Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12225 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12225 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CASORIA il 08/06/1965
avverso l’ordinanza del 04/06/2024 del TRIBUNALE SORVEGLIANZA di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurator generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bologna revocava, con effetti ex tunc, la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale concessa a NOME COGNOME con ordinanza del 27 febbraio 2023.
Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione NOME COGNOME denunziando, con motivo unico, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di individuazione dei presupposti della revoca della misura e, comunque, con riguardo alla decorrenza dei suoi effetti ex tunc.
Deduce che sono stati considerati fatti non successivi al 2019 contestati con un’ordinanza di custodia cautelare revocata in data 25 giugno 2024, anche per l’incertezza del quadro indiziario rappresentata dalla produzione difensiva.
In particolare, l’addebito del reato di cui all’art. 603-bis, cod. pen., risul del tutto infondato, avendo ricevuto i dipendenti occupati una paga adeguata.
Tanto meno emergeva la commissione di reati durante l’affidamento in prova. Il richiamo nel provvedimento di altri procedimenti pendenti, in assenza di qualsiasi dimostrazione del fondamento delle accuse, non può avere rilievo.
L’argomento residuale relativo alla violazione delle pene accessorie non può giustificare automaticamente la revoca della misura alternativa, a fronte della mancanza di altri rilievi e delle informazioni positive nella relazione UEPE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
Le doglianze svolte, nell’unico motivo del ricorso, deducendo vizi della motivazione, rappresentano letture delle risultanze dei procedimenti penali instaurati nel tempo a carico del ricorrente, che, sostenendo la dimostrazione dell’infondatezza degli addebiti ivi mossi e l’irrilevanza delle emergenze sotto i profilo sia delle violazioni sia prognostico nel periodo di esecuzione della misura alternativa, non spiegano le ragioni della vigenza della misura cautelare all’atto della decisione del Tribunale (di ciò si dà atto nel provvedimento impugnato).
Inoltre, la difesa non si misura appropriatamente con la rilevanza in sé attribuita ai fini della revoca alla circostanza che COGNOME all’atto dell’accesso a misura alternativa e durante tutta la sua esecuzione, abbia indicato una posizione di lavoratore dipendente presso la compagine di Cui era rimasto effettivo titolare.
Ciò in ragione di un’intestazione fittizia a mezzo della quale COGNOME non solo aveva continuato ad operare nello stesso contesto di criminalità economica, ma
anche aveva pervicacemente violato i divieti delle pene accessorie applicategli, a seguito della condanna in esecuzione per il reato di bancarotta fraudolenza.
Né ancora le doglianze difensive si confrontano adeguatamente con l’apprezzamento del contenuto delle informazioni dell’UEPE che richiamano, oltre alle mancanze quanto alle buste paga, il costante e totale disinteresse manifestato verso l’adempimento degli obblighi riparatori, nonostante le ripetute sollecitazioni.
Circostanze, quelle di cui sopra, che, secondo il complessivo e motivato apprezzamento riservato al merito, valgono a rappresentate sia le corrette ragioni della revoca, sia quelle dei suoi effetti ex tunc, a fronte di comportamenti tali da rivelare l’inesistenza sin dall’inizio dell’adesione al programma di risocializzazione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 08/01/2025.