Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33355 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33355 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CITERNA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;– –
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza in data 10/04/2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha revocato la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, già concessa a NOME COGNOME;
Ritenuto che «la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimessa alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha l’obbligo di giustificare l’uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata» (Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, De, Rv. 256479 – 01);
Ritenuto che si lamenta violazione di legge e vizio della motivazione, ma in realtà si richiede un’alternativa lettura degli elementi che già compiutamente il giudice di merito ha esaminato e che lo hanno condotto ad assumere, con percorso logico immune da fratture, la decisione impugnata;
che il ricorrente si limita a sollevare questione su profili meramente valutativi e di merito delle condotte oggettivamente incompatibili con le prescrizioni imposte dalla misura alternativa, in particolare formulando apprezzamenti alternativi a quelli del giudice di merito sui contenuti della querela sporta da NOME COGNOME per le minacce subite dal condannato e prospettando argomentazioni di mero dissenso rispetto alle dettagliate motivazioni che hanno preso in esame tutte le considerazioni difensive e che le hanno confutate con un percorso logico lineare ed esaustivo;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 settembre 2025 Il Ori” I GLYPH estensore GLYPH
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