Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41734 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41734 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 18/09/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Maddaloni il DATA_NASCITA avverso il decreto del 29/04/2025 della Corte di Appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli -Sezione misure di prevenzione-, con decreto emesso in data 23 maggio 2002 nel procedimento di prevenzione a carico di NOME COGNOME, ha disposto la confisca delle quote sociali e dei beni aziendali della società RAGIONE_SOCIALE
Il menzionato decreto veniva confermato dalla Corte di Appello di Napoli con provvedimento del 17 maggio 2011, decisione divenuta definitiva a seguito della sentenza del 06 dicembre 2012 con cui la Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione dichiarava inammissibili i ricorsi proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME.
In data 06 febbraio 2024, NOME COGNOME ha chiesto, ai sensi dell’art. 7 della legge 1423/1956, la revoca della confisca delle quote sociali e dei beni aziendali della società RAGIONE_SOCIALE, tale richiesta veniva rigettata dal Tribunale di Napoli con ordinanza del 12 giugno 2024.
NOME COGNOME, propone a mezzo del suo difensore, ricorso per cassazione avverso il decreto del 29 aprile 2025 con cui la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Napoli ha respinto la richiesta di revoca della confisca di prevenzione.
4.Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta violazione dell’art. 7, comma 2, legge 1423/1956 e degli artt. 125, 546 e 666 cod. proc. pen. nonchØ carenza, erroneità e manifesta illogicità della motivazione in ordine ritenuta insussistenza dei presupposti per la revoca della confisca.
4.1. ¨ stato, in proposito, sostenuto che la Corte territoriale avrebbe rigettato la richiesta di revoca sull’erroneo presupposto che la stessa non fosse fondata su prove nuove incolpevolmente scoperte dopo l’intervenuta irrevocabilità del provvedimento di confisca, con conseguente applicazione della preclusione introdotta dal d.l.gs. 159/2011.
A giudizio della difesa, tale argomentazione sarebbe erronea non tenendo conto del fatto che la confisca in esame Ł stata disposta in data 23 maggio 2002 e che, di conseguenza, la procedura di revoca della confisca avrebbe dovuto essere trattata ai sensi dell’art. 7, comma 2, legge 1423/1956, norma che prevederebbe una procedura ‘ in tutto assimilabile alla revisione del giudicato ‘ (vedi pag. 3 del ricorso).
4.2. La motivazione sarebbe, a giudizio della difesa, del tutto inesistente. I giudici dell’appello si sarebbero limitati ad affermare che gli elementi nuovi allegati alla richiesta di revoca consisterebbero in elementi di prova che avrebbero potuto essere dedotti con l’ordinaria diligenza difensiva nel giudizio di prevenzione.
A giudizio del ricorrente, tale affermazione violerebbe l’art. 7, legge 1423/1956 non potendo probatorio -tracciato dalla Corte di Cassazione in ordine all’istituto della revocazione di cui al vigente art. 28 d.l.gs. 159/2011- trovare applicazione in relazione ai il criterio del novum provvedimenti di confisca adottati prima dell’entrata in vigore di tale norma (13/10/2011).
Peraltro, la Corte territoriale, limitandosi ad affermare l’inesistenza di elementi di prova nuovi, perchØ non dedotti ma deducibili nel giudizio di merito, non si sarebbe pronunciata sull’effettivo oggetto del procedimento di revoca, rappresentato dall’invocata esigenza di verificare il momento in cui le società avrebbero concretamente subito l’ingerenza del COGNOME (vedi pag. 6 del ricorso).
4.3. Il ricorrente ha evidenziato, inoltre, che i documenti ed i verbali di sommarie informazioni prodotti a corredo dell’istanza di revoca conterrebbero elementi probatori nuovi non valutati nel procedimento di prevenzione che dimostrerebbero l’effettiva titolarità da parte del COGNOME delle quote della società RAGIONE_SOCIALE e la capacità economica del ricorrente di avviare con le proprie risorse la compagine societaria successivamente confiscata.
La Corte distrettuale non si sarebbe, tuttavia, confrontata con la decisività di tali emergenze, dalle quali risulterebbe che il COGNOME avrebbe acquisito le quote sociali della RAGIONE_SOCIALE solo diversi anni dopo la costituzione della società ad opera del COGNOME, con conseguente prospettata ingiustizia sostanziale del provvedimento ablativo per difetto dei presupposti normativi.
Inoltre, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente valorizzato che il COGNOME, in distinto giudizio, avrebbe ottenuto la restituzione dei beni acquistati nel periodo 1978-1984, avendo fornito prova della disponibilità di rimesse familiari di lecita provenienza.
