Revoca Confisca: La Cassazione Chiarisce il Rimedio Corretto
Quando un tribunale nega la revoca confisca di un bene, qual è la strada giusta da percorrere per contestare la decisione? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su questo importante aspetto procedurale, sottolineando la differenza fondamentale tra appello e ricorso per cassazione. La scelta del rimedio corretto è cruciale per non vedere la propria istanza rigettata per un vizio di forma. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Tre persone si erano viste respingere dal Tribunale di Pescara la richiesta di revocare un provvedimento di confisca, applicato anni prima come misura di prevenzione su due immobili. Convinti di aver subito un’ingiustizia, hanno deciso di impugnare questa decisione, rivolgendosi direttamente alla Corte di Cassazione attraverso un ricorso.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla revoca confisca
La Suprema Corte, tuttavia, non è entrata nel merito della questione, ovvero se la confisca dovesse essere revocata o meno. La sua attenzione si è concentrata su un punto preliminare e puramente procedurale: i ricorrenti avevano scelto il mezzo di impugnazione sbagliato. Secondo la Corte, il provvedimento del tribunale che decide su un’istanza di revoca di una misura di prevenzione come la confisca non deve essere contestato con un ricorso per cassazione, bensì con un appello.
Le Motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali: un orientamento giurisprudenziale consolidato e una norma specifica del codice di procedura penale.
Il principio, già affermato in precedenti sentenze (come la n. 43995/2009 citata nel provvedimento), stabilisce che il sistema delle impugnazioni prevede una gerarchia di rimedi. L’appello permette alla Corte d’Appello di riesaminare completamente il caso, sia negli aspetti di fatto che in quelli di diritto. Il ricorso per cassazione, invece, è un rimedio ‘straordinario’, limitato al solo controllo sulla corretta applicazione della legge (il cosiddetto ‘vizio di legittimità’).
Di conseguenza, per garantire il doppio grado di giudizio nel merito, la strada corretta era l’appello. Fortunatamente per i ricorrenti, il nostro ordinamento prevede un meccanismo di salvaguardia. Ai sensi dell’art. 568, comma 5, del codice di procedura penale, se una parte propone un’impugnazione sbagliata, il giudice può ‘convertirla’ in quella corretta, purché ne sussistano i requisiti. Ed è esattamente ciò che ha fatto la Cassazione: ha convertito il ricorso in appello e ha trasmesso gli atti alla Corte d’Appello dell’Aquila, che sarà ora il giudice competente a decidere.
Conclusioni
Questa ordinanza, pur non decidendo il caso specifico di revoca confisca, offre un’importante lezione di diritto processuale. Sottolinea l’importanza di conoscere e applicare correttamente le norme sulle impugnazioni. La scelta errata del rimedio può comportare ritardi e complicazioni, anche se il principio di conversione del ricorso agisce come una rete di sicurezza per preservare il diritto di difesa. La decisione ribadisce che la via maestra per contestare una decisione del tribunale sulle misure di prevenzione è l’appello, garantendo così un esame approfondito del merito prima di un eventuale, e successivo, ricorso alla Suprema Corte.
Qual è il rimedio corretto contro un provvedimento del Tribunale che nega la revoca di una confisca di prevenzione?
Secondo la Corte di Cassazione, il rimedio ammissibile è l’appello alla Corte d’Appello competente e non il ricorso per cassazione.
Cosa succede se si presenta un ricorso per cassazione invece di un appello?
In base all’art. 568, comma 5, del codice di procedura penale, il ricorso proposto erroneamente viene convertito nell’impugnazione corretta, in questo caso l’appello. Gli atti vengono quindi trasmessi al giudice competente per l’appello.
La Corte di Cassazione ha deciso se la confisca dovesse essere revocata?
No, la Corte non è entrata nel merito della questione. Si è limitata a risolvere il problema procedurale, stabilendo che il giudizio dovrà essere svolto dalla Corte d’Appello di L’Aquila a seguito della conversione del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12683 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 12683 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MINTURNO il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 24/01/2024 del TRIBUNALE di PESCARA udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, premesso che COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, avverso il provvedimento del Tribunale di Pescara del 24/01/2024 che ha rigettato la richiesta di revoca della confisca di due immobili disposta dallo stesso Tribunale di Pescara con decreto del 12/05/2011;
considerato che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, avverso il provvedimento del tribunale che decide in ordine all’istanza di revoca della misura di prevenzione della confisca è ammissibile l’appello e non il ricorso per cassazione (ex multis, v. Sez. 5, n. 43995 del 15/10/2009, Tamborra, Rv. 245095 – 01);
che, pertanto, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. perì., i ricorsi devono essere convertiti in appelli, disponendosi la trasmissione degli atti alla Corte di appello di L’Aquila per il giudizio.
P.Q.M.
Convertiti i ricorsi in appelli, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appel di L’Aquila per il giudizio. Così deciso, il 1/03/2024