Revoca Arresti Domiciliari: Quando la Condotta Incompatibile Giustifica il Ritorno in Carcere
La concessione degli arresti domiciliari rappresenta un importante strumento per l’esecuzione della pena al di fuori del carcere, basato su un rapporto di fiducia tra lo Stato e il condannato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i poteri del Magistrato di Sorveglianza e le conseguenze di una condotta non conforme. L’analisi del provvedimento evidenzia come la revoca arresti domiciliari possa essere disposta anche per comportamenti non penalmente rilevanti, ma ritenuti incompatibili con la prosecuzione della misura.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine dalla decisione del Magistrato di Sorveglianza di Frosinone di revocare gli arresti domiciliari esecutivi a un giovane condannato. La decisione si basava su una nota dei Carabinieri che segnalava ripetute condotte offensive e ingiuriose poste in essere dal soggetto nei confronti dei militari dell’Arma. Ritenendo ingiusto il provvedimento, il condannato ha proposto ricorso per cassazione, contestando la legittimità della revoca.
La Decisione sulla Revoca degli Arresti Domiciliari
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. I giudici hanno stabilito che il provvedimento con cui il Magistrato di Sorveglianza dispone la revoca arresti domiciliari non è autonomamente impugnabile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha fondato la sua decisione su due principi giuridici consolidati e di fondamentale importanza pratica.
In primo luogo, ha chiarito la natura del provvedimento di revoca. Secondo la giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 32728/2020), l’atto con cui il Magistrato di Sorveglianza revoca gli arresti domiciliari, ai sensi dell’art. 656, comma 10, c.p.p., ha natura di provvedimento cautelare e interinale. Ciò significa che è un atto provvisorio, non soggetto alla specifica disciplina delle impugnazioni prevista dall’art. 51-ter dell’Ordinamento Penitenziario. In parole semplici, non può essere contestato direttamente come se fosse una sentenza definitiva.
In secondo luogo, la Corte ha affrontato il merito del potere del Magistrato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il Magistrato di Sorveglianza ha piena competenza nel revocare la misura anche per comportamenti che, pur non essendo penalmente rilevanti (ad esempio per mancanza di una querela), sono considerati incompatibili con la prosecuzione del beneficio. Questo principio, già affermato in precedenza (Sez. 1, n. 36090/2019), sottolinea che il presupposto per la revoca non è la commissione di un nuovo reato, ma la violazione del patto di fiducia che sta alla base della misura alternativa. Le condotte offensive e ingiuriose verso le forze dell’ordine sono state ritenute una chiara manifestazione di tale incompatibilità.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza un concetto cruciale: gli arresti domiciliari non sono un diritto acquisito, ma un beneficio condizionato a un comportamento corretto e rispettoso delle regole. La decisione della Cassazione conferma l’ampia discrezionalità del Magistrato di Sorveglianza nel valutare la condotta del condannato. Qualsiasi comportamento che dimostri inaffidabilità o disprezzo per le istituzioni può portare alla revoca arresti domiciliari e al conseguente ritorno in istituto di pena. Per i condannati, ciò si traduce in un monito a mantenere una condotta irreprensibile, poiché anche atti non formalmente perseguiti come reati possono avere conseguenze gravissime sull’esecuzione della loro pena.
È possibile impugnare direttamente il provvedimento di revoca degli arresti domiciliari esecutivi emesso dal Magistrato di Sorveglianza?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che tale provvedimento non è autonomamente impugnabile, in quanto considerato un atto cautelare e interinale, non soggetto alla disciplina prevista dall’art. 51-ter Ord. pen.
Il Magistrato di Sorveglianza può revocare gli arresti domiciliari per un comportamento che non costituisce reato, ad esempio per mancanza di querela?
Sì, la Corte ha confermato che rientra nei poteri del Magistrato revocare la misura in presenza di comportamenti incompatibili con la sua prosecuzione, anche se tali comportamenti non sono penalmente rilevanti.
Quali sono le conseguenze se il ricorso contro la revoca degli arresti domiciliari viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9789 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9789 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASSINO il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 23/11/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di FROSINONE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDIERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato.
Considerato che il Magistrato di sorveglianza di Frosinone, con decreto del 23 novembre 2023, ha disposto la revoca degli arresti domiciliari esecutivi nei confronti d NOME COGNOME sulla base della nota inviata dai Carabinieri di Piedinnonte San Germano, nella quale sono state rappresentate, tra l’altro, le ripetute condotte offensive ingiuriose poste in essere dal condannato nei confronti dei militari dell’Arma;
Ritenuto, al riguardo, che il ricorso è manifestamente infondato poiché in tema di esecuzione di pene detentive, non è autonomamente impugnabile il provvedimento del magistrato di sorveglianza di revoca degli arresti domiciliari, adottato ai sensi dell’ 656, comma 10, cod. proc. pen. nei confronti del condannato che, sottoposto a tale misura al momento dell’irrevocabilità della sentenza, si renda responsabile di comportamenti incompatibili con la prosecuzione degli arresti domiciliari, trattandosi d provvedimento cautelare ed interinale al quale non è applicabile la disciplina prevista dall’art. 51-ter Ord. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 32728 del 05/11/2020, Rv. 279932 – 01);
Considerato inoltre che, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, compete al Magistrato di sorveglianza la revoca degli arresti domiciliari esecutivi in caso comportamenti incompatibili con la prosecuzione della misura anche se non penalmente rilevanti, ad esempio, per difetto di querela (Sez. 1, Sentenza n. 36090 del 17/07/2019, Rv. 277010 – 01);
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2024.