Parimenti, la decisione impugnata avrebbe ritenuto superflua la verifica della capacità economica del COGNOME e irrilevante la sua sopravvenuta assoluzione nel giudizio penale di merito, muovendo dall’assunto del suo ruolo di mero prestanome del ricorrente e della conseguente fittizietà dell’intestazione delle quote sociali. Secondo la difesa, tale argomentazione sarebbe apodittica e non terrebbe conto della necessaria valutazione del significativo intervallo temporale intercorrente tra la costituzione della RAGIONE_SOCIALE e il successivo ingresso del COGNOME ‘ in un contesto fattuale che addirittura per il proposto era stato considerato non inquinante delle sue attività imprenditoriali ‘ (vedi pag. 6 del ricorso).
I giudici di appello avrebbero, pertanto, omesso di esaminare la specifica doglianza difensiva concernente la necessità di accertare il momento di effettivo inizio dell’ingerenza del COGNOME nella gestione della società confiscata, profilo già evocato nella sentenza della Sesta Sezione della Corte di cassazione, anche alla luce delle prove dedotte, che attesterebbero l’investimento da parte del COGNOME di capitali di lecita provenienza nella RAGIONE_SOCIALE in epoca anteriore alla presunta contaminazione mafiosa.
Ne deriverebbe, secondo il ricorrente, un’omessa motivazione in ordine alle censure difensive relative alla perimetrazione cronologica dell’infiltrazione del COGNOME e alla
ragionevolezza temporale dell’ablazione patrimoniale, con conseguente vizio radicale del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo di ricorso Ł in parte manifestamente infondato ed in parte non consentito.
La prima censura, con cui il ricorrente eccepisce violazione di legge ed erroneità della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale ha rigettato l’appello in quanto fondato su elementi di prova non dedotti ma deducibili nel procedimento di prevenzione, Ł destituita di fondamento.
Deve essere, in proposito, rimarcato che -nella vigenza della legge 1423/1956- Ł stato affermato il principio di diritto secondo cui la revoca della confisca di prevenzione può essere disposta solo in presenza di una prova sopravvenuta ovvero di una prova preesistente non dedotta nel giudizio di merito perchØ non deducibile per causa di forza maggiore, per fatto del terzo o perchØ materialmente scoperta successivamente, dovendosi il decidente muoversi nello stesso ambito della rivedibilità del giudicato ai sensi dell’art. 630 e ss. cod. proc. pen. (vedi Sez. U., n. 57 del 19/12/2006, COGNOME, Rv. 234955-01, in motivazione; Sez. 2, n. 4312 del 13/01/2012, Penna, Rv. 251811-01; Sez. 2, n. 11818 del 07/12/2012, COGNOME, Rv. 255530-01; Sez. 5, n. 38365 dell’11/07/2023, COGNOME, non massimata). Tale principio, peraltro, Ł stato ribadito in relazione all’ipotesi di revocazione previste dall’art. 28, d.l.gs. 159/2011 (vedi in proposito Sez. 6, n. 44609 del 06/10/2015, COGNOME, Rv. 26508101; Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, COGNOME, Rv. 283707-01; Sez. 1, n. 6236 del
26/11/2024, COGNOME, Rv. 287520-01).
Deve, pertanto, essere affermato, in linea con tale costante orientamento di questa Corte, che l’istituto della revoca della confisca di prevenzione disciplinato dall’art. 7 della legge n. 1423 del 1956 e l’istituto della revocazione di cui all’art. 28 del d.lgs. 159/2011 non sono preordinati a consentire una surrettizia riapertura del procedimento conclusosi con l’adozione di un decreto di confisca divenuto irrevocabile nØ possono essere utilizzati quali rimedi volti a sollecitare una rinnovata valutazione del compendio probatorio già scrutinato in sede di merito.
Tali strumenti straordinari non possono, infatti, essere legittimamente azionati sulla base della mera deduzione di elementi di prova che il proposto o i terzi interessati avrebbero potuto, e dovuto, introdurre tempestivamente nel contraddittorio del procedimento di prevenzione, mediante l’esercizio delle ordinarie prerogative difensive. In tal senso, la revoca e la revocazione non assolvono alla funzione di colmare carenze difensive o omissioni imputabili alla parte nØ di rimediare a scelte processuali non coltivate nel corso del giudizio di cognizione.
L’ulteriore doglianza con cui il ricorrente eccepisce l’inesistenza della motivazione in ordine alla dedotta novità e decisività delle prove poste a fondamento della richiesta di revoca della confisca di prevenzione non Ł consentita in sede di legittimità.
Tale censura, infatti, Ł ictu oculi riferibile ad una motivazione, non già mancante o meramente apparente, ma ritenuta erronea e non condivisa dal ricorrente e, quindi, dedotta per ragioni escluse dal sindacato della Corte di Cassazione in materia di misure di prevenzione.
3.1. Deve essere, in proposito, ribadito che il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicatividi misure di prevenzione Ł ammesso solo per violazione di legge, mentre non sono deducibili vizi riconducibili alle categorie indicate dall’art. 606, lett. e) cod. proc. pen. (salvo che si lamenti l’assenza o la mera apparenza della motivazione, ipotesi che integrano la violazione di legge in riferimento all’art. 125 cod. proc. pen.).
Costituisce, peraltro, ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale la motivazione inesistente o apparente ricorre esclusivamente quando l’apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dall’organo investito del procedimento ovvero quando il provvedimento ometta del tutto di confrontarsi con un elemento prospettato da una parte che risulti potenzialmente decisivo in quanto, anche se singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (vedi Sez. U. n. 5876 del 13/02/2004, COGNOME, Rv. 226710- 01; Sez. U. n. 25080 del 28/05/2003, COGNOME, Rv. 224611- 01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, COGNOME, Rv. 279284 – 01).
In questa prospettiva, oltre ad essere esclusi i vizi tipici concernenti la tenuta logica del discorso giustificativo, Ł improponibile, sotto forma di violazione di legge, anche la mancata considerazione di prospettazioni difensive, quando le stesse, in realtà, siano state prese in considerazione dal giudice o risultino assorbite dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, COGNOME, Rv. 279284-01) o comunque non siano potenzialmente decisive ai fini della pronuncia sul punto attinto dal ricorso (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080-01; da ultimo Sez. 2, n. 4872 del 17/11/2022, dep. 2023, non massimata).
Ciò posto, occorre prendere atto che nel caso di specie il ricorrente, pur lamentando formalmente violazione di legge e inesistenza della motivazione, contesta in realtà la concreta ricostruzione della vicenda resa dalla Corte territoriale.
3.2.I giudici dell’appello hanno dettagliatamente affrontato tutte le doglianze dedotte dal ricorrente, ritenendo le prove poste a fondamento dell’istanza di revoca prive dei necessari requisiti di novità e decisività, trattandosi di circostanze che o sono state già valutate nel procedimento di prevenzione, o avrebbero potuto essere ivi dedotte mediante l’ordinaria diligenza difensiva.
3.2.1. La Corte distrettuale ha, in particolare, rimarcato che la documentazione relativa alla costituzione, trasformazione ed attività della società RAGIONE_SOCIALE, i travellers cheques e le dichiarazioni rese da NOME COGNOME in ordine alla capacità economica del COGNOME non possono essere considerate prove nuove ‘ trattandosi di elementi che, con l’ordinaria diligenza difensiva, avrebbero potuto essere dedotti nel procedimento di prevenzione ‘, affermazione che, peraltro, trova conferma nel fatto che il ricorrente non ha fornito elementi da cui desumere l’impossibilità di una tempestiva deduzione di tale materiale probatorio e nella circostanza che le stesse hanno ad oggetto fatti risalenti a trenta anni prima dello svolgimento del giudizio di merito (vedi pagg. da 5 a 6 del provvedimento impugnato).
3.2.2. Deve essere, in proposito, affermato che le ‘prove nuove’ idonee a fondare l’ammissibilità del rimedio revocatorio devono consistere in elementi di natura oggettivamente sopravvenuta ovvero in fatti decisivi e nei relativi mezzi dimostrativi che, all’epoca del procedimento, risultavano ignoti e non conoscibili con l’ordinaria diligenza, sì da non poter essere dedotti nØ valutati dal giudice della prevenzione.
Non rientrano, per converso, in tale nozione quelle risultanze che, pur astrattamente esistenti e accessibili durante il procedimento, siano state acquisite o abbiano assunto maggiore consistenza probatoria soltanto successivamente alla sua definizione, anche per effetto dell’attivazione tardiva di iniziative difensive che avrebbero potuto essere esperite in precedenza.
Ne consegue che la deduzione di elementi probatori meramente ‘nuovi’ in senso cronologico, ma non ‘nuovi’ in senso giuridico, perchØ già potenzialmente conoscibili e deducibili nel giudizio di merito, non integra il presupposto normativo richiesto per la revoca della confisca e si risolve in una inammissibile sollecitazione a rivalutare fatti e circostanze ormai definitivamente accertati, in violazione del principio di stabilità del giudicato di prevenzione.
3.3. In relazione all’ulteriore prova posta a fondamento della richiesta di revoca (provvedimento di dissequestro in favore di NOME COGNOME emesso dalla Corte di appello di Palermo), la Corte distrettuale ha compiutamente indicato le ragioni che hanno indotto i giudici dell’appello ad escludere i necessari caratteri di novità e di decisività di tale provvedimento giurisdizionale ‘ cronologicamente antecedente al thema decidendum del procedimento di prevenzione ‘ (vedi pag. 8 del decreto oggetto di ricorso).
