigettato l’impugnazione, presentata nell’interesse di COGNOME NOME COGNOME NOME, avverso l’ordinanza in data 23 dicembre 2022 con la quale lo stesso Tribunale di Pescara aveva respinto l’istanza ex art. 28 d. Igs. n. 159 del 2011, volta a ottenere la revocazione della confisca.
Il provvedimento ablatorio è stato reso nell’ambito di procedimento di prevenzione instaurato in data antecedente al 2011, su postulato della pericolosità sociale c.d. generica, ai sensi dell commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, illo tempore vigente, di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rispettivamente nonni e genitori dei ricorren manifestatasi attraverso condotte illecite e della sproporzione tra i da costoro posseduti, direttamente o per interposta persona, e le ent lecite dei proposti e di chi ne risultava titolare.
Detto procedimento si è concluso con la confisca del bene immobile indicato nel provvedimento impugnato, con provvedimento divenuto esecutivo nel 2013.
Nel 2022 COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno chiesto la revocazione della confisca invocando i principi enunciati dalla Cor costituzionale con la sentenza n. 24 del 2019 e deducendo, particolare, che i proposti erano stati reputati socialmente peric siccome rientranti, esclusivamente, nella categoria dei sogge «abitualmente dediti ai traffici delittuosi» – prevista dall’art. 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (e, in precedenza, ancora dall’a legge 27 dicembre 1956, n. 1423) – della quale il giudice delle leggi sancito l’illegittimità costituzionale.
L’adito Tribunale di Pescara, il 23 dicembre 2022, ha rigettato richiesta di revoca sul rilievo dell’ininfluenza della evocata pron della Corte costituzionale sulla misura di prevenzione patrimonia applicata ai proposti, ritenuti soggetti socialmente pericolosi, oltre sensi dell’art. 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 201.1, n. 159, disp colpita dalla declaratoria di incostituzionalità, anche sulla base di previsto dagli artt. 1, lett. b), e 4 del menzionato corpus normativo; norme, queste, non interessate dalla dichiarazione di incostituzionalità.
Avverso tale provvedimento il difensore di COGNOME NOME e COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e difetto di motivazione, sotto plurimi profi sostenendo la sussistenza, di contro, nella specie dei presupposti addivenire alla revoca della misura di prevenzione personale.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 6 luglio 202023, ha conc per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’impugnazione proposta deve essere qualificata come ricorso in appello.
In limine, mette conto precisare che, come risulta dal decreto del Tribunale di Pescara applicativo della misura di prevenzione, la relat proposta risale a epoca antecedente al 13 ottobre 2011, data di entr in vigore della normativa introdotta dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. sicché, in forza della norma transitoria di cui all’art. 117 di tale d disciplina di riferimento del caso di specie non può essere rinvenuta ne nuova normativa dettata dal testo unico.
Il rimedio della revocazione della decisione definitiva sulla confi di prevenzione, previsto dall’art. 28 d. Lgs. n. 159 del 2011, t invero, applicazione in relazione a provvedimenti di confisca adottati do del 13 ottobre 2011, data di entrata in vigore del citato d. Igs. n. 1 2011 (ex plurimis Sez. 6, n. 17854 del 27/05/2020, COGNOME, Rv. 279283; Sez. 1, n. 33782 del 08/04/2013, COGNOME, Rv. 257116; Sez. 1, n. 2945 de 17/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258599).
Nel caso in esame, quindi, a norma dell’art. 7 della I. n. 1423 1956, in base al quale l’organo competente per la revoca della confisc l’organo giudicante che l’aveva disposta, correttamente il provvedimen è stato emesso dal Tribunale di Pescara, e non dalla Corte di appello, essendosi qualificata la domanda – sia da parte dell’organo giudican sia da parte del ricorrente – come revocazione ai sensi dell’art. 28 d. n. 159 del 2011.
Ciò premesso, l’impugnazione del provvedimento che decide sull’istanza di revoca o di modifica del decreto applicativo di misura di prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423 del 1956, è consentita sulla base della lettura logico-sistematica dell’art. 7, comma 3, L. n. 1423 del 1956 e successive modifiche e, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, avverso detto provvedimento è esperibile l’appello e non il ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 373 del 09/06/2015, Galetti, Rv. 264618; Sez. 5 n. 26996 del 26/05/2009, COGNOME, Rv.244484; Sez. 1 n. 18665 del 01/04/2008, COGNOME, Rv. 240186; Sez. 1, n. 47413 del 23/11/2007, COGNOME, Rv. 23817).
Ciò – in assenza di una diversa e specifica disposizione – in armonia con la disciplina stabilita dall’art. 4 della medesima legge, in tema d’impugnazioni avverso il provvedimento del Tribunale sull’originaria richiesta di applicazione della misura.
Si è invero chiarito da parte della giurisprudenza appena citata che, a sostegno dell’ammissibilità dell’appello e non del ricorso immediato in cassazione, depongono considerazioni di tipo logico-sistematico.
L’istituto della revoca della confisca è disciplinato all’interno dell’autonomo sottosistema delle misure di prevenzione ed è connotato da una sua speciale funzione e fisionomia, come di desume dal fatto che esso opera rebus sic stantibus e consente il nuovo esame delle condizioni che avevano giustificato la misura ablativa (Sez. U., n. 10 del 10/12/997, Pisco, Rv. 210041). Pertanto, l’inquadrabilità dell’istituto nella fase esecutiva non comporta l’automatica applicabilità di tutte le disposizioni che regolano il procedimento di esecuzione nel codice di rito penale, essendo necessario verificare preliminarmente se esistano disposizioni proprie del sottosistema delle misure di prevenzione che possano trovare attuazione; e, d’altra parte, l’art. 4, commi 5 e 11, della 1. n. 1423 del 1956 e successive modifiche, nel rinviare alle norme del codice di rito, precisa che le disposizioni richiamate vanno osservate «in quanto applicabili».
Sulla scorta di tali principi, che qui si condividono e ribadiscono, l’impugnazione deve essere qualificata come ricorso in appello con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di L’Aquila.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di L’Aquila. Così deciso il 12 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente