Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12381 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12381 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/02/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il 05/10/1972 avverso l’ordinanza del 14/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 14 novembre 2024 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inefficace la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali concessa a NOME COGNOME con precedente ordinanza dello stesso Tribunale del 31 maggio 2024.
Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inefficace la misura alternativa, in quanto ha rilevato che il condannato non si Ł presentato all’ufficio esecuzione penale esterna competente per territorio per iniziare la misura; inoltre, egli si Ł anche disinteressato del procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza non comparendo in udienza, malgrado la regolare notifica del decreto di fissazione udienza; in atti si rinviene, a giustificazione del proprio comportamento, soltanto una lettera rivolta dal condannato al difensore in cui il primo informa il secondo di essersi trasferito in altra regione.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore.
Con il primo motivo deduce violazione di legge perchØ il condannato non si era presentato all’U.e.p.e. di Viterbo, perchØ, in realtà, si era presentato all’U.e.p.e. di Venezia, località in cui si era trasferito nelle more per motivi di salute, circostanza che Ł in grado di provare allegando lettera inviata tempestivamente a tale ufficio; la circostanza era nota al Tribunale di sorveglianza di Roma, perchØ il 4 settembre 2024 il difensore del condannato aveva richiesto al Tribunale di modificare le prescrizioni dell’affidamento e di prendere atto del trasferimento a Venezia del condannato. Ciò nonostante, il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato la inefficacia della misura, anche se non c’Ł nessuna norma che sanzioni con la decadenza la presentazione del condannato presso U.e.p.e. diverso da quello competente. irrilevante inoltre Ł che non abbia partecipato all’udienza camerale
davanti al Tribunale, atteso che la partecipazione Ł facoltativa.
Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione sulla base degli stessi argomenti indicati nel primo motivo di ricorso.
Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, i cui due motivi possono essere affrontati congiuntamente, Ł fondato.
Con ordinanza del 31 maggio 2024 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha concesso al condannato l’affidamento in prova al servizio sociale indicando tra le prescrizioni che ‘l’interessato si tratterrà in modo continuativo presso il domicilio in Viterbo INDIRIZZO dalle 20.00 alle 5.00 del mattino’.
Con comunicazione, inviata tramite posta elettronica certificata il 16 luglio 2024, il difensore del condannato, avv. NOME COGNOME ha inoltrato al Tribunale di sorveglianza di Roma la lettera manoscritta ricevuta dal condannato che gli riferisce di essersi spostato a Venezia; nella lettera il condannato aveva indicato il nuovo domicilio in cui si era spostato ad abitare ed il nuovo luogo di lavoro (presso altra dipendenza del BRT di cui era già dipendente).
Il 18 luglio 2024 i Carabinieri di Viterbo hanno comunicato al Tribunale di sorveglianza di aver provato a rintracciare il condannato per la notifica dell’ordinanza di concessione dell’affidamento in prova, ma che hanno acquisito informazione che lo stesso si Ł trasferito a Venezia.
Il 27 luglio 2024 la Stazione Carabinieri di Meolo ha riferito al Tribunale di sorveglianza di aver notificato al condannato il provvedimento di affidamento in prova; nella notifica del verbale l’interessato ha chiesto di poter espiare la pena nel nuovo domicilio in Veneto
Il 28 agosto 2024 il D.G.M. del Ministero della Giustizia ha comunicato al Tribunale di sorveglianza di Roma di non essere riuscito a far sottoscrivere al condannato il verbale di inizio dell’affidamento, perchŁ il condannato non si Ł presentato; da informazioni acquisite sembrerebbe essersi trasferito a Venezia.
In definitiva, il primo motivo di ricorso ha dedotto correttamente che il Tribunale di sorveglianza aveva tutti gli elementi, negli atti della propria istruttoria, per sapere che il condannato si era effettivamente trasferito a Venezia nelle more della notifica dell’ordinanza di concessione dell’affidamento in prova e per valutare il comportamento del ricorrente – e rivalutare conseguentemente la possibilità di concessione o meno della misura alternativa – alla luce di tale trasferimento.
Nell’ordinanza non c’Ł una tale rivalutazione della nuova situazione abitativa e lavorativa del condannato prima di disporre la dichiarazione di inefficacia della misura. Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e che deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Così Ł deciso, 11/02/2025
Il Consigliere estensore
CARMINE RUSSO
Il Presidente NOME COGNOME