In particolare, Ł stata rimarcata la totale carenza di elementi probatori idonei a dimostrare che le provviste finanziarie riconducibili all’esercizio di attività imprenditoriali lecite svolte dal COGNOME nel corso degli anni Settanta siano state concretamente e specificamente destinate all’acquisizione dei cespiti oggetto della misura ablativa, piuttosto che provenire, in via diretta o mediata, dalle disponibilità economiche derivanti dalle attività illecite riferibili all’operatività criminale del RAGIONE_SOCIALE NOME (vedi pagg. da 6 ad 8 del provvedimento impugnato).
Parimenti, la Corte territoriale ha chiarito che la documentazione prodotta dalla difesa non Ł idonea a scalfire il nucleo portante degli accertamenti compiuti nel procedimento di prevenzione. In particolare, detta produzione non Ł idonea a confutare il dato dirimente rappresentato dall’accertata ingerenza del COGNOME nella conduzione e nel controllo della società RAGIONE_SOCIALE con il conseguente utilizzo di tale struttura societaria quale strumento funzionale al perseguimento delle finalità illecite riconducibili al programma criminoso del RAGIONE_SOCIALE. Tale ricostruzione Ł fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di assoluta carenza o apparenza della motivazione ed Ł perciò insindacabile in questa sede. Va, in conclusione, affermato che la prova nuova che consente la revoca della misura di prevenzione deve presentarsi, nel quadro di un ponderato scrutinio degli elementi a suo tempo acquisiti, come un fattore che determini una decisiva incrinatura del corredo fattuale sulla cui base era intervenuta la decisione, non essendo, quindi, sufficiente, come avvenuto nel caso in esame, evocare un qualsiasi elemento favorevole che finirebbe per trasformare un istituto che ha il carattere di rimedio straordinario in una non consentita forma di impugnazione tardiva.
3.4. Da ultimo, la motivazione dell’ordinanza impugnata non può ritenersi inesistente nØ meramente apparente neppure con riferimento alla questione concernente la c.d. ‘ragionevolezza temporale’. Sul punto, il Collegio ha puntualmente e correttamente chiarito che tale criterio, pur assumendo rilievo nell’ambito del sistema delle misure di prevenzione patrimoniale, Ł suscettibile di essere utilmente invocato in sede di revoca della confisca esclusivamente allorchØ siano allegati ed efficacemente dimostrati elementi sopravvenuti, connotati da effettiva e concreta novità, idonei a evidenziare l’originaria carenza dei presupposti giustificativi della misura ablativa.
Tale approdo ermeneutico si pone in linea di continuità con il costante insegnamento della Suprema Corte, di cui si Ł trattato in precedenza, secondo cui il giudicato formatosi sulla confisca di prevenzione può essere superato esclusivamente mediante l’allegazione e la dimostrazione di dati fattuali nuovi, non valutati nØ valutabili nel procedimento principale, idonei a incidere in modo decisivo sull’impianto fondante della misura.
Nel caso di specie, i giudici di appello hanno ritenuto che il Tribunale abbia sottoposto a un
esame analitico e approfondito le circostanze dedotte dalla difesa del terzo interessato, pervenendo alla conclusione della loro palese inidoneità a dimostrare l’assenza dell’originaria infiltrazione del COGNOME nella gestione della società RAGIONE_SOCIALE, infiltrazione che Ł stata ritenuta ampiamente e congruamente documentata nel procedimento di prevenzione all’esito del quale si era consolidato il convincimento circa la capacità del COGNOME di operare con abilità e accortezza in contesti territoriali ad elevata permeabilità camorristica, fino a divenire stabile referente del RAGIONE_SOCIALE COGNOME nel settore imprenditoriale.
3.5. Le differenti valutazioni e la diversa ricostruzione che il ricorrente ha invocato nel ricorso, si pongono in modo palese al di fuori del perimetro dei motivi ammissibili in questa sede, essendo il riferimento alla violazione di legge ed alla carenza/apparenza della motivazione chiaramente strumentale ad una rivalutazione della vicenda nel merito, non deducibile nel giudizio legittimità.
Il provvedimento impugnato non appare, in conclusione, affetto da violazione di legge, sub specie carenza assoluta di motivazione nei termini sopra precisati; la motivazione del decreto impugnato risulta coerente con le emergenze processuali e non Ł riconducibile nØ all’area semantica della motivazione “assente” nØ a quella della motivazione “apparente”.
4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 18/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME