Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32697 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32697 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Pescara il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/01/2024 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
letta la memoria depositata dal difensore, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha ribadito i motivi del ricorso, chiedendone l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 30/01/2024 la Corte di appello di Perugia ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Latina del 22/02/2023 che aveva dichiarato
non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato di cui agli artt. 110, 56, 393 cod. pen. perché estinto per intervenuta prescrizione.
La richiesta di revisione era stata avanzata ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. adducendo il contrasto di giudicati rispetto alla pronuncia di assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste” emessa dal Tribunale di Latina in pari data nei confronti della coimputata, che aveva rinunciato alla prescrizione
Avverso la suddetta sentenza è stato proposto ricorso per cassazione denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si denunciano i vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione in riferimento all’art. 630, comma 1 lettera a), cod. proc. pen.
Deduce il ricorrente che l’ordinanza impugnata contrasta con i principi stabiliti dalla sentenza delle Sezioni unite n. 6141 del 2019 che, pur decidendo espressamente sulla equiparabilità alle sentenze di condanna delle sentenze di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato che contengano anche una condanna agli effetti civili, hanno utilizzato un percorso logico-argomentativo estensibile anche alle sentenze di proscioglimento per la medesima causa che non contengano alcuna statuizione civile.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia il vizio di violazione di legge con riferimento all’art. 4 del Protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, che prevede la possibilità di successiva celebrazione del processo, sia pure definito con sentenza passata in giudicato, se “i fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale della procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta”, a prescindere dalla natura di detta sentenza.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il AVV_NOTAIO generale e l’AVV_NOTAIO hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
L’art. 629 cod. proc. pen. stabilisce che è ammessa in ogni tempo, a favore dei condannati e nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna, di applicazione della pena e dei decreti penali.
La revisione è un mezzo, sia pur straordinario, di impugnazione, e, dunque, essa è soggetta al principio di tassatività di cui all’art. 568, comma 1, cod. proc. pen.
L’art. 629 c.p.p. riguarda soltanto le sentenze di condanna e di patteggiamento, per cui quelle di proscioglimento non sono suscettibili di revisione.
Le Sezioni Unite Milanesi (Sez. U, n. 6141 del 25/10/2018 Rv. 27462701), richiamate nel ricorso, nel risolvere un contrasto formatosi in materia, hanno affrontato il tema dell’individuazione dei provvedimenti impugnabili con la revisione, concludendo nel senso che «è ammissibile (anche agli effetti penali) la revisione della sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato per prescrizione (o per amnistia) che, decidendo, ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen., anche sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili, condanni l’imputato al risarcimento del danno (od alle restituzioni) in favore della parte civile».
Con il primo motivo si rileva che il principio di diritto sopra riportato estensibile anche alle sentenze di proscioglimento che non contengono alcuna statuizione agli effetti civili.
La questione è stata espressamente affrontata dalle Sezioni Unite, che hanno escluso dal novero delle sentenze soggette a revisione quelle in relazione alle quali sia stata pronunciata soltanto l’estinzione del reato per prescrizione, senza alcuna condanna agli effetti civili, altresì escludendo profili di incostituzionalità di siff interpretazione (par. 19). Secondo le Sezioni unite nel caso di condanna ai soli effetti civili, contestuale alla declaratoria di estinzione del reato, viene in rili una affermazione di responsabilità ad essa inscindibilmente collegata, per la identità del fatto storico costituente oggetto della duplice valutazione (agli effett civili e penali), cosicché la condanna, seppur pronunciata ai soli effetti civili, risolve, incidentalmente, in una affermazione di responsabilità ai fini penali, mentre ciò non accade per la sentenza di proscioglimento per estinzione del reato che non contenga una condanna a fini civili.
Da ciò consegue che il primo motivo di ricorso è infondato.
2.2. Con il secondo motivo si deduce che l’esclusione delle sentenze di proscioglimento che non contengono una condanna agli effetti civili dal novero delle sentenze soggette a revisione contrasta con l’art. 4 del Protocollo addizionale alla CEDU.
Anche questa questione è stata affrontata dalle Sezioni Unite; si legge al par. 15 che: «L’art. 4, § 2, Prot. Addizionale n. 7 alla CEDU prevede la possibilità di riapertura del processo senza limitazioni riferibili alla natura della sentenza (se di
condanna o di proscioglimento) o delle statuizioni (penali o civili) conseguenti alla condanna, ma con il corollario del divieto di «essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva» (art. 4, g 1, Prot. Addizionale n. 7 cit.). E non può essere considerata priva di significato ai fini che interessano la circostanza che la riapertura del processo è garantita senza riferimento alcuno agli effetti (penali o civili) che conseguono alla sentenza originariamente pronunciata, mentre il diritto a non essere giudicato o punito due volte è affermato con riferimento ai soli effetti penali come già chiarito, riferimento operato dall’art. 629 cod. proc. pen. alla “condanna” ricomprende anche quella pronunciata ai soli effetti civili, e non può essere inteso conne evocante una condanna anche solo sostanzialmente penale».
Anche il secondo motivo di ricorso, quindi, è infondato.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato in quanto la Corte di appello di Perugia ha fatto corretta applicazione del diritto vivente in materia di revisione, dichiarando inammissibile l’istanza del ricorrente che non poteva essere considerato un “condannato”, essendo stata pronunciata nei suoi confronti una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione ton contenente alcuna statuizione agli effetti civili.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 02/07/2024